In questa pagina riportiamo gli aggiornamenti alle norme armonizzate sui DPI pubblicate sulla Gazzetta europea ai fini della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza come previsto dal Regolamento europeo 2016/425 (art. 14) sui DPI.
La Commissione europea ha pubblicato, nel corso del 2026, nuovi provvedimenti introducendo importanti novità per i fabbricanti, i datori di lavoro e i professionisti della sicurezza sul lavoro chiamati a garantire la massima tutela nei luoghi di lavoro.
Nell'articolo
La Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1279 del 12 giugno 2026 compie un’opera di riordino e aggiornamento complessivo delle specifiche tecniche a supporto del Regolamento (UE) 2016/425, abrogando ufficialmente la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
Tale decisione continua, tuttavia, ad applicarsi ai riferimenti alle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della decisione 2026/1279 fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
L’obiettivo principale della norma è allineare la presunzione di conformità dei DPI agli ultimi ritrovati tecnologici e alla standardizzazione internazionale. Per i produttori e gli organismi notificati, questo passaggio richiede una verifica puntuale per assicurare che i DPI immessi sul mercato rispondano agli standard di sicurezza più recenti.
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 16 giugno 2026.
A distanza di pochi mesi, la Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1971 del 3 settembre 2026 è intervenuta modificando la precedente Decisione (UE) 2026/1279. Il provvedimento introduce specifiche novità e integrazioni mirate per categorie merceologiche e settori professionali ben definiti.
Nel dettaglio, l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 è così modificato:
| N. | Riferimento della norma |
| «39 bis. | EN ISO 374-6:2025 Guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi – parte 6: Guanti di protezione per parrucchieri (ISO 374-6:2025)»; |
| «173 bis. | EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale – parte 1: Requisiti generali (ISO 16321-1:2021) EN ISO 16321-1:2022/A1:2025»; |
| «175 bis. | EN ISO 16321-3:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale – parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a maglia (ISO 16321-3:2021) EN ISO 16321-3:2022/A1:2026 Avvertenza: questa norma rinvia al riferimento normativo EN ISO 16321-1:2020, la cui data non è corretta. Esso deve invece essere inteso come EN ISO 16321-1:2022.»; |
| «200 bis. | EN ISO 24232:2025 Indumenti di protezione – Protezione contro la pioggia (ISO 24232:2024)». |
Inoltre, nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2026/1279, le righe 13 e 14 sono sostituite dalle seguenti:
| «13. | EN 12941:1998 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio – Requisiti, prove, marcatura EN 12941:1998/A1:2003 EN 12941:1998/A2:2008 | 8.10.2027»; |
| «14. | EN 12942:1998 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere – Requisiti, prove, marcatura EN 12942:1998/A1:2002 EN 12942:1998/A2:2008 | 8.10.2027». |
Questo aggiornamento permette ai datori di lavoro di disporre di riferimenti normativi certi per la scelta di DPI adeguati ed efficaci.
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 4 settembre 2026.
Come indicato nell’articolo 14 (Presunzione di conformità del DPI), del Regolamento europeo sui DPI, 2016/425: un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.
Le norme armonizzate sono una categoria specifica di norme europee elaborata su richiesta della Commissione europea.
È possibile applicare le norme armonizzate per dimostrare che determinati prodotti o servizi siano conformi ai requisiti tecnici previsti dalla pertinente legislazione dell’UE.
I requisiti tecnici indicati nella legislazione dell’UE sono obbligatori, mentre l’utilizzo di norme armonizzate avviene di solito su base volontaria.
Le norme armonizzate stabiliscono specifiche tecniche ritenute adatte o sufficienti per conformarsi ai requisiti tecnici previsti dalla legislazione dell’UE.
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