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Conversione DL CURA ITALIA: proroghe ambientali e novità sul deposito rifiuti

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Convertito con Legge n.27/2020 del 24 aprile il DL CURA ITALIA (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
Il Testo coordinato del DL CURA ITALIA è disponibile sul Suppl. Ordinario (Serie Generale n. 16 n. 110 del 29-4-2020) e riporta diverse modificazioni rispetto al testo originario.
Di seguito, riportiamo le disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro indicando le ultime ((integrazioni)) derivanti dal passaggio parlamentare.

Approvato durante il Consiglio dei Ministri del 16 marzo scorso, l’atteso Decreto Legge CURA ITALIA introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto riguarda la materia ambientale, confermato il rinvio di scadenze per gli adempimenti relativi alle principali comunicazioni sui rifiuti.

Proroghe al 30 giugno per le principali scadenze ambientali

Art. 113 Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti All’art. 113 del DL Cura Italia vengono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:
• presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
• presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
• trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
• presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49: si tratta dell’elenco dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE (mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri), ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate;
• versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Vedi il nostro approfondimento sull’Albo Nazionale gestori rifiuti

((Art. 113 bis – Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale))
Il nuovo art. 113-bis che consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio a quello attuale previsto dall’art 183 – lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, ovvero fino a 60 m3 di cui al massimo 20 m3 di rifiuti pericolosi mentre il limite temporale massimo vede la sua estensione fino ad un massimo di 18 mesi.

Art. 72-bis Sospensione dei pagamenti delle utenze del ciclo rifiuti
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, conriferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Si dispone all’art. 103 che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del DPR n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ciò vale anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Si legga a riguardo le proroghe disposte in materia ambientale per trasporto rifiuti, certificati gas fluorurati, Controlli e comunicazioni F-GAS .

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitar
io nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. (20G00045) (Suppl. Ordinario n. 16)

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020

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Redazione InSic

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