Centro commerciale con impianto fotovoltaico: come comportarsi in caso di rinnovo del CPI?

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Nuovo quesito per la rivista Antincendio!
Un abbonato chiede qual è la corretta modalità di procedere con il Comando VV.F. nel caso di un centro commerciale il cui amministratore, in occasione del rinnovo del CPI si trovi a dover segnalare la presenza di un impianto fotovoltaico costruito subito dopo la consegna della SCIA originaria e prima dell’entrata in vigore delle note VVF su questi particolari impianti. Come indicare correttamente l’entrata in funzione dello stesso?
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Il Quesito presentato alla rivista Antincendio

Si tratta di un centro commerciale soggetto al D.P.R. 151/11, di cui l’amministratore ha ottenuto l’attestazione del CPI per le zone comuni nel dicembre 2012. Durante la preparazione dell’attestazione di rinnovo periodico, il Professionista incaricato, durante la verifica generale delle zone comuni, ha notato che in copertura esiste un impianto fotovoltaico.
A seguito delle indicazioni fornite dall’Amministratore e recuperato tutti i documenti dell’impianto fotovoltaico, sembra che questo sia stato costruito subito dopo la consegna della SCIA originaria, ma prima dell’entrata in vigore della nota 1324 del 07/02/2012 e nota 6334 del 04/05/2012 relativamente agli impianti fotovoltaici; forse addirittura prima anche dell’entrata in vigore della precedente nota 5158 del 26/03/2010 che viene citata, come riferimento, dal chiarimento sopra citato 6334/2012 in caso di impianto esistente se costruito dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011.

Alla luce del fatto che i VV.F. non sanno che in copertura esiste un impianto FV, poiché non citato nella pratica di progetto e non essendosene accorti nel corso del sopralluogo effettuato nel 2012, le mie domande sono:
– al fine di valutare quale guida adottare e come procedere, per definire la “data di entrata in funzione” dell’impianto (indicazione del paragrafo impianti esistenti nota 1324/2012), la data può essere considerata quella di allacciamento con l’Ente di scambio (ENEL), presuntivamente tra il 2010 ed il 2011 o meglio la data della dichiarazione di conformità (08/2012)?
– Se la data di entrata in funzione risultasse antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. 151/11 (07/10/2011), a quale guida sarebbe opportuno fare riferimento per la corretta valutazione dell’eventuale aggravio del rischio per poi procedere con le procedure del comma 6 art. 4 D.P.R. 151/11 – commi 6/7 D.M. 07/08/2012?
– In caso di entrata in funzione dell’impianto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 151/11, ma prima di quella della nota 1324/2012, la guida di riferimento deve essere la 5158/2010 con le integrazioni citate relative a comando di emergenza e segnaletica di sicurezza?
– In caso di entrata in funzione dopo la nota 1324/2012 (07/03/2012) presumo che debba essere eseguita la valutazione del rischio sulla base di questa guida.

Secondo l’Esperto della rivista Antincendio


La presenza di un impianto fotovoltaico in copertura costituisce indiscutibilmente un aggravio di rischio, come dimostrano i vari incendi, anche di grandi dimensioni, che hanno caratterizzato negli anni scorsi tale tipologia di impianti, con gravissime conseguenze anche per le attività sottostanti.
Lo scrivente, negli anni scorsi, si è dovuto occupare, per il Tribunale di Nola, di un vastissimo incendio che ha interessato (e non era il primo) un impianto fotovoltaico che proprio l’Enel aveva installato in copertura di uno dei capannoni facenti parte del Cis presso l’Interporto di Nola.
Questo per dire che non è possibile effettuare un’attestazione di rinnovo periodico in quanto il rischio è mutato (con evidente aggravio) ed il Certificato di Prevenzione Incendi è, di fatto, decaduto.
Non ci sono altre scappatoie dal punto di vista amministrativo.
Bisogna presentare al competente Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, competente per territorio, un nuovo progetto che, fermo restando quanto già accertato all’atto del primo rilascio del C.P.I., tenga conto dell’esistenza di un impianto fotovoltaico realizzato, si spera, rispettando i criteri indicati nelle Linee guida sopra richiamate ed emanate dai Vigili del fuoco che, proprio sulla base di eventi accaduti, hanno progressivamente “affinato” i criteri di valutazione dell’aggravio di rischio. Bene ha fatto il professionista ad evidenziare la circostanza in quanto, la mancata segnalazione dell’attività relativa all’installazione dell’impianto fotovoltaico in copertura, costituirebbe, in caso di incidente, una pesante responsabilità penale e civile sia per il professionista che per il titolare dell’attività.

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