DPI - dispositivi di protezione

DPI e nuove norme armonizzate – Aggiornamenti

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Con DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2414 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 la Commissione ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 (allegato I e II) per quanto riguarda le norme armonizzate su diversi dispositivi di protezione pensati per il lavoro e per lo sport. La decisione è in vigore dal 7 dicembre 2022 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

Vediamo di seguito cosa prevedono i Regolamenti UE sui DPI (il Reg. 2020/66 sulle norme armonizzate dei DPI e il Regolamento europeo dei DPI-2016/425) a quali DPI si riferiscono lenuove  norme armonizzate integrate e cosa significa DPI conforme alle norme armonizzate.

La Decisione 2020/668 sull’armonizzazione dei DPI

La Decisione 2022/2414 incide sulla decisione di esecuzione (UE) 2020/668 che contiene i riferimenti alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento europeo dei DPI (Reg. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio).

  • Nell’allegato I della Decisione 2020/66 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento europeo sui DPI (UE) 2016/425. Il regolamento (UE) 2016/425 ha ripreso i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale stabiliti dalla direttiva 89/686/CEE.
  • Nell’allegato II figurano invece i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento UE sui DPI e conformità alle norme armonizzate: significato

In base all’articolo 14 del Regolamento europeo sui DPI, 2016/425, un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Armonizzazione dei DPI: la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2414

La DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2414 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 ha modificato i riferimenti alle norme armonizzate su:

  • requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • requisiti generali per gli indumenti di protezione;
  • requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi;
  • requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57.

Le nuove norme armonizzate conformi al Regolamento UE sui DPI

Il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate seguenti:

  • EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 che modifica EN ISO 20349-1:2017 sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie;
  • EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 che modifica EN ISO 20349-2:2017 sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi;
  • EN ISO 18527-2:2021 sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57.

il CEN ha poi rivisto le seguenti norme armonizzate (che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425):

  • EN 143:2000 sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quale rettificata da EN 143:2000/AC:2005 e modificata da EN 143:2000/A1:2006;
  • EN ISO 13688:2013 sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione: tale revisione ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 143:2021 e della modifica EN ISO 13688:2013/A1:2021 della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2414: le modifiche alle norme armonizzate contenute nella Decisione 2020/668

La Decisione 2022/2414 dunque:

  • include nell’allegato I della Decisione 2020/668 i riferimenti delle norme armonizzate EN 143:2021, EN ISO 13688:2013 e relativa modifica EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 18527-2:2021, EN ISO 20349-1:2017 e relativa modifica EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 e EN ISO 20349-2:2017 e relativa modifica EN ISO 20349-2:2017/A1:2020.
  • Include nell’allegato II i riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000, della relativa rettifica EN 143:2000/AC:2005 e della relativa modifica EN 143:2000/A1:2006 nonché il riferimento della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.

DPI protettori dell’udito: rinvio della data di ritiro

La Decisione 2022/2414 include nell’allegato II anche le norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001 quale modificata da EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 quale modificata da EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008 sui protettori dell’udito sono state riviste dal CEN indicando il 21 gennaio 2023 come data di ritiro.

Le nuove versioni delle norme sostituite hanno introdotto nuovi requisiti tecnici per il calcolo dell’attenuazione e nuove dimensioni della testa, ciò implica ulteriori prove dei protettori dell’udito unitamente ai dispositivi di protezione della testa e/o ai dispositivi di protezione del viso in combinazioni più diversificate.

La Decisione stabilisce che gli organismi notificati e i laboratori di prova sono inoltre tenuti ad adeguare i metodi di prova e a rivedere il loro accreditamento conformemente ai nuovi requisiti: per questo viene previsto per l’adeguamento, un rinvio di 18 mesi dalla data di ritiro delle norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001e relativa modifica EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 e relativa modifica EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008. Tale rinvio non dovrebbe avere effetti negativi sui livelli di sicurezza dei prodotti interessati, in quanto le norme riviste migliorano principalmente la chiarezza delle procedure di prova e non apportano modifiche significative ai requisiti sostanziali applicabili.

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