Macchine agricole ed operatrici: modifiche ai termini delle revisioni

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Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2019 viene apportata modifica alle disposizioni del decreto 20 maggio 2015 relativamente alla revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, includendovi le macchine operatrici (di cui all’art. 2 del DIM del 2015) e fissando nuove scadenze di revisione in base all’anno di immatricolazione a partire dal 2021.
Abrogati invece i comma 2 e 3 che fissavano gli obblighi di revisione generale per le macchine indicate all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) a partire dal 31/12/2017 e per le macchine operatrici (di cui alll’art.2) a partire dal 31/12/2018.

DIM 28/2/2019 – Ragioni del provvedimento

Secondo il Ministero Infrastrutture e delle Politiche agricole che firmano insieme il DM 28/2/2019, la disciplina tecnica per l’esecuzione dei controlli ha evidenziato numerose difficoltà organizzative e tecniche per l’attuazione dei nuovi controlli tecnici di revisione e i termini per l’obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono spirati senza che fossero disponibili sia la dovuta disciplina tecnica sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione.
Pertanto, sussiste per l’utenza il rischio di incorrere in sanzioni per il mancato rispetto di disposizioni il cui quadro attuativo non è stato ancora completato.
In tal senso si pone l’inserimento dell’obbligo di revisione generale anche per le macchine operatrici di cui all’art. 2 (le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico, le macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili e i carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose).
E in tal senso si pone la abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 6 del DIM 20/5/2015 che fissavano gli obblighi di revisione per le macchine agricole diverse dai trattori.

Revisione di macchine agricole e operatrici: nuove scadenze per la revisione

Oggetto di modifica del DIM 28/2/2019 è l’art.6 del DIM 20/5/2015 che, per le macchine agricole dettagliate al all’art. 1, comma 1, lettera a) ovvero i trattori agricoli (come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003) impone la revisione generale ogni 5 anni a partire dal 31 dicembre 2015 entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al decreto, che riporta la tabella delle scadenze, in funzione dell’anno di immatricolazione.
Tale Allegato 1 del decreto 20 maggio 2015 viene quindi sostituito indicando nuovi termini per la revisione:
al 30/6/2021 per i Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983;
al 30/6/2022 per i Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995;
al 30/6/2023 per i Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018;
al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione per i Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019.
Inoltre, nell’obbligo di revisione generale rientrano adesso oltre alle macchine agricole (di cui all’art.1 lett. A del DIM del 2015) anche per le macchine operatrici indicate all’art. 2 del DIM del 2015.

Macchine agricole diverse dai trattori agricoli e revisione
L’art. 1 comma 2 del DIM 20/5/2019 abroga il comma 2 dell’art.6 del DIM 20/5/2015 che prevedeva l’obbligo di revisione generale al 31 dicembre 2017 per macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi (indicate così in art. 1 comma 1 lett b), e al 31 dicembre 2018 per i rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza (indicate così in art. 1 comma 1 lett c).

Riferimenti normativi:

DECRETO 28 febbraio 2019 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(GU Serie Generale n.144 del 21-06-2019)

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Redazione InSic

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