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Radioprotezione: D.Lgs. n.203/2022 – Correttivo al DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI, le modifiche in materia di sicurezza e ambiente

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In Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 203, correttivo al DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI, il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che, in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni oltre a provvedere ad un riordino della normativa di settore.

Il Decreto 203/22 recepisce specifiche osservazioni formulate dalla Commissione europea e risolve situazioni di criticità che si sono verificate nella prima fase di attuazione della normativa. Le integrazioni dovranno garantire la piena conformità dell’ordinamento nazionale alla direttiva 2013/59/Euratom e chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2044.

Il Decreto entrerà in vigore il 18 gennaio 2023. Vediamo di seguito alcuni dettagli sulla procedura di infrazione aperta e le principali modifiche alla normativa del Decreto Radiazioni Ionizzanti e in materia ambientale.

Radioprotezione: la procedura di infrazione europea

Il Decreto 203/2022 dovrebbe risolvere la procedura di infrazione n. 2018/2044 che in maggio 2022 ha portato la Commissione Europea ad una lettera di costituzione in mora del nostro Paese per mancato rispetto di una sentenza della Corte di giustizia dell’UE (causa C-744/19) in cui si constatava che l’Italia non aveva recepito la direttiva direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio. La Direttiva ha di fatto modernizzato e consolidato la legislazione dell’UE in materia di radioprotezione, stabilendo norme fondamentali di sicurezza per proteggere la popolazione, i lavoratori e i pazienti dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende anche disposizioni relative alla preparazione all’emergenza e alla risposta in caso di emergenza, che sono state rafforzate a seguito dell’incidente nucleare di Fukushima.

Con lettera dell’aprile 2021, la Commissione aveva già chiesto alle autorità italiane di spiegare quali misure avessero adottato per conformarsi alla sentenza e garantire in tal modo il pieno recepimento della direttiva. La Commissione ha valutato le risposte delle autorità italiane e ha concluso che le misure adottate dall’Italia non costituiscono una piena esecuzione della sentenza. Il Decreto 101/2020 e il D.Lgs. n.203/2022 dovrebbero rispondere all’adeguamento completo alla disciplina europea.

DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI: tutte le modifiche in materia di esposizione alle radiazioni ionizzanti

Il Decreto 203/2022 contiene 74 divisi in XV Capi. Le modifiche al Decreto 101/2020 sono contenute nei Capi I-XI e agli Allegati del Decreto 101 (Capo XII). Non manca una integrazione del Testo Unico Ambiente (Capo XIII) ed alla disciplina in materia di Autorizzazione unica ambientale (Capo XIV) regolamentata al DPR 13 marzo 2013, n. 59.

DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI: le modifiche al D.Lgs. n.101/2020

Di seguito i Capi del Decreto 203/22 che apportano modifiche agli articoli del DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI e le materie interessate.

  • Capo I – Modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorità competenti
  • Capo II Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
  • Capo III – Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo
  • Capo IV – Modifiche al titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi
  • Capo V – Modifiche al titolo X del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
  • Capo VI – Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione dei lavoratori
  • Capo VII – Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione della popolazione
  • Capo VIII – Modifiche al titolo XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni mediche
  • Capo IX – Modifiche al titolo XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente
  • Capo X – Modifiche al titolo XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’apparato sanzionatorio
  • Capo XI – Modifiche al titolo XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finali
  • Capo XII – Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Correttivo al Decreto radiazioni Ionizzanti – Modifiche al Testo Unico Ambiente

Al Capo XIII, l’art. 71 il Decreto 203/22 inserisce il comma 8-bis all’art. 29-sexies richiedendo che il Prefetto trasmetta i provvedimenti adottati all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per le pratiche assoggettate al Decreto Radiazioni ionizzanti.

Correttivo al Decreto radiazioni Ionizzanti – Modifiche alla disciplina AUA

All’art.72, nel Capo XIV del Decreto 203/22 si apporta modifica all’art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale.

L’art.3 prevede infatti che i gestori  degli impianti  presentino  domanda  di AUA nel  caso  in  cui  siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo  o  all’aggiornamento di specifici  titoli abilitativi fra i quali, ora anche l’Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini  dello smaltimento nell’ambiente (di cui all’art. 26 del Decreto RADIAZIONI IONIZZANTI) e la notifica di Pratica con sorgenti naturali  di  radiazioni (di cui all’art. 24 del Decreto RADIAZIONI IONIZZANTI).

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