Riciclaggio navi e sanzioni: D.lgs. n.99/2020 pubblicato in Gazzetta!

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In Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 99 che contiene la disciplina sanzionatoria del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi (agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14). È entrato in vigore dal 12 agosto scorso.Il Decreto contiene (art.3) le sanzioni per violazioni generiche delle disposizioni sul riciclaggio (di cui all’art. 9 del Regolamento) e (art.4) delle disposizioni sul piano di riciclaggio (previsto all’art. 7 del Regolamento).Non mancano sanzioni all’armatore o al comandante della nave per violazione degli obblighi di installazione e uso di materiali pericolosi (articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013): prevista sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 99: gli obiettivi e le finalità

Si tratta di un decreto che dovrebbe anche risolvere la procedura di infrazione 2019_2085 (fra le 24 procedure ambientali tutt’ora aperte).

Le nuove norme completano l’attuazione del regolamento relativo al riciclaggio di navi (Decreto 12 ottobre 2017), per il quale è già vigente la disciplina delle procedure di autorizzazione, prendendo in considerazione, oltre agli aspetti ambientali, anche le condizioni di sicurezza degli impianti di demolizione.
Il regolamento applica la Convenzione di Hong Kong del 19 maggio 2009, che mira a impedire la pratica diffusa di demolire le navi battenti bandiera di uno degli Stati membri dell’Unione europea in alcuni Paesi del sud-est asiatico, nei quali non vigono stringenti norme di protezione ambientale e di sicurezza per i lavoratori.
Il Governo precisa anche che il decreto dovrebbe incoraggiare gli investimenti, con la creazione di distretti industriali in zone marittime portuali dedicati alla demolizione navale.

Cosa si intende per “riciclaggio delle navi”?

In base al decreto (art.1), è l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati.

Quali sono le principali sanzioni amministrative per operatori di impianto di riciclaggio?

Le sanzioni amministrative per operatori di impianto di riciclaggio sono elencate nell’art. 3:
• l’operatore di un impianto di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
• l’operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere d), f), g), h), i) e j) del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000.
• l’operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
• Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 14 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000.
• Chiunque, pur in conformità delle prescrizioni di cui all’articolo 13 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 14 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000.

Quali sono le sanzioni amministrative per chi viola gli obblighi documentali?

Rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 l’operatore di un impianto di riciclaggio che:
• non invia all’armatore e all’amministrazione o a un organismo riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni dall’approvazione e comunque prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave;
• non notifica all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’autorità che rilascia le spedizioni del codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento;
• non trasmette all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’amministrazione o all’organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla fine delle operazioni di riciclaggio, la dichiarazione di completamento del riciclaggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento.
L’operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l’attività senza predisporre il piano di cui all’articolo 7 del regolamento, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 99

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2020.

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Redazione InSic

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