Acque

Acque per consumo umano: in Gazzetta il Decreto 18/2023 di attuazione della Direttiva 2020/2184

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In Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il Decreto è in vigore dal 6 marzo 2023 ed abroga il Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 che attuava la passata direttiva 98/83/CE.

Il Decreto è previsto dalla Legge di Delegazione europea 2021: LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 all’art.21 dove sono indicati i principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/2184.

  • Cosa prevede il Decreto legislativo di attuazione della disciplina UE in materia di acqua potabile e quali novità sono state introdotte rispetto alla disciplina europea vigente?

La direttiva (UE) 2020/2184

La direttiva (UE) 2020/2184 mira a introdurre norme per la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “la salubrità e la pulizia”. Introduce requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, come le condutture. Mira a migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano; introdurre un approccio efficace sotto il profilo dei costi basato sul rischio, per monitorare la qualità dell’acqua. La direttiva è in vigore dal 12 gennaio 2021 e andava recepita entro il 12 gennaio 2023 (alcuni aspetti entro il 12 gennaio 2026).

ISPRA: un convegno sulle novità della Direttiva 2020/2184

ISPRA_convegno_rivoluzione_Acqua

Il 23 marzo alle ore 8,30 a Roma presso la sede del CNR – Piazzale Aldo Moro 7, ISPRA realizzerà un Convegno “La rivoluzione silenziosa dell’Acqua. I dati, gli strumenti e il dialogo per una governance sostenibile” per approfondire il tema dell’applicabilità delle nuove norme nell’ordinamento italiano e di affrontare l’oneroso problema del dialogo tra i diversi attori della filiera. Inoltre si presenterà il progetto WHOW (Water Health Open knoWledge), che sta sviluppando il primo modello europeo di dati interconnessi e condivisibili sul consumo e sulla qualità di acque superficiali, sotterranee e marine, con informazioni provenienti da diversi livelli amministrativi allo scopo di individuare le relazioni che intercorrono tra lo sfruttamento delle risorse idriche e la diffusione delle malattie.

Per partecipare è necessario registrarsi entro il 20 marzo p.v. al seguente link: https://www.isprambiente.gov.it/it/events/la-rivoluzione-silenziosa-dell-acqua/registration-form

Per approfondire sui contenuti della Direttiva, consulta il Summary realizzato dall’UE

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18

Il D.Lgs. n.18/2023 di attuazione della Direttiva 2020/2184 ha come obiettivo la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite. Punta anche al miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

  • rivede e introduce (art.4) norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “salubrità e pulizia”, anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori di rilevanza sanitaria
  • stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili (art.8), per i reagenti chimici (art.8) e per i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento;
  • introduce (art.6) un approccio basato sul rischio (art.6) finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura – inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura – conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l’intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell’acqua (specificati all’articolo 5) e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale;
  • migliora l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura e assicura la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, volta a fornire un’informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano (art.7);
  • definisce i requisiti dei Controlli (art.12) volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano consistono: un insieme di attività effettuate regolarmente e in conformità alle indicaizoni del Decreto (art.12 controlli esterni e art.13 controlli interni) e all’allegato II, Parte A e B, per garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all’articolo 4.
  • istituisce
    • (art.19)CeNSiA e di AnTeA per assicurare un approccio sistemico nell’implementazione del decreto e per la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell’attuazione del decreto stesso,
    • (art.20) la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio idrico (definito all’art.6).
  • definisce il sistema sanzionatorio per le violazioni del Decreto che possano essere commesse dal gestore idro-potabile.

Decreto Acque potabili: esenzioni

Il Decreto n.18/2023 all’articolo 3 definisce le esenzioni: non riguarda infatti

Parametri acqua: per quali acque?

L’articolo 5 del Decreto, in particolare, rinvia ai valori per i parametri elencati nell’allegato I, Parti A e B, che devono essere rispettati:

  • per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all’interno dei locali pubblici e privati;
  • per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
  • per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
  • per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;
  • per le acque prodotte dalle case dell’acqua, nel punto di consegna alla casa dell’acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto in articolo 3, comma 3.

Decreto sulla qualità delle acque: quali novità?

Il Decreto dovrà adeguare la normativa nazionale alla direttiva europea direttiva (UE) 2020/2184: prevede il coordinamento fra i sistemi nazionali e quelli comunitari per lo scambio di informazioni sulle acque (art.9) e per l’informazione al pubblico (art.18).

