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Lavoro su Piattaforma digitale: la normativa italiana

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In questo approfondimento vediamo qual è la normativa nazionale di riferimento per i lavori su piattaforma in attesa dell'arrivo della Direttiva europea che disegnerà un nuovo quadro di tutele a cui conformarsi.Tutto quello che c'è da sapere sulle norme del Jobs Act a quali lavoratori si applicano le normative italiane e quali sono i diritti del lavoratore su piattaforma e gli obblighi del committente. Infine, studi e ricerche sugli aspetti di salute e sicurezza relative ai lavoratori digitali.

  1. Rider e lavoratori digitali: la normativa italiana
    • Cosa prevede il Jobs Act per il lavoro su piattaforma
    • Normativa rider e circolari interpretative di tutela e vigilanza sul lavoro digitale
      • Cosa si intende per etero-organizzazione nel lavoro digitale
      • Cosa si intende per lavoro autonomo nel lavoro digitale
  2. Comunicazioni per i rider: la normativa
    • Come fare le comunicazioni per i rider?
    • Quando fare la Comunicazione per i Rider?
  3. Compenso per il lavoro digitale: basta la contrattazione collettiva
    • Cosa prevede il Capo V bis del Jobs act per i rider autonomi
    • Rider e tutele INAIL
    • GIG economy e lotta al caporalato in Italia
  4. Lavoratori su piattaforma: ricerche e approfondimenti

Rider e lavoratori digitali: la normativa italiana

In Italia il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101 “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” ha esteso le tutele del lavoro (assicurazione infortuni/malattie e salute/sicurezza sul lavoro) ai lavoratori che eseguono la prestazione lavorativa su piattaforma (anche) digitale imponendo ai datori di lavoro di queste imprese il rispetto delle disposizioni del Testo Unico di Sicurezza e degli adempimenti assicurativi INAIL. Per farlo, il Decreto modificò il Jobs act nell’art.2 del D.Lgs. n.81/2015 estendendo la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (così come regolato nel Decreto) anche “qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

Dopo il Capo V del Jobs Act venne poi aggiunto un Capo ulteriore, “Capo V-bis – Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” e tre successivi articoli: art.47 bis, ter e quater.

Cosa prevede il Jobs Act per il lavoro su piattaforma

in Italia, il lavoro mediante le piattaforme digitali, è dunque ora disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015 che - con particolare riferimento ai ciclo-fattorini (c.d. riders) - attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che l'attività sia riconducibile alla nozione generale di etero-organizzazione (art. 2), ovvero a quella di lavoro autonomo (art. 47 bis), ferma restando la possibilità che l'attività sia invece qualificabile come prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del Codice Civile).

L'attuale disciplina attribuisce ai lavoratori su piattaforma tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di etero-organizzazione, di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, ovvero a quella di lavoro autonomo di cui all'art. 47 bis del Jobs Act, ferma restando la possibilità che l'attività sia invece qualificabile quale prestazione di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 del Codice civile.

Normativa rider e circolari interpretative di tutela e vigilanza sul lavoro digitale

Successivamente non mancarono gli atti interpretativi del Ministero del lavoro sulle tutele da concedere ai cosiddetti “rider”:

  1. Cosa si intende per etero-organizzazione nel lavoro digitale

    L'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015 definisce come etero-organizzazione quei rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità esecutive siano organizzate dal committente, anche mediante piattaforme digitali.In tal caso, si estende ai rider la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano discipline specifiche sul trattamento economico e normativo. Tuttavia, il ricorrere degli elementi caratterizzanti l'etero-organizzazione non determina di per sé una riqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato.

  2. Cosa si intende per lavoro autonomo nel lavoro digitale

    Qualora i lavoratori su piattaforma svolgano una prestazione di carattere occasionale, priva dei caratteri richiesti dall'art. 2, si verte nell'ambito del lavoro autonomo e, pertanto, la disciplina di riferimento è quella contenuta negli articoli 47 bis e seguenti del D.lgs. n. 81/2015 (Capo V bis). Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piattaforme digitali il Capo V bis riconosce una serie di diritti, quale livello minimo di tutela.

Comunicazioni per i rider: la normativa

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Antonio Mazzuca

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro a.mazzuca@insic.it M. 3351739668