Primo Soccorso

Il Primo soccorso in azienda: l’organizzazione, gli obblighi e la normativa di riferimento

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Il “primo soccorso” è l’insieme di interventi, manovre ed azioni, effettuate da un lavoratore all’uopo incaricato e formato che si trova ad affrontare un’emergenza sanitaria e deve garantire all’infortunato un primo soccorso ed un’assistenza medica di emergenza in attesa dell’arrivo del personale medico.

Chi organizza il Primo Soccorso in azienda? Chi ne fa parte, in cosa consiste, come organizzarlo e quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

Quale norma regola il primo soccorso in azienda?

L’articolo 45 comma 1 del Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n.81/2008) pone in capo al datore di lavoro, l’obbligo di organizzare il primo soccorso in azienda. Nel far ciò, il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione del Medico Competente, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro, stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Primo soccorso nel Testo Unico di Sicurezza

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro definisce in modo netto i ruoli e le funzioni di ciascun attore nell’organizzazione e nella gestione del primo soccorso aziendale. La novità più rilevante è l’obbligo per il datore di lavoro d’inserire tale attività, come molte delle altre attività di natura organizzativa, all’interno di un sistema di gestione della sicurezza.

L’Allegato IV al D.Lgs. 81/2008 prescriveva, al punto 5, misure di primo soccorso, prevedendo l’adozione di presidi, attrezzature ed installazioni, lasciandone la definizione specifica a successivi decreti ministeriali. Tuttavia, gli obblighi in esso contenuti avevano suscitato numerose perplessità da parte degli addetti ai lavori, in quanto, in alcuni casi ad esempio nei settori non industriali, sembrava che le disposizioni stabilissero un regime di tutela inferiore a quello già previsto da altre precedenti normative di settore. Il D.Lgs. 106/2009 ha abrogato integralmente il controverso punto 5.

Primo Soccorso, il D.M. 15 luglio 2003 n. 388,

Quindi tutta la materia resta regolamentata dalla normativa precedente, ovvero dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, oltre che dagli artt. 18, 43 e 45 del D.Lgs. 81/2008. Il decreto contiene le misure minime da attuare in relazione alla grandezza dell’azienda e ai fattori di rischio.

Primo soccorso in azienda: gestione, ruoli e funzioni

Come organizzare il Primo Soccorso in azienda?

Chi deve organizzare il primo soccorso in azienda?

Il decreto interministeriale 388/2003, il regolamento sul primo soccorso aziendale, demanda quindi al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente e del servizio di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, il compito di ampliarne le caratteristiche, anche nel caso di emergenze specifiche.

Il datore di lavoro nomina quindi gli addetti al primo soccorso in azienda.

Organizzare il Primo soccorso in azienda: cosa considerare?

La modulazione dei provvedimenti di primo soccorso dovrà essere realizzata in base alle caratteristiche dell’azienda, come

  • il tipo di attività lavorativa che vi si svolge,
  • le sue dimensioni
  • le eventuali altre persone presenti sui luoghi di lavoro.

In sintesi, ciò che guiderà il datore di lavoro nella organizzazione del primo soccorso aziendale sarà il risultato della valutazione dei rischi.

Primo Soccorso: la valutazione dei rischi e organizzazione del primo soccorso in azienda

La valutazione dei rischi è un’operazione molto complessa e richiede attento studio e monitoraggio dell’ambiente di lavoro, delle modalità e dei cicli di produzione. Una particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei fattori di rischio chimico, anche al fine di stabilire idonee procedure per il trattamento di emergenza degli infortunati.

La predisposizione di procedure di intervento in caso di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi è prevista in modo specifico dall’art. 226 del D.Lgs. 81/2008; tra queste sono ricomprese “esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso” (art. 226, c. 1).

Piano di Primo Soccorso: cosa comprende e a cosa serve?

Il Piano di primo soccorso deve contenere attori e procedure operative: pertanto, i suoi obiettivi generali sono:

  • salvaguardare la vita di chiunque in azienda, a causa di un incidente o un malore, abbia subito un danno fisico;
  • allertare in modo tempestivo e adeguato i soccorsi;
  • assistere l’infortunato senza arrecare e prevenendo possibili ulteriori danni;
  • integrare l’attività delle squadre incaricate di gestire le altre emergenze (antincendio, evacuazione ecc.).

Primo soccorso aziendale: cosa deve fare il datore di lavoro?

Alla luce dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro dovrà attuare i seguenti provvedimenti:

  • designare i lavoratori incaricati d’attuare le misure di primo soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza e garantirne la formazione;
  • informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare (art. 43, c. 1, lett. c), D.Lgs. 81/2008);
  • provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sulle procedure che riguardano il primo soccorso (art. 36, c. 1, lett. b) e sui nominativi dei lavoratori incaricati di attivare le misure di primo soccorso (art. 36, c. 1, lett. c);
  • prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle eventuali altre persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati, con il contributo, dove previsto, del medico competente; ciò in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio che determinano le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso e la formazione del personale addetto;
  • con la collaborazione del medico competente, identificare la categoria di appartenenza dell’azienda (art. 2 D. 388/2003) in base alla classificazione prevista dall’art. 1 del D. 388/2003 in tre gruppi;
  • organizzare il primo soccorso assicurando la presenza della cassetta di pronto soccorso o del pacchetto di medicazione e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Identificazione della categoria di azienda ai fini del Primo soccorso

Dal 3 febbraio 2005 è obbligatoria la presenza di un primo soccorso in azienda, di qualsiasi tipo sia. Il DM 388/2003 distingue le aziende e le unità produttive sono distinte in tre gruppi:

  • Gruppo A: comprende le aziende a rischio rilevante (ad esempio le centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura;
  • Gruppo B: comprende le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
  • Gruppo C: comprende le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il datore di lavoro, sentito il medico competente, (ove previsto) deve quindi identificare la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, deve comunicarlo all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

Se l’azienda (o l’unità produttiva) svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.

