DECRETO “RIAPERTURE” convertito: dai Certificati verdi alla proroga dello smart working agevolato

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In Gazzetta la conversione del DL “Riaperture” decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (qui il testo definitivo) con Legge 17 giugno 2021, n. 87. Era in vigore dal 23 aprile 2021.

Nel Decreto si confermano gran parte delle precedenti previsioni in materia di :

  • Certificati Verdi anti-Covid 19 per spostarsi da una regione all’altra in coordinamento coi Certificati verdi europei.
  • Smart Working agevolato: la proroga è fino al 31 Dicembre 2021.
  • Libertà di spostamento e caduta delle restrizioni
  • Road map delle riaperture (attività ristorazione, sport, eventi, fiere e congressi)
  • App VerificaC19 poi regolamentata con DPCM 17 giugno 2021 e s.m.i.

Per approfondire il Governo ha messo a disposizione delle le slide del Governo, riassuntive di tutte le misure

Cosa contiene il DL Riaperture?

Il prossimo Decreto-Legge introduce:

  • misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali;
  • il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni in base ai dati scientifici sull’epidemia e all’andamento della campagna di vaccinazione.
  • l’obbligo per tutte le attività di svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Smart Working emergenziale: proroga al 31 dicembre per il settore pubblico e privato

Il DL 52/2021 convertito prevede un’ulteriore proroga, al 31 Dicembre 2021, della possibilità di fare ricorso allo «smart-working emergenziale», ai sensi dell’art. 90, commi 3 e 4, del Decreto Rilancio (D.L. 19 Maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 Luglio 2020, n. 77).

Che cosa si intende per smart working emergenziale?

Lo smart working emergenziale è stato introdotto con l’art. 90, comma 4 del Decreto Rilancio che permetteva ai datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente.

I datori di lavoro privati dovevano comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dello stesso Ministero.

Smart working emergenziale: cosa potranno fare le aziende nel privato?

Con la proroga al 31 dicembre 2021 le aziende potranno continuare ad applicare il lavoro agile secondo le modalità semplificate previste dal Decreto Rilancio – e dunque senza l’obbligo di sottoscrivere con i propri dipendenti gli accordi individuali previsti dalla normativa ordinaria.

Per approfondire leggi la nostra SCHEDA sullo Smart Working!

https://www.insic.it/sicurezza-sul-lavoro/prevenzione-infortuni-articoli/smart-working-cose-come-funziona-la-scheda/

Smart working nel settore pubblico: proroga al 31 dicembre 2021

Nel pubblico impiego, confermate invece le previsioni che già erano state introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56 in modifica dell’art. 263 del D.L.  19  maggio  2020,  n.  34 (convertito con modificazioni in L. 17  luglio 2020, n. 77) e dell’art. 14, comma 1, L. 7  agosto  2015, n. 124.

Per approfondire:

Cosa sono le Certificazioni verdi COVID-19?

Le “certificazioni verdi Covid-19” sono certificazioni che comprovano:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità di sei mesi);
  • la guarigione dall’infezione (validità di sei mesi);
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (validità per 48 ore).

Il DL riconosce l’equivalenza:

  • delle certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea
  • e di quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Per approfondire:

Spostamenti e caduta delle restrizioni

Zone gialle

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

Dal 26 aprile 2021 , il DL Riaperture consente:

  • gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla
  • alle persone munite della “certificazione verde”, gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
  • fino al 15 giugno 2021 lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
  • lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, in zona arancione all’interno dello stesso comune.
  • No agli spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Riaperture delle attività economiche

Scuola e attività educative

Dal 26 aprile fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, il DL Riaperture assicura sull’intero territorio nazionale lo svolgimento in presenza:

  • dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia;
  • della scuola primaria (elementari);
  • della scuola secondaria di primo grado (medie);
  • e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).

Nella zona rossa il DL Riaperture garantisce:

  • l’attività didattica in presenza fino a un massimo del 75 per cento degli studenti
  • la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle zone gialla e arancione , l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.

Università

  • fino al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza.
  • nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Ristorazione

Bar e ristoranti

Il DL Riaperture dal 26 aprile 2021 consente nella zona gialla le attività dei servizi di ristorazione:

  • con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto
  • a pranzo e a cena,
  • nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore.
  • senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi
  • senza limiti di orario la ristorazione in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

Spettacoli aperti al pubblico

Il DL Riaperture consente dal 26 aprile 2021 , in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico:

  • in sale teatrali,
  • sale da concerto,
  • sale cinematografiche,
  • live-club
  • in altri locali o spazi anche all’aperto.

Quali condizioni per gli spettacoli aperti al pubblico?

Per la ripartenza degli spettacoli, il DL Riaperture prevede che lo svolgimento degli eventi avvenga:

  • esclusivamente con posti a sedere preassegnati;
  • nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;
  • capienza consentita non superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;
  • il numero massimo di spettatori non superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto;
  • il numero massimo di spettatori non superiore a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
  • nel rispetto delle linee guida vigenti.

Il Decreto prevede:

  • la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico, quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni
  • l’autorizzazione di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida, in relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti.

Competizioni ed eventi sportivi

Dal 1° giugno 2021, il DL Riaperture consente in zona gialla gli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati:

  • dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
  • discipline sportive associate,
  • enti di promozione sportiva
  • ovvero da organismi sportivi internazionali.

Condizioni per lo svolgimento di competizione ed eventi sportivi

Si applicano le disposizioni previste per gli spettacoli con le seguenti condizioni:

  • la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata;
  • il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso;
  • possibile, inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza;
  • le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti;
  • senza pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni.

Sport di squadra, piscine, palestre

IL DL Riaperture consente in zona gialla

  • dal 26 aprile 2021 lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto;
  • dal 15 maggio 2021 le attività delle piscine all’aperto;
  • dal 1° giugno le attività delle palestre.

Fiere, convegni e congressi

Il DL Riaperture consente in zona gialla:

  • dal 15 giugno, lo svolgimento in presenza delle fiere;
  • dal 1° luglio 2021, lo svolgimento dei convegni e dei congressi;
  • in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.
  • l’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 il DL Riaperture consente in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

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Antonio Mazzuca

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