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Piano anticorruzione triennale: le PA hanno tempo fino al 31 gennaio 2024

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Entro il 31 gennaio le PA devono predisporre e pubblicare il Piano anticorruzione 2024-2026 nell’ambito dell’adozione del PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione (da adottare entro il 15 aprile 2024) da parte degli Enti locali ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Lo prevede un Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 .

Piano anticorruzione: semplificazioni documentali

A proposito della redazione del Piano nazionale anticorruzione 2024-2026, l’ANAC ricorda le semplificazioni che furono introdotte già nel PNA 2022 per amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti:

Se negli anni precedenti le PA avevano già predisposto un Piano anticorruzione, potevano confermarlo nel triennio successivo, con apposito atto motivato dell’organo di indirizzo.

Tuttavia, occorre che nell’anno precedente:

  • non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
  • non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
  • non siano stati modificati gli obiettivi strategici;
  • per chi è tenuto ad adottare il PIAO, non siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Piano anticorruzione: preliminare la Relazione dei Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

L’ANAC ha ulteriormente ricordato che per consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza è necessario redigere una Relazione annuale sulla base della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2023 pubblicata sul sito di ANAC e sulla base delle indicazioni del comunicato del presidente ANAC dell’8 novembre 2023.

La relazione va poi pubblicata sul sito dell’ente all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”/”Società trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione”.

Cos’è il Piano anticorruzione?

Il Piano Nazionale Anticorruzione – P.N.A, previsto con Legge 6 novembre 2012 n. 190 in vigore il 28 novembre 2012 è un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

  • quello “nazionale” sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale e approvato dalla C.I.V.I.T.,
  • “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un P.T.P.C., che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli

A cosa serve il Piano nazionale anticorruzione

La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Come fare un Piano antincorruzione

Le indicazioni per l’articolazione del Piano sono contenute nella Legge 190/2012

  • Nella prima sezione (par. 2) sono esposti gli obiettivi strategici e le azioni previste, da implementare a livello nazionale;
  • Nella seconda sezione (par. 3) è dedicata all’illustrazione della strategia di prevenzione a livello decentrato, ossia a livello di ciascuna amministrazione, e contiene le direttive alle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle misure di prevenzione, tra cui quelle obbligatorie per legge ed in questo contesto è presta l’adozione del Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C., con il quale viene disegnata la strategia di prevenzione per ciascuna amministrazione;
  • Nella terza sezione (par. 4) sono previste le  indicazioni circa le comunicazioni dei dati e delle informazioni al D.F.P. e la finalizzazione dei dati successivamente alla raccolta per il monitoraggio e lo sviluppo di ulteriori strategie.

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