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MILLEPROROGHE 2023, Edifici e luoghi di cultura: proroga antincendio al 31 dicembre 2024

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All’interno del Decreto Milleproroghe 2023 (qui il testo coordinato del DL 29 dicembre 2022, n. 198) in vigore dal 28 febbraio 2023, (convertito con LEGGE di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 ) all’art.5 comma 5, la proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura e di altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

La proroga si affianca a quella antincendio per edifici scolastici e asili e strutture ricettive/rifugi alpini.

Edifici e luoghi di cultura: proroga antincendio al 31 dicembre 2024

L’art. 5, comma 5-quater del Milleproroghe 2023 aggiorna l’art. 1, comma 567, della L. 145/2018, e proroga dal  31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro cui deve procedersi all’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi o alle eventuali prescrizioni di sicurezza impartite, con riferimento a istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura, nonché alle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

Il termine del 31 dicembre 2023, ora ulteriormente spostato, derivava da una proroga prevista dall’art. 7, comma 4-ter, del Milleproroghe 2022 D.L. 228/2021.

567. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e  gli  altri
Ministeri che  hanno  in  uso  gli  immobili  di  cui  al  comma  566
provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a  norma
delle eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle eventuali
prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o
piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro
per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le amministrazioni  interessate,  da  adottare
entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per
l'ultimazione della ricognizione di cui al  comma  566.  Il  medesimo
decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili
negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i  beni
e  le  attivita'  culturali  e  negli   altri   immobili,   ai   fini
dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero  alle
eventuali prescrizioni impartite, da completare  nel  rispetto  delle
scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque
non oltre il 31 dicembre 2022. 

Legge 145/2018: luoghi di cultura e verifiche antincendio dal Ministero per i beni e le attività culturali

La Legge 145/2018 (Finanziaria 2019) prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), il Ministero per i beni e le attività culturali (oggi MIC) provveda a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

Il comma 567stabilisce ulteriormente che il MIC e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili (di cui al comma 566) provvedano, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (MIC) e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate. Tale decreto andava adottato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione di cui al comma 566.

Istituti di cultura e misure di sicurezza equivalenti

Il decreto prevederà opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2023: termine che, in virtù della disposizione in commento, è ora prorogato al 31 dicembre 2024.

Beni culturali e luoghi di cultura: definizione e normativa antincendio

  1. Cosa si intende per Beni culturali?

    Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
    Per una maggiore caratterizzazione degli stessi si veda l'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

  2. Quali sono gli Edifici o Luoghi di cultura?

    Gli istituti e i luoghi della cultura sono i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
    Per una maggiore caratterizzazione degli stessi si veda l'articolo 101 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
    Ulteriormente si veda la pagina dedicata ai luoghi della cultura sul sito del MIC

Beni Tutelati e culturali: la normativa antincendio di riferimento

La proroga prevista dal Milleproroghe si inserisce in un quadro regolatorio antincendio più recente che ha visto susseguirsi due decreti regolatori del Ministero dell’Interno, successivi alla Legge 145/2018 ed al Codice del Paesaggio.

  • Il decreto del Ministero dell’interno 10 luglio 2020, reca «Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»: si tratta della Regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela (ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

  • decreto del Ministero dell’interno 14 ottobre 2021, recante « Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

Codice di Prevenzione incendi: libri e corsi

InSic suggerisce i seguenti libri di prevenzione incendi, editi da EPC Editore sul Codice di Prevenzione incendi ed i corsi di formazione organizzati da Istituto Informa sulle evoluzioni normative del Codice.

Codice di prevenzione incendi commentato + Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi, EPC Editore, luglio 2022 e novembre 2020,

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Edizione: luglio 2022 e novembre 2020

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Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi + ADDENDA 2022 Le Regole Tecniche Verticali di prevenzione incendi commentate IN OMAGGIO, EPC Editore, novembre 2020 (addenda genn. 2022),

Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi + ADDENDA 2022 Le Regole Tecniche Verticali di prevenzione incendi commentate IN OMAGGIO

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Edizione: novembre 2020 (addenda genn. 2022)

Pagine: 640 a colori + 128

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Analisi del rischio di incendio e Codice di Prevenzione incendi

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D.M. 03/09/2021 (Decreto “Minicodice”) e D.M. 03/08/2015 aggiornato al D.M. 12/04/2019

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Antonio Mazzuca

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