Conversione Decreto Liquidità (DL 23/2020): le misure in materia di sicurezza

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Sulla Gazzetta Ufficiale la LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 di conversione del Decreto Liquidità -DL 23/2020– che riporta le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese e individua poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali in vigore formalmente già dal 9 aprile.

Cosa c’è di nuovo nel convertito DL Liquidità?
•Le disposizioni sul credito di imposta per opere di Sanificazione e DPI prima previste all’art.30, sono ora contenute ora nel Decreto Rilancio (DL 34/2020);
•Introdotto il riferimento al Protocollo del 26 aprile scorso per l’assolvimento degli obblighi di sicurezza;
•lievi correzioni al rispetto dei requisiti di sicurezza in materia di rischio radiologico.


In questo articolo:
Protocolli di Sicurezza sul lavoro
Credito d’imposta per sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Rischio radiologico
Contenuto del Decreto LIQUIDITA’ 23/2020

Rispetto dei Protocolli di salute e sicurezza sul lavoro

Nella conversione del DL LIQUIDITA’ spicca l’introduzione dell’art. 29 – bis che detta “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” e che sostanzialmente richiama i datori di rispetto al rispetto dell’art. 2087 del Codice Civile mediante l’applicazione e l’adozione e il mantenimento delle misure
• contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 e s.m.i
• e negli altri protocolli e linee guida
• nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro e sanificazione

In sede di conversione è stato abrogato l’articolo 30 del DL 23/2020 ad opera dell’articolo 125 del Decreto RILANCIO decreto-legge n. 34 del 2020, che ne riprende e amplia i contenuti.
L’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro,
• per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
• per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il medesimo articolo 125 ha abrogato inoltre l’articolo 64 del Decreto CURA ITALIA, decreto-legge n. 18 del 2020, norma istitutiva dell’originario credito d’imposta sanificazione.
[Ricordiamo che l’articolo 64 del DL CURA ITALIA aveva istituito un credito d’imposta, per l’anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e riservato agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro. Successivamente, l’articolo 30 del decreto-legge LIQUIDITA’ aveva esteso il credito d’imposta anche alle spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale].

Rischio radiologico: rispetto dei requisiti di sicurezza

Nell’art. 39 del DL Liquidità confermato il disposto dell’art. 39 che in materia di rischio radiologico prevede l’assolvimento dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche, attraverso l’osservanza delle disposizioni di cui ai capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione della comunicazione di avvio dell’attività, corredata del benestare dell’esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione (articolo 61, comma 2), e dell’esito della prima verifica (articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2 del Decreto legislativo.

Contenuto del Decreto LIQUIDITA’

Il decreto-legge n. 23/2020 interviene su più fronti essenzialmente volti a garantire la continuità delle imprese e a favorire i settori più colpiti dall’emergenza COVID-19. Fino al 31 dicembre 2020, prevede il rilascio di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, nel rispetto della disciplina dell’UE, fino ad un importo complessivo di 200 miliardi di euro; vi sono inoltre misure per il sostegno all’esportazione, internazionalizzazione ed investimenti delle imprese, disposizioni sulla sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in modo semplificato, oltre che il differimento, al 1° settembre 2021, dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.
Ulteriori disposizioni riguardano poi il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese e i finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità. Vengono sospesi taluni termini per i versamenti tributari e contributivi e prorogati ulteriormente all’11 maggio 2020 alcuni termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.
Anticipati gli effetti economici più favorevoli per i medici convenzionati (MMG e PLS) per garantire la continuità assistenziale durante l’emergenza sanitaria e previsto un commissario straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, per far fronte al coordinamento dell’emergenza nel settore, assume i poteri del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’AgeNas.

LEGGE 5 giugno 2020, n. 40
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00060)
(GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2020

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020

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