È stata pubblicata la Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, che introduce una riforma strutturale del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Lombardia.
Dall’istituzione di un Elenco Regionale per i soggetti formatori, alla tracciabilità tramite piattaforma informatica, fino ai prossimi step attuativi: ecco come cambiano le regole e gli obblighi per erogare formazione nel territorio regionale.
Nell'articolo
Cosa cambia con la Legge Regionale n. 4/2026 in Lombardia
Il quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2025
La nuova Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4 si pone l’obiettivo di innalzare i livelli di prevenzione contro infortuni e malattie professionali attraverso un controllo più stringente sulla qualità e sulla veridicità della formazione erogata. La norma agisce nel solco del D.Lgs. 81/2008, integrando le disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Quali corsi sono esclusi dall’ambito di applicazione?
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge in questione i corsi di formazione o di aggiornamento:
- riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall’articolo 46 del d.lgs. 81/2008;
- abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall’articolo 73 bis del d.lgs. 81/2008;
- in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto);
- oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.
L’Elenco regionale dei soggetti formatori: le 3 sezioni
La novità principale della legge è l’istituzione di un Elenco regionale obbligatorio, gestito dalla struttura regionale competente in materia di sanità. L’elenco sarà suddiviso in tre sezioni:
- I – Soggetti formatori istituzionali: quelli individuati al punto 1.1. della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, nonché ASST, AREU, Fondazioni IRCCS, Polis-Lombardia.
- II – Soggetti formatori accreditati: quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 in possesso dei seguenti ulteriori requisiti (rispetto a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni, dall’Allegato XXI al d.lgs. 81/08, dai relativi decreti attuativi, nonché dalla citata l.r. 19/07):
- esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell’accreditamento regionale;
- non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.
- III – Altri Soggetti formatori: quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti (rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del d.lgs. 81/08):
- esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’accordo Stato-Regioni;
- non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.
L’Elenco regionale ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli “altri soggetti formatori”, ad eccezione dei fondi interprofessionali.
L’iscrizione nell’Elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all’erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.
Tale elenco sarà pubblicato sul sito della Regione Lombardia.
Modalità d’iscrizione, aggiornamento e verifica
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definirà:
- le modalità d’iscrizione nell’elenco regionale;
- le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco stesso;
- le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.
Il Tavolo tecnico permanente
È istituito inoltre un Tavolo tecnico permanente, specificatamente indicato nel protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell’articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all’interno del Comitato.
La nuova Piattaforma informatica per la tracciabilità della formazione
Per garantire vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento sarà realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un’apposita piattaforma informatica. All’interno di tale piattaforma saranno riportate le informazioni relative ai corsi. Le ATS e l’Ispettorato nazionale del lavoro avranno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.
Obblighi di comunicazione: avvio, conclusione e calendari dei corsi
Tutti i soggetti formatori (inclusi i datori di lavoro che formano direttamente il proprio personale) dovranno:
- Comunicare l’avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, con l’elenco degli allievi e il calendario.
- Comunicarne la conclusione entro 30 giorni.
Validità degli attestati: il ruolo della piattaforma regionale
La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, definirà:
- le caratteristiche della piattaforma, incluse quelle relative al rilascio di attestati;
- i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui sopra, devono essere effettuate;
- le modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma;
- le modalità di trattamento dei dati personali.
Sanzioni e controlli
La legge introduce infine pesanti sanzioni amministrative, che saranno irrogate dalle ATS. In particolare:
- Da 5.000 a 30.000 € per chi eroga formazione in mancanza dell’iscrizione nelle sezioni II e III dell’elenco regionale, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi.
- Da 500 a 3.000 € per ogni corso di formazione o di aggiornamento, per chi non ottempera, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale all’invio delle comunicazioni. Prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione nell’elenco regionale fino a sei mesi.
- Da 100 a 600 € – salvo che il fatto costituisca reato – per ogni attestato non generato dalla piattaforma informatica. Tali attestati non sono comunque considerati validi.
| Violazione | Sanzione amministrativa | Sanzione accessoria |
| Mancata iscrizione Elenco | Da 5.000€ a 30.000€ | Divieto iscrizione fino a 12 mesi |
| Mancata comunicazione corso | Da 500€ a 3.000€ per corso | Sospensione fino a 6 mesi |
| Attestato fuori piattaforma | Da 100€ a 600€ per attestato | Invalidità dell’attestato |
Dove consultare il testo integrale della Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4
Per un’analisi dettagliata della legge regionale 10 febbraio 2026 n.4 si rinvia al testo ufficiale pubblicato sul BURL Supplemento 7 – venerdì 13 febbraio 2026.
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