Con la nota n. 964 del 4 giugno 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce chiarimenti sull’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008. Il focus del documento riguarda il caso di disconoscimento, in sede ispettiva, della natura autonoma rapporto di lavoro, rivelatosi nell’operatività un rapporto di lavoro subordinato.
Rispondendo ad un quesito dell’Ispettorato d’area metropolitana di Genova, l’INL chiarisce che non si applicano sanzioni al lavoratore autonomo che, in sede ispettiva, venga riqualificato come dipendente dell’impresa affidataria.
Nell'articolo
Il caso: mancata patente a crediti per falso autonomo
Il quesito, posto all’INL, riguardava un lavoratore formalmente titolare di una ditta artigiana individuale, operante in cantiere senza patente a crediti, ma che durante l’ispezione è risultato operare in condizioni assimilabili a un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa affidataria.
Il dubbio: può scattare comunque la sanzione prevista dall’art. 27, comma 11, per la mancanza della patente?
La risposta dell’INL è chiara: “non appare coerente la contestazione nei confronti del titolare firmatario della ditta artigiana della violazione di cui all’art. 27, comma 11, cit., non potendosi contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente”.
Sanzioni solo per l’impresa affidataria
L’unico soggetto sanzionabile, in questo scenario, è l’impresa affidataria, che diventa datore di lavoro a tutti gli effetti. Su di essa ricadono tutte le conseguenze: dalle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, fino a quelle relative agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Committente e omessa verifica della patente
L’INL chiarisce anche che non è contestabile al committente l’omessa verifica del possesso della patente a crediti nei confronti del “falso autonomo”, poiché, all’esito degli accertamenti, quel soggetto risulta a tutti gli effetti un lavoratore subordinato, non soggetto dunque all’obbligo di patente.
La nota dell’Ispettorato del lavoro pdf
Per maggiori dettagli si rinvia alla nota ufficiale n. 964 del 4 giugno 2025 disponibile di seguito in formato .pdf
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