Il ruolo del dirigente per la sicurezza sul lavoro: compiti ed obblighi

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Il Dirigente per la sicurezza sul lavoro è una delle figure della sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro. Attua le direttive del Datore di lavoro, organizza l’attività lavorativa ed esercita la vigilanza su di essa all’interno dell’azienda al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Chi è il Dirigente per la sicurezza sul lavoro?

Secondo l’art. 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/08, il Dirigente è colui che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (gerenti, direttori, responsabili unità organizzative complesse, ecc.).

Chi è il Dirigente di fatto?

Il Dirigente “di fatto”: lo status di dirigente per la sicurezza non necessariamente è subordinato al rilascio di una nomina formale da parte del datore di lavoro. Dapprima la giurisprudenza, poi lo stesso legislatore hanno stabilito che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) – cioè il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto -, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. (art. 299 D.Lgs. 81/2008).

Qual è la differenza tra datore di lavoro Dirigente e Preposto?

Il Dirigente è figura distinta dal Datore di lavoro e dal preposto.

Il Datore di lavoro per la sicurezza, infatti, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Ha il compito di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione e di elaborare la valutazione del rischio. Il Datore di lavoro condivide con i Dirigenti il corposo elenco di obblighi di cui all’art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/08. Molti giuristi hanno infatti definito il Dirigente come l’alter ego del datore di lavoro, espressione che ha il pregio di rendere sinteticamente l’idea del ruolo che questi svolge nell’impresa. Il Dirigente viene delegato nell’attribuzione dei suddetti compiti attraverso un atto di delega.

Quanto al Preposto, si tratta di una figura che ha il compito di sovrintendere l’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute da datore di lavoro e dirigente, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Il dirigente dunque ha un potere istruttivo e di vigilanza e controllo, mentre il Preposto ha una veste di supervisione delle attività svolte dai lavoratori sul luogo di lavoro.

La figura del Preposto ha poi subito una decisa individuazione e una maggiore responsabilizzazione con il Decreto Fiscale 2022.

Quali sono gli obblighi di un dirigente?

I Dirigenti hanno due obblighi fondamentali in materia di sicurezza:

  • dare istruzioni generali e programmatorie sulla base delle loro capacità professionali e delle loro responsabilità gestionali, al fine di garantire la sicurezza di impianti e macchinari e la tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori nel settore di competenza;
  • esercitare l’attività di vigilanza e controllo sull’operato dei preposti, lavoratori, medico competente, progettisti e installatori.

Quali sono i compiti del Dirigente (su delega del Datore di Lavoro)?

In funzione dei compiti affidati e/o delegati dal Datore di Lavoro, il Dirigente deve:

  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria;
  • richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (D.M. 10.03.98 e D.M. 388/03);
  • tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell’affidare loro i compiti;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, ove presente;
  • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

    consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 50);
  • consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui al registro infortuni;
  • elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • convocare la riunione periodica (art.35) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  • comunicare all’Inail, o all’Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  • comunicare annualmente all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:
    • la natura dei rischi;
    • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
    • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
    • i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
    • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

Quale la formazione dei dirigenti in materia di sicurezza?

La formazione dei dirigenti e i successivi aggiornamenti devono essere preferibilmente erogati secondo i contenuti dell’Accordo per la formazione del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. È bene ricordare che tale accordo, così come specificato nella premessa dello stesso, si applica in maniera mandataria ai lavoratori e costituisce buona pratica relativamente alla formazione di dirigenti e preposti.

Chi deve fare il corso Dirigenti?

Il datore di lavoro dovrà individuare fra i lavoratori il soggetto che potrà svolgere il ruolo del Dirigente ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Datore deve dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.

Quale formazione 81 08 per i dirigenti?

Come abbiamo visto la formazione per i dirigenti risponde alle indicazioni del D.Lgs. n.81/2008, articolo 37 che rimanda all’Accordo per la formazione 2011 per l’indicazione dei suoi contenuti minimi, con riferimento alla formazione per lavoratori (e preposti).

la formazione può essere svolta in presenza o a distanza. L’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per la formazione dei dirigenti.

Formazione Dirigenti: quante ore?

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore.
L’Accordo per la Formazione 2011 riferisce che può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il conseguente attestato viene rilasciato con la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica.

La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

Aggiornamento formazione dei dirigenti: quante ore?

L’Accordo 2011 prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Ulteriori informazioni sulla formazione dei dirigenti sono disponibili nel nostro approfondimento:

Informazione e formazione per i dirigenti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

InSic suggerisce i seguenti Libri di salute e sicurezza di EPC Editore pensati per le figure di dirigenti e preposti:

Abc della sicurezza ad uso dei preposti e dei dirigenti, EPC Editore, ristampa novembre 2022, Massera Stefano, Moruzzi Enrico

Abc della sicurezza ad uso dei preposti e dei dirigenti

Massera Stefano, Moruzzi Enrico

Manualistica per i lavoratori

Edizione: ristampa novembre 2022

Pagine: 112

Il preposto, il datore di lavoro ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro, EPC Editore, marzo 2022 (IX ed.), Porpora Antonio

Il preposto, il datore di lavoro ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro

Porpora Antonio

Libro

Edizione: marzo 2022 (IX ed.)

Pagine: 328

Formato: 150×210 mm

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Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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