Non solo, richiede (art.11) anche un maggiore controllo sulle approvazioni per l’uso di reagenti chimici, e di mezzi di filtrazione e trattamento (ReMM) ed anche una profonda revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell’acqua potabile e controllo sui sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari (tra cui ospedali, scuole, strutture ricettive, ricreative e sportive, case di riposo, bar, ristoranti, istituti penitenziari, campeggi), oltre alla revisione del sistema sanzionatorio.

Acque per il consumo: cosa prevedeva la delega al Governo?

L’articolo 21 della Legge di Delegazione 2021 disponeva che il Governo, nell’esercizio della delega, osservi i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  • adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali con quelli istituiti a livello UE, per garantire lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e Stati membri. A tal fine il Governo dovrà prevedere l’istituzione di un’Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTea), ossia un sistema centralizzato contenente i dati sanitari ambientali che servirà ad acquisire informazioni sul controllo dell’attuazione delle nuove norme e garantire un idoneo accesso al pubblico (art.17), nonché la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche (art.18);
  • regolamentare i procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l’uso di reagenti chimici, di mezzi di filtrazione e trattamento (ReMM) a contatto con l’acqua potabile, nonché per l’impiego di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;
  • inserire norme finalizzate alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell’acqua potabile e controllo, anche attraverso l’introduzione di obblighi di controllo sui sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari (tra cui ospedali, scuole, strutture ricettive, ricreative e sportive, case di riposo, bar, ristoranti, istituti penitenziari, campeggi);
  • attribuire all’Istituto superiore di Sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSIA), incaricato: dell’approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell’ambito della valutazione della qualità tecnica dell’acqua e del servizio idrico di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA); del rilascio delle approvazioni per l’impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del centro AnTea;
  • inserire una disciplina relativa all’accesso all’acqua che preveda obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni e stabilimenti balneari;
  • rivedere il sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184. Le sanzioni dovranno essere efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.
  Art. 21 
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2020/2184, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
  umano. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
dicembre 2020, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) adeguare e  coordinare  i  sistemi  informatici  nazionali  ai
sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di
garantire lo scambio  di  informazioni  e  di  comunicazioni  tra  le
autorita' competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza  con
il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello
nazionale,  mediante  l'istituzione   di   un   sistema   informativo
centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle  acque
potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali  al  fine  di
acquisire informazioni relative al  controllo  dell'attuazione  delle
nuove prescrizioni e di  garantire  un  idoneo  accesso  al  pubblico
nonche' la comunicazione e la condivisione dei dati tra le  autorita'
pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile; 
    b) introdurre una normativa in materia di procedimenti  volti  al
rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici,  mezzi
di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM)  a  contatto  con  acqua
potabile,  di  organismi  di  certificazione  e  di  indicazioni   in
etichettatura; 
    c) introdurre una normativa volta alla revisione del  sistema  di
vigilanza,  sorveglianza  della  sicurezza  dell'acqua   potabile   e
controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi  di  controllo
su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari,  tra
cui ospedali, strutture sanitarie,  case  di  riposo,  strutture  per
l'infanzia,  scuole,  istituti  di  istruzione,  edifici  dotati   di
strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e  commerciali,
strutture per il tempo libero,  ricreative  ed  espositive,  istituti
penitenziari e campeggi; 
    d) attribuire all'Istituto superiore di sanita'  le  funzioni  di
Centro nazionale per la  sicurezza  delle  acque  (CeNSiA),  ai  fini
dell'approvazione  dei  Piani  di  sicurezza   delle   acque   (PSA),
nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del
servizio idrico  di  competenza  dell'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti  chimici,  mezzi  di  filtrazione  e  mezzi  di
trattamento (ReMM) a  contatto  con  acqua  potabile,  nonche'  della
gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA; 
    e)  prevedere  una  disciplina  volta  a  consentire  e  favorire
l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di  acceso  alle
acque  per  edifici  prioritari,  aeroporti,  stazioni,  stabilimenti
balneari; 
    f) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la  previsione
di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle
relative violazioni. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 

Disponibile sul sito della Camera l’Atto n. 015 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

InSic suggerisce fra i libri di EPC Editore in materia di tutela dell’ambiente ed energia

Vademecum dell’ambiente
Sassone Stefano
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Edizione: maggio 2020 (IV ed.)

Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata

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Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma

Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

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Antonio Mazzuca

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