Installazione impianti fotovoltaici e rischio incendio, un quesito VV.F.

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Il Ministero dell’interno, in data 28/10/2014 ha risposto ad un quesito pervenuto dai comandi locali, attraverso la Direzione Regionale VV.F . Lombardia in merito ai rischi di incendio connessi alla non corretta installazione degli impianti fotovoltaici.


Chiarisce il Ministero nella nota di risposta al quesito, pubblicata in data 28 ottobre 2014, che la valutazione di rischio correlata alla installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta deve essere effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza evidenziati nelle note n 1324 del 7/02/2012 e n. 6334 del 4/5/2012, le cui indicazioni vanno considerate come prescrittive. Il professionista, attraverso lo strumento della valutazione del rischio, può individuare soluzioni alternative, ma nel caso in cui dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria B o C dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, dovranno essere attivate le procedure previste dall’art. 3 del DPR 151/2011.

Per le attività di categoria A e per quelle di categoria B e C per le quali a valle della valutazione del rischio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, si può procedere agli adempimenti di cui all’art. 4 del DPR 151/2011 (presentazione SCIA)in linea con quanto stabilito anche dall’art.4 comma 7 del D.M. 7 agosto 2012 (il decreto che detta “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi del DPR 151/2011”). Questo decreto prevede che in caso di modifiche che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione certificata del presente articolo vanno allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

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Redazione InSic

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