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In Gazzetta il Regolamento sul Progetto di Gestione Invasi

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Con DECRETO 12 ottobre 2022 (in GU del 10/1/23) il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI detta il Regolamento sui criteri per la redazione del Progetto di gestione degli invasi secondo quanto previsto dall’articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del Testo unico Ambiente (TUA).

Il Regolamento è in vigore formalmente dal 25/01/2023 e sostituisce la disciplina del precedente DM 30 giugno 2004 (vedi all’art.11).

Il Progetto di Gestione degli invasi è finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento (definite all’art.7 del Regolamento), connesse con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di ritenuta.

Cosa prevede il Regolamento Invasi e quali sono i suoi obiettivi ambientali? In cosa consiste il Progetto di Gestione degli invasi

Regolamento Invasi: a chi si applica?

Il Regolamento Invasi si applica agli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, del DL 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento.

Il Regolamento ha anche istituito un Tavolo tecnico (art.10) permanente col compito di definire proposte finalizzate a eventuali aggiornamenti, revisioni o modifiche del Regolamento e monitorarne la complessiva attuazione per verificarne gli effetti sotto il profilo ambientale, della sicurezza di persone e cose, della tutela delle risorse idriche.

Invasi: i criteri e obiettivi di qualità ambientale

Il Regolamento fissa i criteri per la redazione del Progetto di gestione degli invasi nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e definiti ai sensi dell’articolo 77 del TUA, per il mantenimento o raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati.

Cosa contiene il Regolamento Invasi?

Il Regolamento contiene una descrizione del Progetto invasi (art.3) la normativa di riferimento ed il collegamento con gli altri Piani ambientali. Si concentra poi sulle procedure di approvazione del progetto (Art. 4 ) da parte della Regione (tempistiche, casistiche di invasi ricadenti in più regioni, verifiche della conformità al Piano di gestione del distretto idrografico, al Piano di gestione del rischio di alluvioni e al Programma di gestione dei sedimenti). Il Regolamento definisce poi gli obblighi dei gestori a seguito dell’approvazione e l’aggiornamento del Progetto (art.4.7) con cadenza decennale o inferiore.

Misure di tutela delle acque nel Regolamento Invasi

Il Regolamento fa quindi riferimento anche alla verifica della Capacità utile sostenibile (art.5) da parte della Regione ed il suo ripristino da parte dei gestori dell’Invaso entro il periodo di validità del Progetto sulla base dei criteri indicati all’Allegato 2 al Regolamento. Ulteriormente indica le Misure per la tutela della qualità dei corpi idrici e per la sicurezza in relazione alle attività di gestione degli invasi: l’art. 6 richiede la valutazione di

  • differenti opzioni per la scelta delle tipologie e delle modalità operative,
  • effetti «sito-specifici» sull’ecosistema dei corpi idrici e delle misure da adottare per la relativa mitigazione.

All’Art. 8 si parla di coordinamento delle operazioni in caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d’acqua o sottobacino idrografico (competenze della Regione al fine di tutelare i corpi idrici e la gestione dei sedimenti), anche qualora gli sbarramenti appartengano al medesimo gestore, (costui dovrà assicurare il coordinamento della parte operativa prevista nei Progetti dei vari impianti).

L’art. 9 invece individua quelle manovre di sicurezza escluse dal Progetto Invasi e (comma 2) indica le prescrizioni per eseguire le prove di funzionamento degli organi di scarico: durata limitata, manovre di apertura graduale nel tempo per evitare le modificazioni del regime idrologico, del trasporto solido e della qualità delle acque.

Attuazione del Regolamento invasi

Il Regolamento, in vigore dal 25 gennaio, non si applica ai progetti presentati prima della sua data di entrata in vigore (art.11): per questi resta la disciplina di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004.

L’aggiornamento di questi Progetti (anche se non approvati) sono invece sottoposti ad aggiornamento secondo il nuovo Regolamento (vedi comma 2 art.11)

Progetto di Gestione degli invasi: cos’è?

Il “progetto di gestione dell’invaso” è un progetto definito all’articolo 114 del D.Lgs. n.152/2006 (vedi sotto) redatto in conformità agli obiettivi e nel rispetto delle misure contenute nel Piano di tutela delle acque e nel Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente, all’articolo 121 e all’articolo 117 del TUA.

