Riduzione dell’Ozono, in Gazzetta le sanzioni per i trasgressori

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Sulla Gazzetta n.227 del 27 settembre 13 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 108 del 13 settembre 2013 che riporta la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono”.

Le violazioni della disciplina UE

Il decreto riporta punto per punto l’importo sanzionatorio delle specifiche violazioni, con riferimento agli articoli della direttiva, e riguarda pertanto gli obblighi in materia
• di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate (artt. 4, 5, 15 e 17 del Regolamento CE 1005/2009)
• di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate (artt. 6, 15 e 17 del Reg. CE).
• di produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate (art.3.4 del Reg)
• di produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione(art.8 del Reg)
• di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate (art.10 del Reg)
• di produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e in materia di apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi (art. 11 del Reg)
• di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale (art. 14 del Reg)
• di immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate (art. 16 del Reg)
• di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo (art. 20 del Reg)
• di recupero e distruzione delle sostanze controllate usate (art. 22 del Reg)
• di fughe ed emissioni di sostanze controllate (art. 23 del Reg)
• di sostanze nuove (art. 24 del Reg)
• di comunicazione dei dati (Art. 27 del Reg)

Vigilanza e sequestri delle sostanze inquinanti

Il decreto specifica che le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi sopra citati verranno esercitate dal Ministero dell’ambiente in collaborazione con ISPRA e ARPA e dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli
Viene inoltre disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore, della sostanza controllata o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura in violazione delle disposizioni del regolamento Ce: la sostanza controllata sequestrata deve essere distrutta a cura e comunque a spese del trasgressore.
Infine, si specifica che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

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Redazione InSic

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