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Lavori di privati con finanziamenti pubblici: quando si applica il nuovo Codice Appalti?

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L’Autorità nazionale anticorruzione ANAC, risponde ad un parere chiesto da un assessorato regionale: il Decreto legislativo n.36/2023, il Nuovo Codice Appalti vale anche per i lavori di restauro di un complesso ecclesiale di interesse culturale, storico e artistico nell’ambito di un finanziamento pubblico concesso a un soggetto privato.

L’ANAC conferma che le regole del nuovo codice appalti vanno applicate anche in caso di lavori svolti da privati con finanziamenti pubblici in percentuali superiori al 50% e per importi superiori al milione di euro in un Atto di segnalazione del 18 ottobre 2023.

Non solo: l’ANAC rimarca l’opportunità di prevedere un sistema di qualificazione ad hoc per i soggetti privati tenuti all’applicazione del codice.

Lavori privati con finanziamenti pubblici: la disciplina appalti europei

In merito al quesito sull’applicazione o meno del nuovo Codice Appalti nel caso di lavori privati con finanziamenti pubblici, l’ANAC mette al centro l’articolo 13 della Direttiva 24/2014. sugli appalti pubblici .

L’articolo  prevede l’applicabilità della Direttiva all’aggiudicazione dei contratti  di appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5.186.000 euro, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: i) attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II; ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi. Tale ultima locuzione è stata tradizionalmente intesa come riferita a edifici destinati a soddisfare interessi di carattere generale.

La norma prevede anche l’applicazione della Direttiva agli appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o  superiore a 207 000 euro allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori.

Nuovo Codice Appalti: l’articolo 13 regola i lavori privati con finanziamenti pubblici

Il nuovo Codice Appalti (decreto legislativo n. 36/2023) all’articolo 13, per quanto concerne l’applicazione ai lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, prevede il solo caso dei privati titolari di permessi di costruire o di altro titolo abilitativo, i quali assumano in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso. Anche all’interno dell’allegato I.1 (che individua le definizioni) viene riprodotta la previsione  di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 che prevedeva invece:

“Le disposizioni di cui al presente codice si applicano,  altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti:

  • a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di  euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
    • 1) lavori di genio civile di cui all’allegato I;

    • 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
  • b) appalti di servizi di importo superiore (in realtà pari o superiore) alle soglie di cui all’articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a)”

ANAC: serve un sistema di qualificazione ad hoc per i soggetti privati tenuti all’applicazione del codice

L’Atto di segnalazione interviene anche sull’opportunità di prevedere un sistema di qualificazione ad hoc per i soggetti privati tenuti all’applicazione del codice.

Nell’immediato sulla base di quanto previsto anche per le altre stazioni appaltanti pubbliche non qualificate (quando superino la soglia di 500mila euro), di rivolgersi a stazioni appaltanti qualificate per lo svolgimento delle procedure.

Per il futuro, Anac suggerisce di conseguire la qualificazione, se già in possesso di specifiche competenze e know how che il privato intende conservare e valorizzare, tramite criteri di qualificazione snelli e definiti appositamente dall’Autorità.  Ciò fermo restando che tale scelta dovrebbe rimanere facoltativa (e quindi nel solo interesse del privato) potendosi, in termini generali, mantenere la possibilità di rivolgersi sempre ad una stazione appaltante qualificata. In caso di risposta negativa da parte della stazione appaltante qualificata a cui i soggetti privati dovessero rivolgersi, rimarrebbe possibile adire l’Autorità per ottenere la designazione d’ufficio.

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Antonio Mazzuca

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