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Guida al risarcimento per danni da amianto – Legge 244/2007

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Risarcimenti da amianto: attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Istituto, con contabilità autonoma e separata, dalla legge finanziaria del 2008 (n. 244/2007), INAIL fornisce una tutela risarcitoria dei danni da amianto per i lavoratori.

La misura rappresenta un ulteriore indennizzo economico destinato ai titolari di rendite per malattie correlate all’esposizione all’amianto e, in caso di morte, in favore dei loro eredi titolari di rendita a superstiti.

Vediamo come funziona, in questa guida al risarcimento dei danni da amianto, fornita sulla scorta delle indicazioni INAIL.

Il Fondo Vittime Amianto

La legge n. 244/2007 prevede che il finanziamento del Fondo sia a carico,

  • per tre quarti, del bilancio dello Stato
  • e, per un quarto, delle imprese, attraverso una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una maggiore esposizione all’amianto.

Con circolare n. 7 del 9 febbraio 2017 INAI ha dettato le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali.

Destinatari del Fondo Vittime Amianto

Destinatari del beneficio da risarcimento da amianto sono

  • I lavoratori/trici titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’Inail e dal soppresso Ipsema, 39 una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all’11% in “regime Testo Unico” e al 16% in “regime danno biologico”).
  • I familiari dei lavoratori/trici vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinare la morte dell’assicurato.

Qual è la dotazione del Fondo Vittime Amianto per i risarcimenti?

La legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha incrementato la dotazione finanziaria del Fondo per gli anni 2018, 2019 e 2020, con risorse pari a 27 milioni di euro all’anno a carico del bilancio dell’Inail, sospendendo contemporaneamente il finanziamento a carico delle imprese, alle quali per il triennio in questione non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori che hanno comportato esposizione all’amianto.

La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita diretta o in favore dei superstiti, non è soggetta a tassazione Irpef ed è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dall’Istituto per le rendite asbesto-correlate erogate nell’anno di riferimento.

Come viene erogata la prestazione di risarcimento in favore delle vittime d’amianto?

Per l’erogazione della prestazione e la riscossione delle addizionali previste, il Fondo si avvale a titolo gratuito degli uffici e delle competenti strutture dell’Inail.

Viene liquidata d’ufficio dall’Inail mediante l’erogazione di due acconti e un conguaglio, secondo le seguenti modalità:

  • pagamento dell’acconto della prestazione aggiuntiva nella misura del 10% del rateo di rendita, corrisposto mensilmente, unitamente a ciascun rateo, attingendo alle risorse a carico del bilancio Inail (euro 27.000.000);
  • pagamento del secondo acconto sulle risorse residuate dopo il pagamento del 10% a carico del finanziamento proveniente dal bilancio dell’Istituto, fino a esaurimento delle stesse;
  • conguaglio finale, utilizzando le risorse trasferite dal bilancio statale, fino al raggiungimento della misura complessiva della prestazione aggiuntiva prevista per ciascun anno. Il pagamento è fissato, di norma, nel mese di luglio dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione, previa verifica della disponibilità delle risorse statali.

Estensione del Fondo Vittime Amianto

Con la legge di stabilità 2015 (n. 190/2014 – art. 1 comma 116), i benefici del Fondo per le vittime dell’amianto istituito presso l’Inail sono stati estesi in via sperimentale – per gli anni 2015, 2016 e 2017 – ai malati di mesotelioma non professionale che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.

Chi può accedere alla prestazione?

Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla sede territoriale Inail competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (Pec), apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare Inail n. 36 del 21 settembre 2018 (Mod. 190), con cui autocertifica

  • i propri dati anagrafici,
  • i periodi di residenza in Italia
  • e gli elementi che provano l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.

Cosa deve contenere l’istanza di risarcimento da amianto?

L’istanza per ottenere i risarcimenti da danno da amianto deve essere corredata dalla documentazione sanitaria che attesti che

  • il soggetto è affetto da mesotelioma;
  • con l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi, per consentire la valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione – familiare o ambientale – all’amianto con l’insorgenza della patologia;
  • l’indicazione di tutti gli eredi, con la relativa delega autenticata;
  • scheda di morte Istat.

Istanza da parte di eredi di un malato di mesotelioma

 Se a presentare l’istanza di risarcimento amianto sono gli eredi di un malato di mesotelioma non professionale, la prestazione una tantum deve essere richiesta da uno solo di loro entro 90 giorni dalla data del decesso utilizzando il modulo 190/E, corredato da idonea documentazione. Gli aventi diritto possono presentare istanza nel rispetto dei termini di prescrizione previsti all’articolo 2946 del codice civile.

Fondo Vittime Amianto2020: erogazione semplificata, tutte le novità

INAIL ricorda che per l’anno 2020, il decreto interministeriale del 10/12/2020, di approvazione della delibera del CdA n. 162/2020, ha fissato la misura complessiva della prestazione aggiuntiva al 20% (leggi su InSic il nostro approfondimento sul decreto).

A tal proposito, INAIL ha realizzato una brochure informativa con tutte le novità per l’anno 2020 (agg. 15/5/2020).

Al fine di migliorare i tempi di pagamento della prestazione aggiuntiva, anche a seguito di quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, a partire dal 2018, sono state introdotte modalità semplificate di erogazione della prestazione.

In particolare, la prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto è liquidata d’ufficio dall’Inail mediante:

  • pagamento dell’acconto della prestazione aggiuntiva nella misura del 10% del rateo di rendita, corrisposto mensilmente, unitamente a ciascun rateo, attingendo alle risorse a carico del bilancio Inail;
  • pagamento del secondo acconto sulle risorse residuate dopo il paga­mento del 10% a carico del finanziamento proveniente dal bilancio dell’Istituto, fino a esaurimento delle stesse, nonché conguaglio del finale, utilizzando le risorse trasferite dal bilancio statale, fino al raggiungimento della misura complessiva della prestazione ag­giuntiva prevista per ciascun anno. Il pagamento è fissato, di norma, nel mese di luglio dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione, previa verifica della disponibilità delle risorse statali.

L’Inail provvede direttamente all’erogazione della prestazione dopo l’accertamento della presenza dei requisiti richiesti.

In che modo ricevere le comunicazioni

  • Posta ordinaria;
  • Pec (posta elettronica certificata);
  • Modalità di erogazione del servizio;
  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
  • Accredito su carta prepagata dotata di codice Iban;
  • Tramite gli istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero;
  • Per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.

Le novità della Legge di Bilancio 2021 per i risarcimenti da amianto

La Finanziaria 2021 (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 punto 356 e ss),a  decorrere dal 1° gennaio 2021 ha introdotto alcune novità per i risarcimenti da amianto:

  • una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in essere;
  • una prestazione “una tantum” di 10mila euro per i malati di mesotelioma non di origine professionale:
  • l’estensione delle prestazioni Inail anche alle Unioni Civili;
  • maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Per maggiori informazioni sulla tutela per le vittime di amianto

  • Mod. 190 – ISTANZA PRESTAZIONE UNA TANTUM FONDO VITTIME DELL’AMIANTO PER MESOTELIOMA DI ORIGINE NON PROFESSIONALE

Aggiornamento: 29 aprile 2021 (.pdf – 187 kb)

  • Mod. 190E ISTANZA PRESTAZIONE UNA TANTUM FONDO VITTIME DELL’AMIANTO PER MESOTELIOMA DI ORIGINE NON PROFESSIONALE A FAVORE DEGLI ERED

Aggiornamento: 29 aprile 2021 (.pdf – 188 kb)

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Antonio Mazzuca

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