Strutture ricettive, come usufruire della proroga di adeguamento

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Nel Decreto Milleproroghe è disposto che per usufruire della proroga è necessario che i titolari presentino un Piano biennale di adeguamento al Comando provinciale: ecco qualche dettaglio in più
Il Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2011, n. 216) recentemente convertito in Legge 14 del 24 febbraio 2012 ha differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’adeguamento delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti al 26 aprile 1994.
Tale proroga è stata però subordinata alla presentazione di un “piano straordinario biennale di adeguamento antincendio“: uno specifico decreto ministeriale di prossima emanazione ne regolerà la sua predisposizione.
La nuova previsione
In cosa consiste questa nuova previsione?
Secondo il legislatore, chi vuole continuare ad esercitare la propria attività dovrà richiedere di essere ammesso a seguire un piano preordinato e controllato di sicurezza, di durata biennale, in attesa di terminare i lavori di adeguamento, da presentare al Comando provinciale per l’accettazione.
Dopo due anni la struttura ricettiva dovrà essere rispondente alle norme ed il titolare, per poter continuare ad esercire, dovrà presentare la SCIA secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 151/2011.
I requisiti da rispettare
In che modo però si può essere ammessi ad usufruire del piano biennale?
Le strutture ricettive devono dimostrare di possedere alcuni requisiti di sicurezza di base indispensabili, contenuti nel D.M. 9 aprile 1994 e che riguardano:
-le caratteristiche degli impianti elettrici;
-la presenza di impianti di rivelazione di incendi e di sistemi di allarme;
-la presenza di estintori e della segnaletica di sicurezza;
-l’adozione di misure di gestione e delle indicazioni di sicurezza;
-l’addestramento del personale;
-le caratteristiche delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza limitatamente a quelle di tipo promiscuo;
-la presenza di un servizio integrativo di sicurezza permanentemente presente durante l’esercizio dell’attività pari ad almeno una unità fino a 100 posti letto, due unità fra 100 e 300 posti letto, con l’aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.

I titolari delle imprese ricettive con oltre venticinque posti letto, esistenti al 26 aprile 1994, e non ancora in regola dovranno dunque adeguarsi in fretta e garantire la presenza di questi requisiti: è infatti presumibile che a seguito della presentazione del futuro decreto sul piano biennale, potrebbero essere concessi soltanto 30 giorni per la sua presentazione, essenziale per usufruire della proroga.

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Redazione InSic

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