Il servizio del Genio Civile ha il compito di verificare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni relativamente al progetto depositato. In questo articolo vediamo cos’è il Genio Civile e quando è obbligatorio depositare il progetto.
A cura dell’architetto Claudio Camilleri
Genio civile che cos’è
Il Genio Civile è nato all’inizio del 1800 come Corpo Reale del Genio Civile, la cui gestione fu affidata al Ministero della Guerra e Marina. Nel 1818 passò al Ministero degli Affari Interni; nel 1859 al Ministero dei Lavori Pubblici ed infine, nel 1977, il Genio Civile è passato di competenza regionale.
Funzioni e competenze del Genio Civile
Il Genio Civile ha la funzione di verificare, controllare e archiviare opere pubbliche e private perché esse siano eseguite legittimamente secondo le normative vigenti. Ha anche la funzione di sovrintendere le opere pubbliche di primaria importanza.
Le operazioni, le tipologie e i tipi di strutture sono raccolti tra gli articoli 52 e 63 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” ovvero del DPR 380 del 6 giugno 2001 (G.U. n°245 del 20 ottobre 2001).
Parte II NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA
Capo I – Disposizioni di carattere generale (articoli da 52 a 63)
Capo II – Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (articoli da 64-76)
Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (art da 83 a 106).
Deposito strutturale al genio civile: cos’è
Il deposito strutturale è la trasmissione al competente Ufficio Reginale dell’intero progetto delle strutture.
Quando è necessario il calcolo strutturale?
Per sapere quando è necessario il calcolo strutturale si può far riferimento sempre al DPR 380/2001.
Più in particolare si farà soprattutto riferimento alla Parte II denominata “Normativa tecnica per l’edilizia” dove si troverà il panorama generale al Capo I “Disposizioni di carattere generale”. Nello specifico su potranno controllare gli artt. dal 52 al 63.
Al Capo II si troverà la “Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” agli artt. dal 64 al 76.
Per le prescrizioni particolari in zone dichiarate e mappate come sismiche, si fa riferimento agli artt. dal 83 al 106 del Capo IV “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
In linea di massima escludendo i molti casi particolari di interventi sull’edificato anche postumi, si può far riferimento all’art. 64 del DPR 380/2001.
Tutti i progetti di opere da realizzare con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo e quindi deve appartenere ad un Ordine Professionale specifico.
Quando è obbligatorio depositare il progetto al Genio Civile
Vediamo i casi in cui è obbligatorio depositare il progetto al Genio Civile.
Norme tecniche per le Costruzioni
Per tutte le opere edili realizzate con materiali costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e che fanno riferimento a:
Si rimanda al comma 1 dell’art. 65 del DPR 380/01, “prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC)”.
Zone sismiche
Per quanto riguarda le zone sismiche si trova traccia nell’art. 93 del DPR 380/01 ove al comma 1 si trova recitato:
“Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione…”
Sempre all’art. 93, comma 5, si legge: “Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.
Anche l’art. 93 riguarda lo stesso argomento in ragione della procedura però su strutture realizzate in zone sismiche.
Quando serve il parere del Genio Civile
Per sapere quando serve il parere del Genio Civile si riporta al dettato dell’art. 94, comma 1 del DPR 380/01.
Per completezza si riporta anche quanto citato dall’art. 83 denominato “Opere disciplinate e gradi di sismicità”.
Genio civile: la procedura tecnico-amministrativa
Al fine di chiarire il processo tecnico-amministrativo si rimanda alle principali operazioni da eseguire, al fine di essere conformi a quanto dettato dagli artt. 65 e 67 del DPR 380/01.
Ricordiamo che anche per la parte del processo tecnico-amministrativo inerente alle operazioni strutturali, ci potrebbero essere delle variabili in merito agli adempimenti dati da disposizioni ulteriori fornite da norme, allegati, chiarimenti e differenziazioni dettate da ogni Regione. Tali possibili variazioni potrebbero differire da quanto riportato dal DPR 380/01.
Genio Civile: sanzioni
Premessa la ovvia delicatezza della disciplina, si rimanda alla Parte II, al Capo II, Sezione II, Vigilanza agli Artt. 68-70 e alla Sezione III agli artt. 71-76 del DPR 380/01.
Si omette qui l’intera Sezione II, ovvero gli Artt. “68 (L) – Controlli” 69 (L), “Accertamenti delle Violazioni”, 70 Sospensione dei Lavori, ma si sottolineano gli Artt. 71-76 della Sezione III inerenti alle norme in materia penale che si riportano conformi a quanto scritto nel DPR.
Si ritiene importante rimandare ad ulteriori disposizioni per irregolarità effettuate in particolare nelle zone sismiche. Troviamo alla Sezione III del Capo IV altri articoli riguardanti vigilanza e sanzioni, ovvero gli Artt. 95-103.
Opere non soggette a deposito al Genio Civile
Non tutti gli interventi sono soggetti al deposito presso il Genio Civile.
Nell’art. 94 bis (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, Legge n. 55 del 2019) vengono classificati gli interventi in tre categorie ovvero:
- interventi rilevanti
- di minore rilevanza
- privi di rilevanza
Si rimanda all’articolo specifico che indica le procedure da seguire per ognuna di tali categorie (vedi anche artt. 93, 94, 64, 63, 67).
Si sottolinea che, anche in questo caso, le Regioni possono aver modificato alcuni parametri o procedure, normalmente in senso restrittivo, pertanto occorrerà verificare se in materia di categorie strutturali e non-strutturali, definizioni e interventi specifici dettati da ogni singola Regione.
Per approfondire consulta i volumi di EPC Editore
Architetto. Professore di “Estimo ed Esercizio della Professione” presso l’Università di Camerino