L’avvenuta comunicazione di appartenenza al gruppo A consente all’ASL di creare un apposito archivio, permettendole inoltre di programmare le opportune attività di prevenzione.

Quali sono le Aziende Gruppo A – Primo Soccorso

  • In base al numero dei lavoratori, sono classificate nel gruppo “A”:
    • Le aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
      • centrali termoelettriche,
      • impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, (come ora definiti dagli art. 7, 51, 59 del D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101),
      • aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624,
      • lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,
      • aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
    • Le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumi  dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.
    •  Le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Nel gruppo A rientrano, inoltre, a prescindere dal numero di lavoratori, le aziende o unità produttive soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D.Lgs. 334/99), appartenenti ai comparti:

  • centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28 e 33 D.Lgs. 230/95 ora sostituiti dal D.Lgs. 101/2020, artt. 7, 51, 59 al quale quindi si deve fare riferimento);
  • aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96);
  •  lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56);
  •  fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

Primo Soccorso: articoli di approfondimento su InSic

InSic ha realizzato i seguenti approfondimenti in materia di Primo Soccorso in azienda:

Primo Soccorso: in sintesi

  1. Qual è la normativa di riferimento per il primo Soccorso in azienda?

    Il Primo Soccorso in azienda è regolato dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, oltre che dagli artt. 18, 43 e 45 del D.Lgs. 81/2008, Testo unico di Sicurezza.

  2. Chi ha il compito di istituire il Primo Soccorso in azienda?

    In base all’articolo 45 comma 1 del Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n.81/2008) il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il primo soccorso in azienda.

  3. Chi nomina gli addetti all’emergenza?

    In base all’art.45 il Datore di Lavoro ha il compito di designare i lavoratori incaricati d’attuare le misure di primo soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

  4. Gli addetti al Primo Soccorso possono rifiutare la designazione?

    Ai sensi dell’art. 43, c. 3, del D.Lgs. 81/2008 “i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione”.

  5. Il datore di lavoro può svolgere l'attività di Primo Soccorso?

    In base all'art.31 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del primo soccorso nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui all'art.31. In questo caso, il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

Primo soccorso aziendale normativa

Riferimenti normativi (in ordine cronologico)

  1. D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493: “Attuazione della Direttiva 93/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro” (S.O. alla GU n. 223 del 23/9/96).
  2. Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Linee guida per l’applicazione del D.Lgs. 626/94. Seconda Edizione, 1998.
  3. D.Lgs. 26/11/1999 n. 532: “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell’art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25”, G.U. n. 16 del 21/01/2000.
  4. Decreto 15 luglio 2003, n. 388: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Gazzetta Ufficiale N. 27 del 3 Febbraio 2004.
  5. Circolare 3 giugno 2004, n. Prot. DGPREV-13008/P del Ministero della salute su Quesiti applicazione del Decreto 15 luglio 2003, n. 388.
  6. Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su Indici di frequenza d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL Tipo di conseguenza: inabilità permanente. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Generale) n. 192 del 17/8/2004.
  7. Coordinamento Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro: Primi indirizzi applicativi sul Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388. Documento preliminare. Seduta del Comitato Tecnico (10 gennaio 2005).
  8. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008. S.O. n. 108.
  9. INTERPELLO N. 2/2012 del 15/11/2012 – Formazione degli addetti al primo soccorso;
  10. INTERPELLO N. 2/2016 del 21/03/2016 – Pronto Soccorso in ambito ferroviario
  11. INTERPELLO N. 19/2016 del 25/10/2016 – Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso;
  12. Circolare n. 1/2018 dell’11/01/2018 Oggetto: Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione
  13. Legge 4 agosto 2021 n. 116. “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”. Gazzetta Ufficiale n. 193 del 28/08/2021.
  14. Lettera circolare del 08/01/2021 prot. 4905. Oggetto: Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Integrazione

Primo Soccorso: analisi, approfondimenti e manuali informativi

Primo Soccorso: la normativa del Testo Unico di Sicurezza

Articolo 15 – Misure generali di tutela

  1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

    u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato
D.lgs. n.81/2008

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

  1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
    b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
D.lgs. n.81/2008

Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione

  1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

    c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
D.lgs. n.81/2008

Articolo 36 – Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

D.lgs. n.81/2008

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).

D.lgs. n.81/2008

Articolo 43 – Disposizioni generali

  1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

Articolo 45 – Primo soccorso

  1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
  2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

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Antonio Mazzuca

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