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Osservatori ambientali: un decreto su compiti e funzioni

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In Gazzetta il Decreto 25 giugno 2021 del Ministero della Transizione ecologica che definisce le modalità di funzionamento degli “Osservatori ambientali”. Si tratta di organismi collegiali che fungono da supporto all’autorità competente per lo svolgimento delle attività previste in materia di valutazione impatto ambientale nei casi di progetti di opere di competenza statale particolarmente rilevanti.

I punti principali:

  • I compiti: monitoraggio ambientale, informazione al pubblico, ricezione delle segnalazioni e segnalazioni ambientali al Ministero
  • La costituzione: all’art.4 la struttura dell’Osservatorio;
  • La durata: in funzione del cronoprogramma di realizzazione dell’opera;
  • La normativa di riferimento: si vedano i riferimenti all’Osservatorio nel Testo Unico ambientale e

Compiti degli Osservatori ambientali

L’Osservatorio ambientale garantisce (art.3) la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, al fine di assicurarne la piena e immediata conoscibilità (art. 2 del DM 25/6/2021).

Fra i compiti:

  • verifica della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale;
  • monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento di VIA, esprimendo, su richiesta della competente Direzione generale, pareri specifici;
  • diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza poste in essere dalle competenti autorità indicate dal provvedimento di valutazione positiva di impatto ambientale;
  • informazione
    • al pubblico, anche attraverso uno specifico sito internet, per assicurare una efficace azione di comunicazione e divulgativa, attenta ai bisogni del cittadino;
    • alle amministrazioni ed agli enti locali territorialmente interessati all’attività dell’Osservatorio ambientale stesso,
    • ai comitati civici, alle associazioni ambientaliste e agli organismi rappresentativi di interessi collettivi;
  • ricezione, da parte di enti pubblici, associazioni, comitati, singoli cittadini, di informazioni, documenti, criticità in merito al progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale;
  • trasmissione e condivisione con la competente Direzione generale dei dati di monitoraggio e delle analisi relative alle diverse componenti ambientali e di tutte le informazioni necessarie ad alimentare le banche dati del portale delle valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica;
  • segnalazione alla competente Direzione generale di ogni problematica connessa all’acquisizione di dati e informazioni da rendere disponibili al cittadino.

Com’è costituito l’Osservatorio ambientale?

L’Osservatorio ambientale è composto (art.4):

  • presidente;
  • segretario;
  • due componenti designati dal Ministro tra soggetti dotati di significativa competenza e professionalità
  • un componente in rappresentanza di ciascuna delle altre amministrazioni e degli enti individuati nel decreto di Valutazione di impatto ambientale.

Quanto resta in carica?

La durata dell’Osservatorio ambientale è prevista in funzione del cronoprogramma di realizzazione dell’opera indicato dal proponente ed è comunque commisurata al completamento delle attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali dettate nel provvedimento di VIA, che si esplicano anche nella fase di realizzazione dell’opera e nei due anni di monitoraggio ambientale post-operam.

Osservatori ambientali: la normativa di riferimento

I decreti ministeriali avranno il compito di definire:

  • la designazione dei componenti dell’Osservatorio da parte di ciascuna delle amministrazioni e degli enti individuati nel decreto di Valutazione di impatto ambientale;
  • la nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all’amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;
  • le previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
  • la temporaneità dell’incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
  • la individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell’Osservatorio;

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Aggiornati su: “Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi” con Istituto Informa!

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Antonio Mazzuca

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