Interventi straordinari per rischio idrogeologico: titolarità delle contabilità speciali

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La Corte Costituzionale, con sentenza n.17 del 27 gennaio 2015 statuisce sul ricorso promosso dalla Regione Campania riguardo alla legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6.

Il Caso
La Regione contestava la disciplina statale, nella parte in cui prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i Presidenti delle Regioni subentrassero ai Commissari straordinari nella titolarità delle contabilità speciali sia per la gestione delle risorse esistenti che per quelle relative al dissesto idrogeologico.
In merito alla questione la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere precisando che le norme in esame erano state adottate con lo scopo di garantire la prosecuzione degli interventi straordinari di mitigazione del rischio idrogeologico. La normativa impugnata voleva garantire che le risorse giacenti nelle contabilità speciali non confluissero nei bilanci regionali.

Il Giudizio della Corte
La Corte Costituzionale, nel risolvere la questione ricorda che, nelle more della definizione del giudizio, le norme impugnate sono state integralmente sostituite per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116.
Il comma 1 del richiamato art. 10 del d.l. n. 91 del 2014 prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso decreto, «i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali».
Le norme sopravvenute assicurano quindi, la prosecuzione degli interventi straordinari di mitigazione del rischio idrogeologico disponendo il subentro dei Presidenti di Giunta regionale nelle relative gestioni Commissariali, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale consente di nominare Commissari delegati «anche i presidenti o gli assessori all’ambiente delle regioni interessate».
L’art. 10, comma 1, del richiamato d.l. n. 91 del 2014 garantisce che le risorse giacenti nelle contabilità speciali siano poste nella disponibilità dei Presidenti delle giunte regionali, in qualità di Commissari delegati, senza disporne la confluenza nei bilanci regionali. In tal modo si assicura la distinzione tra la gestione finanziaria Commissariale e quella della Regione rispetto ai pregressi rapporti di debito e di credito (sentenze n. 79 del 2012, n. 108 del 2010 e n. 89 del 2000), senza disporre alcun trasferimento di funzioni dal Commissario delegato all’ente territoriale.
Pertanto la norma sopravvenuta modifica radicalmente la «sostanza normativa» (sentenza n. 193 del 2012) della disposizione impugnata dalla Regione Campania, censurata nella parte in cui dispone il subentro ex lege della Regione nell’esercizio di funzioni Commissariali in via ordinaria di pretesa spettanza statale, nonché la confluenza nei bilanci regionali delle risorse giacenti nelle contabilità speciali. E tale normativa deve ritenersi satisfattiva delle ragioni della ricorrente Regione Campania, poiché l’art. 10, comma 1, del richiamato d.l. n. 91 del 2014 garantisce che le procedure di subentro nelle gestioni Commissariali non gravino in alcun modo sui bilanci regionali, preservando l’autonomia amministrativa e finanziaria regionale e assicurando il rispetto del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni attribuite all’ente territoriale.



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Redazione InSic

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