Alternanza Scuola-Lavoro

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni: cos’è e come funziona (DM 25/9/2023)

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In Gazzetta il DECRETO 25 settembre 2023 del Ministero del Lavoro che definisce requisiti e modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni.

Il Decreto contiene anche un Allegato con la modulistica da presentare attraverso apposita Istanza.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

Il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni è previsto dal Decreto Lavoro 2023, art. 17 comma 1 come misura per riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

Tali attività formative possono essere svolte dalle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, dalle strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e dalle Università.

A quanto ammonta il Fondo?

Il Decreto 25 settembre quantifica anche la dotazione del Fondo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e a 2 milioni annui a decorrere dall’anno 2024.

Quali eventi infortunistici copre il Fondo?

Il Fondo riguarda gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018: l’importo del sostegno economico viene erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.

Tale sostegno non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell’erogazione, inoltre, è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’art. 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

A chi spetta la prestazione del Fondo?

Il sostegno economico del Fondo spetta, con parità di diritto:

  • al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
  • ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi;
  • i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo (se mancano le prime due figure).

In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali

Quando spetta il contributo del Fondo vittime infortuni per le scuole

Il sostegno economico è erogato, previa istanza, entro trenta giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.

Come fare richiesta al Fondo studenti vittime infortuni?

INAIL deve ancora predisporre un servizio per la presentazione con modalità telematica.

In attesa, l’istanza deve essere presentata all’INAIL o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.

Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto 25 settembre 2023, l’ istanza dovrà essere presentata, con le stesse modalità, a pena di inammissibilità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’ accertamento del sostegno del Fondo studenti vittime di infortuni

La procedura di accertamento è effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all’esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all’INAIL.

All’esito dell’accertamento, dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio mortale verificatosi in occasione o durante le attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, l’INAIL provvede alla erogazione del sostegno economico. Il sostegno economico è anticipato dall’INAIL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente al rimborso delle somme anticipate dall’INAIL, a seguito della rendicontazione da parte dell’Istituto, da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione del sostegno economico.

Il contenzioso giudiziario avverso il diniego dell’erogazione del sostegno economico è posto a carico dell’INAIL.

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