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21.03.24 - Redazione InSic
Dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica un interpello presentato dalla Regione Toscana ha toccato la qualificazione di rifiuti sanitari sterilizzati alla luce delle indicazioni transitorie del Decreto Liquidità 2020, DL 23/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40) e del D.P.R. 254/2003, il Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari
Nell'articolo
La Regione Toscana nell’Interpello chiede chiarimenti sull’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – laddove qualifica i rifiuti sanitari sterilizzati come rifiuti urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione degli stessi in impianti di incenerimento, come, invece, previsto dal D.P.R. 254/2003.
Questa previsione intende modificare il DPR? Qual è la sua valenza? È inoltre corretto attribuire ai rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, sterilizzati a norma di quanto stabilito dall’art. 30-bis del DL 23/20, il codice EER 200301 “rifiuti urbani indifferenziati”.
Il Mase ricostruisce il quadro normativo e ricorda che:
Secondo il MASE per questa tipologia di rifiuti viene, dunque, stabilita ex lege la classificazione e l’attribuzione del codice EER, posto che l’articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, si inserisce – semplificando – in una disciplina già delineata dal richiamato D.P.R. n. 254 del 2003.
Pertanto, riassumendo le conclusioni del MASE:
Sì, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive.
Una volta “assimilati agli urbani” possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003
In base al DPR devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.”
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