Conglomerato bituminoso: quando cessa di essere un rifiuto

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Con Decreto 28 marzo 2018, n. 69 (in GU n.139 del 18-6-2018 ed in vigore dal 4 luglio 2018) il Ministero dell’Ambiente regola la cessazione della qualifica di “rifiuto” del conglomerato bituminoso, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambiente).
Detta dunque i criteri per identificarlo come granulato di conglomerato bituminoso (art.3), regola gli obblighi dei produttori (la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’obbligo di conservazione del campione e le sue esenzioni) ed il periodo transitorio di utilizzo del granulato, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Quando il conglomerato bituminoso non è rifiuto
Il Decreto, vigente dal 4 luglio 2018, stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto (per tale intendendosi il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02).
Ai sensi dell’art. 3, viene qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;
b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.

La Dichiarazione di conformità del produttore
Il rispetto dei criteri sopra esposti viene attestato dal produttore tramite una Dichiarazione di Conformità (sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000) redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo riportato in Allegato 2 al DM 69/2018, e da inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all’articolo 65 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente (vedi diffusamente l’art.4).
Obbligo del produttore è conservare presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la Dichiarazione anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità.

Obbligo di conservazione del campione ed esenzioni
Va anche conservato per cinque anni presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti.
L’obbligo di conservazione non riguarda (art.5) le imprese registrate ai sensi del regolamento EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato.
Ai fini dell’esenzione deve essere prevista apposita documentazione sul rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3; sulla caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell’allegato 1 parte b) del DM 69/2018.
Va poi garantita la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all’impianto del produttore, le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto, il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione, oltre alla revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale e la formazione del personale.

Obblighi del Produttore nella fase transitoria
Il produttore, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del Decreto, dovrà presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del Codice Ambiente. Nel frattempo, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità.
Il Ministero specifica all’art. 6 che le previsioni del decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal decreto.

Utilizzi del Granulato
Il granulato di conglomerato bituminoso è comunemente utilizzato:
– per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
– per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
– per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
In Italia esiste un mercato proprio ed è comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio: la nuova normativa, emanata nel rispetto delle previsioni dell’articolo 184-ter del Codice Ambiente (che rimanda a specifici decreti la regolamentazione caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto) e gli standard esistenti applicabili ai prodotti non portano a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Riferimenti normativi:
DECRETO 28 marzo 2018, n. 69 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n.139 del 18-6-2018)
Vigente al: 3-7-2018

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Redazione InSic

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