È ufficialmente in vigore, dal 21 gennaio 2026, la Legge n. 4/2026, che ha convertito il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175. Il provvedimento introduce misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nell'articolo
L’articolo 1 della Legge interviene direttamente sulla disciplina del credito d’imposta, con l’obiettivo di efficientare la gestione delle risorse gestite dal GSE.
Un punto importante per le imprese riguarda poi il rapporto tra diverse forme di incentivo. La norma chiarisce che per i medesimi beni oggetto di agevolazione non è possibile accedere sia al credito Transizione 5.0 che a quello per i beni strumentali (ex 4.0). In caso di sovrapposizione, le imprese che hanno presentato entrambe le domande sono tenute a optare per un solo beneficio.
Viene inoltre chiarito il ruolo di vigilanza del GSE, che avrà la responsabilità di controllare l’operato dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche.
L’articolo 2 della Legge opera una profonda sistematizzazione normativa, riconducendo le disposizioni sulle aree idonee per l’installazione di impianti rinnovabili all’interno del d.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER). Le novità principali riguardano:
Per garantire la continuità dei progetti già avviati, la legge prevede una disciplina transitoria specifica per le procedure autorizzative in corso di svolgimento.
L’articolo 2-bis estende il Golden Power (lo speciale potere di veto dello Stato) anche ai settori finanziario e assicurativo, classificandoli come asset di rilevanza strategica nazionale.
La misura serve a proteggere la continuità dei finanziamenti per i progetti green e digitali, garantendo che le risorse destinate agli investimenti della Transizione 5.0 non subiscano shock derivanti da cambiamenti negli assetti proprietari dei grandi gruppi bancari o assicurativi.
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