Aggiudicazioni e irregolarità successive: la tempistica del ricorso secondo la CGE

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La Corte di Giustizia europea nella causa C-161/13, ha affermato la riapertura dei termini del ricorso qualora l’ente aggiudicatore sconfessi la legittimità dell’attribuzione prima della firma del contratto


La Corte di Giustizia europea nella causa C-161/13,ha affermato il principio che il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere sulla legittimità dell’attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi ultimi ne hanno avuto conoscenza.

Il principio è stato fissato nell’ambito di una controversia tra la l’Idrodinamica Spurgo Velox srl altre quattro ricorrenti, da un lato, e l’Acquedotto Pugliese SpA (ente aggiudicatore) in merito alla regolarità della procedura di aggiudicazione di un appalto affidato da tale ente all’associazione temporanea d’imprese.
Nella causa è stata chiesta alla Corte una pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione degli articoli 1, 2 bis, 2 quater e 2 septies della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

Il giudice del rinvio aveva chiesto se il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto debba iniziare nuovamente a decorrere in una situazione in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha adottato, dopo la scadenza del termine di ricorso, una decisione che possa incidere sulla legittimità di tale decisione di aggiudicazione. Inoltre aveva chiesto se, nella stessa situazione, un offerente possa proporre un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto qualora abbia avuto conoscenza di circostanze precedenti la medesima decisione di aggiudicazione, idonee a incidere sulla legittimità della procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.
Secondo la giurisprudenza della stessa Corte, possono essere garantiti ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni.

Nel caso di specie la decisione volta ad autorizzare la modifica della composizione del raggruppamento aggiudicatario, che può incidere sulla legittimità della decisione di aggiudicazione dell’appalto, è stata adottata prima della conclusione del contratto tra l’amministrazione aggiudicatrice e tale raggruppamento. In tali circostanze, non si può considerare che il principio della certezza del diritto osti a che il termine di ricorso di 30 giorni venga riaperto in relazione a un ricorso diretto all’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
Di conseguenza, il termine di ricorso di 30 giorni previsto dalla normativa nazionale contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto deve decorrere nuovamente, al fine di consentire di verificare la legittimità della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice che ha autorizzato la modifica della composizione del raggruppamento aggiudicatario che è in grado di incidere sulla legittimità della decisione di aggiudicazione dell’appalto. Tale termine deve iniziare a decorrere dalla data in cui l’offerente ha ricevuto la comunicazione della decisione di autorizzazione della modifica della composizione del raggruppamento aggiudicatario o ne ha avuto conoscenza.

Pertanto, la Corte conclude che , in base alla interpretazione degli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/13, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere sulla legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi ultimi ne hanno avuto conoscenza.

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Redazione InSic

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