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MILLEPROROGHE 2023: proroga antincendio per strutture ricettive e rifugi alpini – entro il 30 giugno la SCIA parziale

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La Legge di Conversione (LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14) del Decreto Milleproroghe 2023 (qui il testo coordinato del DL 29 dicembre 2022, n. 198) aggiorna, fra gli altri, diversi termini legislativi anche in materia ambientale, edilizia, energia e antincendio per edifici scolastici e asili, strutture sanitarie e Edifici e luoghi di cultura.

Vediamo di seguito le proroghe per l’adeguamento antincendio che riguardano il mondo delle strutture ricettive e dei rifugi alpini.

La proroga si affianca a quelle per l’adeguamento antincendio

Strutture turistiche alberghiere e rifugi alpini: proroga 2023 e 2024 per adeguamento antincendio

L’articolo 12-bis del DL 198/2022 convertito, introdotto dal Senato, proroga i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi

  • al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto;
  • al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini.

Il Decreto introduce specifici obblighi relativi alle misure antincendio a carico dei titolari delle strutture ricettive, e l’esonero da specifici corsi antincendio aziendali per il personale delle strutture ricettive turistico-alberghiere che ha superato il periodo di addestramento volontario dei Vigili del fuoco.

Superata dunque la precedente proroga, il cui rinvio ultimo era per la fine del 2022.

Strutture ricettive e rifugi: la proroga antincendio

Il comma 1 dell’art. 12-bis del Milleproroghe 2023 sostituisce la lettera i) del comma 1122 dell’art. 1 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dispone, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e per i rifugi alpini, la proroga dei termini per l’adeguamento delle strutture alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024.

La proroga riguarda le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:

  • esistenti alla data di entrata in vigere della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere approvata dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994;
  • e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato dal decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012.

Strutture ricettive: entro il 2023 la SCIA parziale

Entro il 30 giugno 2023, tali strutture hanno l’obbligo di presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni:

  • resistenza al fuoco delle strutture;
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • compartimentazioni;
  • corridoi;
  • scale;
  • ascensori e montacarichi;
  • impianti idrici antincendio;
  • vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • locali adibiti a depositi.

Rifiuti alpini: proroga 2023 per l’antincendio

Il comma 1, inoltre, proroga al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini, il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:

  • dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011);
  • della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

Strutture ricettive e rifiuti alpini: obblighi antincendio per i titolari

Il comma 2 dell’art. 12 del DL Milleproroghe 2023 convertito prevede anche obblighi specifici per i titolari delle strutture ricettive e dei rifugi alpini in attesa del completo adeguamento antincendio

Dovranno:

  1. pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2021 l’attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza
    • delle normali condizioni operative,
    • della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
  2. applicare le misure previste dallart. 5 del decreto del Ministero dell’interno 16 marzo 2012 (Requisiti di sicurezza antincendio per l’accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio));
  3. provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  4. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;
  5. assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR, previsto nell’allegato III del richiamato DIM 1° settembre 2021.

Il comma 3 dell’art. 12 del DL Milleproroghe 2023 stabilisce l’esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) e dal rilascio dei relativi attestati, per le persone occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere che hanno superato il periodo di addestramento volontario (stabilito dal comma 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

Costoro, dunque, possono essere adibite all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.

Strutture ricettive e prevenzione incendi: Libri, Formazione e Informazione di sicurezza antincendio per lavoratori, responsabili, progettisti e titolari di attività

InSic suggerisce per l’Informazione dei lavoratori in materia di rischi anche antincendio negli alberghi il seguente ABC, fra la Manualistica per i lavoratori di EPC Editore:

Abc della sicurezza negli alberghi, EPC Editore, ristampa aggiornata maggio 2022, Vitale Rocco

Abc della sicurezza negli alberghi

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Manualistica per i lavoratori

Edizione: ristampa aggiornata maggio 2022

Pagine: 64

Formato: 115×165 mm

Codice di prevenzione incendi. Progettazione ALBERGHI, EPC Editore, luglio 2020, Zoeddu Nicola

Codice di prevenzione incendi. Progettazione ALBERGHI

Zoeddu Nicola

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In questo e-book viene presentato un esempio di un progetto antincendio ai fini della realizzazione di un albergo da 240 posti letto in edificio precedentemente adibito ad uso uffici.

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Edizione: marzo 2020P

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Marinelli Sandro
Manualistica per i lavoratori
Edizione: dicembre 2019

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

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