Il Progetto si coordina con altri Piani quali i piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI – art. 67 del TUA, nonché dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, nonché, ove esistente, del programma di gestione dei sedimenti di cui all’articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I contenuti del Progetto e le modalità di gestione dell’invaso sono descritti nell’Allegato 3 e, per i casi previsti dall’articolo 1, comma 4, nell’Allegato 1 al presente regolamento.

A cosa serve il Progetto di gestione dell’Invaso

Il progetto serve ad assicurare:

  • il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile originaria dell’invaso o della capacità utile sostenibile come determinata dalla regione (vedi articolo 5 del Regolamento);
  • il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
  • il mantenimento o il ripristino della continuità del trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.

Cosa contiene il Progetto Invasi?

Il Progetto definisce (art.3 comma 2) gli adempimenti da realizzare durante le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, e quindi:

  • le misure da adottare per la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento e dei corpi idrici interessati al fine di mitigare gli impatti provocati dalle operazioni stesse;
  • gli scenari per l’utilizzazione degli scarichi profondi in corrispondenza degli eventi caratterizzati da condizioni idrauliche favorevoli alle operazioni, in relazione ad almeno una delle seguenti esigenze.

Progetto di Gestione degli Invasi: normativa e sanzioni

La normativa di riferimento per il Progetto Invasi riferisce al Testo unico Ambiente in particolare, all’articolo 114, comma 4, che prevede il Decreto di definizione dei criteri del Progetto di Gestione di invasi realizzati da sbarramenti.

L’art. 117 comma 2-quater del TUA invece, prevede l’elaborazione del Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico per migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d’acqua e ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull’assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull’assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.

L’art. 133 comma 7 del TUA detta le sanzioni:

«Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:

 a) nell’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell’impianto di cui all’articolo 114, comma 2;

 b) effettui le medesime operazioni prima dell’approvazione del progetto di gestione».

Piano straordinario invasi

Ricordiamo che il Piano straordinario invasi è stato varato nel 2018 con Decreto che ha stanziato circa 250 milioni di euro per finanziare 30 opere nel settore idrico. Il Piano straordinario rappresenta uno dei primi strumenti che ha affrontato il tema del risparmio e della conservazione delle acque.

Come attuare il Piano invasi

Dal Ministero arrivarono anche Linee guida per i soggetti attuatori che intendono dotarsi del supporto tecnico-specialistico di enti pubblici o di società in house dello Stato i cui costi sono stati riconosciuti tra le spese tecniche del quadro economico di ciascuna opera secondo soglie massime relazionate all’importo dell’intervento. Nelle Linee Guida si individuarono anche le le attività con spese ammissibili, finalizzate a facilitare il ruolo di stazione appaltante da parte dei soggetti attuatori: l’obiettivo era indire al più presto le gare di esecuzione dei lavori o di affidamento della progettazione (per quelle opere cui necessita l’esecutivo) e velocizzare al massimo l’avvio degli interventi urgenti finanziati dal Piano straordinario invasi.

Cosa c’è nel Piano Invasi

Ricadono nel Piano straordinario interventi di dimensione economica non elevata ma di grande rilevanza per i differenti territori, interessati da problemi di rischio idraulico o, sul versante opposto, da fenomeni di siccità, imputabili anche a perdite della risorsa idrica durante il suo “trasporto” all’utenza finale.

Gli interventi gli interventi sono stati disposti secondo un ordine di priorità basato su una metodologia multi-criterio, che assegnava un differente punteggio a seconda dell’utilizzo della risorsa idrica (irriguo, potabile, plurimo), della sismicità dell’area, del dissesto idrogeologico, degli obiettivi di efficientamento delle reti, di recupero o ampliamento della capacità di invaso, del cofinanziamento e del bacino di utenza. Tra i menzionati indicatori, notevole rilevanza è stata attribuita alla strategicità dell’opera definita in ragione del “potenziale livello di desertificazione”, criterio adottato di intesa con l’Ambiente e territorio.

Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente

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La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti, EPC Editore, ottobre 2021 (III ed.), Sassone Stefano

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Edizione: ottobre 2021 (III ed.)

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Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata

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Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
24 Crediti formativi (CFP) CNI
INFORMA- Roma

Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

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Antonio Mazzuca

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