Come richiedere la riapertura di infortunio all’INAIL? Nell’articolo viene delineato l’iter amministrativo nel caso di riammissione in temporanea, ovvero quando si manifesta una riacutizzazione della patologia subita a seguito dell’infortunio e per la quale il lavoratore abbia già usufruito di un periodo di inabilità temporanea assoluta.
Viene poi precisato il processo di valutazione da parte dell’Inail in merito alla eventuale riammissione in temporanea, anche nel caso in cui il lavoratore abbia percepito un indennizzo in capitale per danno biologico, ovvero un indennizzo in rendita.
Nell'articolo
Come comunicare il prolungamento dell’astensione dal lavoro per nuove cure
In alcuni casi, il lavoratore ha necessità di sottoporsi ad ulteriori cure, anche dopo la chiusura del primo periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Cosa deve fare l’assicurato per comunicare questo nuovo periodo di astensione dal lavoro e come può ottenere il riconoscimento della prestazione economica per questa nuova fase?
Il certificato di riammissione in temporanea: cos’è e quando chiederlo
Nel caso di astensione dal lavoro successiva alla definizione della prima inabilità temporanea assoluta, cioè dopo la data della prima ripresa del lavoro, il lavoratore che incorre nuovamente in uno stato di inabilità al lavoro, dovuta all’evento infortunistico, deve farsi rilasciare da un medico il relativo certificato di riammissione in temporanea o ricaduta di infortunio.
Il certificato, compilato telematicamente, giunge in maniera automatica alla sede Inail competente alla trattazione del caso che, a seguito dell’arrivo della nuova certificazione, provvede a riaprire il caso già definito.
Copia della certificazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro che, in questo caso, non ha l’obbligo di presentare nuovamente la denuncia di infortunio, ma di trattare, per i profili di competenza, l’aspetto dell’assenza dal lavoro e la corresponsione della relativa quota di integrazione di salario spettante al lavoratore.
- NB: Si comunica la recente pubblicazione nel sito istituzionale dell’Inail dell’avviso “Semplificazione del certificato medico di infortunio telematico”, secondo il quale dal 13 maggio 2026 sarà operativa una versione semplificata del servizio per la compilazione e l’invio dei certificati medici di infortunio, alla cui lettura si rinvia.
Valutazione del nuovo periodo di inabilità: il ruolo dell’area medico-legale
Il nuovo periodo di inabilità temporanea assoluta, in analogia a quanto fatto per il primo periodo di astensione dal lavoro, viene valutato dall’area medico-legale della sede in merito alla regolarità, ossia al collegamento tra diagnosi di ricaduta ed evento lesivo.
È utile far presente che, di norma, vengono considerati indennizzabili i periodi di astensione dal lavoro per situazioni cliniche che richiedono una specifica terapia chirurgica e/o medica finalizzata al miglior recupero possibile della salute del lavoratore infortunato.
Calcolo e importi dell’indennità per riammissione in temporanea
Qualora il suddetto periodo venga considerato regolare, l’Inail corrisponde al lavoratore, o al datore di lavoro che anticipa la retribuzione, l’importo della nuova indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per riammissione in temporanea. Questa viene calcolata al 60% o al 75% (al 60% a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio ed al 75% a decorrere dal novantunesimo giorno), sommando il periodo della ricaduta al periodo precedente di inabilità temporanea assoluta.
Cosa succede se il nuovo periodo non è considerato regolare: il passaggio da Inail a Inps
Qualora, invece, il nuovo periodo venga considerato non regolare, l’Inail, per le categorie di lavoratori che usufruiscono del trattamento previdenziale di malattia, segnala il caso di dubbia competenza all’Inps, così come da convenzione stipulata tra i due Istituti.
Danno biologico e riammissione in temporanea: i chiarimenti della Circolare Inail n. 57/2000
Vengono riconosciuti come meritevoli di tutela e di indennizzo anche i casi di riammissione in temporanea per i quali il lavoratore abbia ricevuto la prestazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 (indennizzo in capitale per danno biologico) ai sensi della Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57.
In questa circolare, infatti, viene esplicitato il principio secondo il quale la liquidazione di un indennizzo in capitale per danno biologico non risulta incompatibile con la prestazione dovuta per la riammissione in temporanea, in quanto l’indennizzo in capitale per danno biologico ristora il danno alla salute in sé e per sé considerato, mentre l’altra prestazione risulta di carattere patrimoniale, in quanto copre la perdita di guadagno per la relativa astensione dal lavoro.
Quali casi di riammissione temporanea non vengono indennizzati?
Vengono respinti e segnalati all’Inps per competenza i casi di riammissione in temporanea per i quali l’Inail abbia già riconosciuto postumi indennizzabili in rendita, per incompatibilità tra le due prestazioni.
Il motivo consiste nella natura economica della rendita che risulta essere sia di carattere di ristoro del danno subito, sia di carattere patrimoniale, cioè tendente ad integrare l’eventuale perdita di guadagno che potrebbe verificarsi in futuro a causa dell’evento subito.
L’unica eccezione alla suddetta regola è rappresentata dall’ipotesi in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per sottoporsi a speciali cure mediche e chirurgiche disposte dall’Inail in quanto ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa e/o per il recupero dell’integrità psico-fisica (art. 89 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
In questo ultimo caso la riammissione in temporanea potrà essere liquidata dall’Inail anche in presenza di una rendita percepita dal lavoratore assicurato, mentre per i casi in cui queste speciali cure mediche e/o chirurgiche non vengano ritenute utili o necessarie dall’area medico-legale della sede, il periodo di astensione dal lavoro deve essere segnalato, come detto, all’Inps per competenza.
Integrazione economica durante le cure: quando e quanto spetta ai titolari di rendita
I casi di riammissione in temporanea, segnalati ai sensi del citato art. 89 del D.P.R. 1124/1965, danno diritto alla erogazione di una particolare prestazione economica cosiddetta integrazione della rendita diretta, soggetta alle ritenute previdenziali di legge, al pari della indennità giornaliera per inabilità assoluta. Tale integrazione viene corrisposta fino alla misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, durante il periodo delle cure e fino a quando l’infortunato non possa attendere al proprio lavoro.
Gli ulteriori requisiti per ottenere questa prestazione, in aggiunta alla necessità e l’utilità di cure al fine del recupero dell’attitudine al lavoro e dell’integrità psico-fisica precedentemente menzionati, sono:
- la titolarità della rendita diretta
- e la richiesta della prestazione entro i termini revisionali di legge della rendita stessa (10 anni per gli infortuni sul lavoro).
La relativa certificazione può essere disposta anche direttamente dai medici dell’Inail.
La prestazione viene calcolata prendendo a riferimento, quale retribuzione giornaliera, i 15 giorni lavorativi precedenti la data di inizio della astensione dal lavoro, integrando la rendita già in godimento al 75% della retribuzione media giornaliera.
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Funzionaria pubblica e saggista, ha esercitato la professione forense.

