REACH: in GUUE le restrizioni per i nonilfenoli etossilati

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Arriva in Gazzetta ufficiale europea un nuovo Regolamento UE che reca modifica al REACH: il Regolamento 2016/26 della Commissione, del 13 gennaio 2016 modifica l’ allegato XVII del regolamento REACH n. 1907/2006 per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati.

Nell’allegato è stata aggiunta la nuova voce 46a Nonilfenoli etossilati (NPE) stabilendo che questi non possano essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell’articolo tessile.
La restrizione non si applica all’immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l’uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate. Per articolo “tessile” si spiega nella nota si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.

Studi e ricerche sui Nonilfenoli etossilati (NPE)
Si spiega nei Considerando che la scelta di restrizione è originata da un rapporto presentato dal Regno di Svezia nell’agosto 2013 che riscontrava che l’esposizione ai nonilfenoli e ai nonilfenoli etossilati costituiva un rischio per l’ambiente, in particolare per le specie acquatiche che vivono nelle acque di superficie. Varie indagini di mercato hanno poi individuato la presenza di NPE in manufatti tessili, in concentrazioni variabili. L’immissione sul mercato e l’uso di NPE come sostanze o in miscele ai fini del trattamento di tessili e di pellame, si ricorda nel Regolamento, era già limitato dalla voce 46 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tuttavia, in condizioni ragionevolmente prevedibili di lavaggio degli articoli tessili in acqua, il rilascio di NPE nell’ambiente acquatico comporta rischi per le specie acquatiche.

Il 3 giugno 2014 il comitato per la valutazione dei rischi “RAC” ha adottato per consenso un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo allegato XV, confermando che vi è un rischio dovuto all’esposizione a prodotti di degradazione di NPE. Il RAC ha inoltre affermato che la definizione di una restrizione costituisce la misura più appropriata a livello dell’Unione per affrontare i rischi rappresentati dai NPE nei manufatti tessili, sia in termini di efficacia sia di fattibilità.

Le restrizioni proposte
Le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica hanno confermato che un limite inferiore allo 0,01 % in peso comporterebbe notevoli difficoltà di applicazione poiché i prodotti tessili possono essere contaminati con NPE a concentrazioni così basse anche a causa di un’esposizione accidentale durante il processo di produzione. Inoltre, ridurre il limite dello 0,01 % di un fattore di cinque (cioè fino allo 0,002 % in peso) abbasserebbe le emissioni soltanto di un fattore di circa 1,25, che a sua volta ridurrebbe la concentrazione di NPE nelle acque di superficie di un ulteriore 5 % rispetto al limite dello 0,01 % in peso.

Il 1 ottobre 2014 l’Agenzia ha quindi presentato alla Commissione i pareri del RAC e del comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia SEAC, sulla base dei quali la Commissione ha concluso che la presenza di NPE in manufatti tessili costituisce un rischio inaccettabile per l’ambiente, che deve essere affrontato a livello dell’Unione. L’impatto socioeconomico di tale restrizione, inclusa la disponibilità di alternative, è stato preso in considerazione.
Esenzioni
Si suppone che i prodotti tessili di seconda mano siano stati generalmente lavati parecchie volte prima di essere venduti o messi a disposizione a terzi, e che contengano pertanto quantità trascurabili di NPE, se del caso. Di conseguenza, l’immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano dovrebbe essere esentata dalla restrizione. Analogamente, si può supporre che i tessuti riciclati contengano quantità trascurabili di NPE, se del caso; di conseguenza la restrizione non dovrebbe applicarsi ai nuovi articoli tessili, qualora questi siano stati prodotti esclusivamente a partire da materie tessili riciclate senza l’uso di NPE.


Riferimenti normativi:
REGOLAMENTO (UE) 2016/26 della Commissione, del 13 gennaio 2016
recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati
(GUUE L 9 del 14.1.2016)

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Redazione InSic

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