Mercurio

Il Regolamento UE n.2017/852 sul Mercurio: la normativa europea – Aggiornamenti

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Il Regolamento UE n.2017/852 del 17 maggio sul mercurio, del Parlamento UE e del Consiglio, abroga a decorrere dal 1 gennaio 2018il regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, per quanto concerne i processi e i prodotti privi di mercurio.
Il regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018.

  • La normativa europea e le sue modifiche a livello comunitario, in particolare segnaliamo:

Mercurio e restrizioni: cosa dice il Regolamento europeo

Il regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative

  • all’uso, allo stoccaggio e al commercio
    • del mercurio,
    • dei composti del mercurio e
    • delle miscele di mercurio,
  • e alla fabbricazione, all’uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio
  • alla gestione dei rifiuti di mercurio.

L’obiettivo è assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.
Gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.

Il Mercurio è un rifiuto?

L’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/852 stabilisce che il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti da quattro fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e destinati allo smaltimento finale.

Le quattro fonti sono:

  1. industria dei cloro-alcali;
  2. purificazione del gas naturale;
  3. operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;
  4. estrazione dal cinabro nell’Unione.

Restrizioni al commercio e alla fabbricazione del Mercurio: le regole del Reg. n.2017/852

Il CAPO II del Regolamento indica per l’appunto le nuove restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio (art.3,4), composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio (art.5) ed i relativi Moduli per l’importazione e l’esportazione.

Le regole su stoccaggio, smaltimento del Mercurio

Al CAPO III si dettano invece le restrizioni all’uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio per attività industriali (art.7 nei nuovi processi di fabbricazione (art.8)) per le attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala (art9) e l’Articolo 10 (Amalgama dentale).

Al CAPO IV le regole sullo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio: si indicano i rifiuti da smaltire, le informazioni che, ogni anno entro il 31 maggio gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all’articolo 11, lettere a), b) e c), dovranno trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri, con le indicazioni sul mercurio presente Lo stoccaggio è regolato all’art.13 (anche temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II della Dir. 1999/31/CE) e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio).
L’art.14 indica alcune regole per la tracciabilità sulla quantità di rifiuti ricevuti e/o spediti o stoccati dai contesti industriali.

Restrizioni al mercurio e sanzioni

Infine, per quanto riguarda le sanzioni, il CAPO V riporta che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Gli Stati membri notificheranno alla Commissione, entro le rispettive date di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tali norme e misure nonché, tempestivamente, ogni modifica ad esse apportata successivamente.

Regolamento n.2017/582: modifiche e aggiornamenti europei

Di seguito gli atti di modifica o integrazione del Regolamento europeo.

Dicembre 2022 – Stoccaggio di mercurio: proroga nel Regolamento delegato (UE) 2022/2526 al 1° gennaio 2026

Con Regolamento delegato (UE) 2022/2526 del 23 settembre 2022, la Commissione modifica il regolamento (UE) 2017/852 per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in particolare l’art. 13 par.1

Trattamento dei rifiuti di mercurio: cosa prevede il Reg. 2017/852?

i rifiuti di mercurio, compresi quelli prodotti dalle quattro fonti considerevoli in questione, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento definitivo, a specifiche operazioni di trattamento, ossia la trasformazione e, qualora siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, la trasformazione e la solidificazione.

Dove stoccare i rifiuti da mercurio?

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 autorizza, in deroga alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate in attesa della trasformazione e della solidificazione.

Fino a quando si può stoccare il rifiuto di mercurio in discarica?

Il Regolamento europeo prevede la possibilità di stoccaggio in discarica attrezzata, fino al 31 dicembre 2022, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana di cui alla direttiva 1999/31/CE.

Tale termine temporale viene prorogato al 1°Gennaio 2026 dal Regolamento delegato (UE) 2022/2526 del 23 settembre 2022.

La Commissione riporta i dati aggiornati al maggio 2022 in base ai quali ci sono ancora oltre 2 000 tonnellate di rifiuti di mercurio in forma liquida temporaneamente stoccate nell’Unione. Serve quindi più tempo per trasformarle e solidificarle. L’estensione fino al 31 dicembre 2025 del periodo consentito per tale stoccaggio è considerata necessaria per garantire che lo stoccaggio temporaneo nelle discariche continui ad avvenire conformemente ai requisiti applicabili stabiliti nella direttiva 1999/31/CE.

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