La gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione è uno dei profili più delicati nei cantieri edili. Una recente sentenza della Cassazione spiega quando il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere penalmente, anche in assenza di un formale obbligo di vigilanza.
- La vicenda concreta: rifiuti da demolizione utilizzati in cantiere
- Rifiuti da cantiere: non esiste la posizione di garanzia del direttore dei lavori
- Se ravvisa una gestione irregolare, il direttore deve intervenire?
- Profili interpretativi e questioni aperte
- FAQ – Gestione dei rifiuti da cantiere e ruolo del direttore dei lavori
- Il direttore dei lavori è responsabile della gestione dei rifiuti da cantiere?
- La conoscenza dell’irregolarità comporta un obbligo di intervento?
- Strumenti e risorse per la formazione
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La vicenda concreta: rifiuti da demolizione utilizzati in cantiere
Si contesta al direttore dei lavori di un cantiere edile il concorso nella gestione irregolare dei rifiuti ad opera dell’appaltatore. In pratica, i rifiuti da costruzione e demolizione erano stati impiegati per riempire le fondazioni della costruzione.
Rifiuti da cantiere: non esiste la posizione di garanzia del direttore dei lavori
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, anzitutto, ribadisce che il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia (Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 37511 del 18/11/2025).
Ciò posto, la mancata previsione di un obbligo di garanzia o di vigilanza del direttore dei lavori sul corretto espletamento da parte dell'appaltatore delle operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività edificatoria non esclude, si prosegue nella sentenza in commento, la sua partecipazione attiva al reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora l'illecita attività di smaltimento sia prevista dal progetto eseguito sotto la sua direzione, costituendo parte essenziale dell'appalto e della sua attività professionale o qualora risulti che egli abbia materialmente e consapevolmente detenuto i rifiuti.

