Recupero dei rifiuti: un decreto regola il funzionamento del Recer

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Con Decreto 21 aprile 2020 (in Gazzetta n.142 del 05-06-2020) il Ministero Ambiente organizza il funzionamento del REcer, il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero dei rifiuti.
Sussiste al momento una piattaforma per il monitoraggio dei piani regionali (Monitor-piani) presso l’Albo nazionale dei gestori ambientali all’interno della quale si intende realizzare una apposita sezione per istituire il registro previsto all’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’effettiva operatività del REcer verrà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’ambiente.
Fino all’effettiva operatività del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni verrà effettuata con le modalità di cui al comma 3-bis dell’art. 184-ter Codice: al momento di piena operatività, l’ISPRA trasmetterà al Registro le autorizzazioni raccolte.

Funzionamento e sezioni del REcer

Il REcer utilizzerà per il suo funzionamento (art.2) e per la sua organizzazione la piattaforma telematica Monitor-piani e sarà interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all’art. 189 del Codice Ambiente e con il registro elettronico nazionale (istituito dall’art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come abbiamo visto in un precedente aggiornamento!).
Presenta due sezioni (art.3)
• sezione «Autorizzazioni ordinarie» destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del Codice Ambiente;
• sezione «Procedure semplificate» destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art. 184-ter del Codice Ambiente.
Entrambe potranno essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.

Disponibilità dei dati del REcer

I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche (art.6) e vengono inserite dalle autorità competenti relativamente alle autorizzazioni e agli esiti delle procedure semplificate, utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma «Monitor-piani» (secondo i contenuti previsti nell’allegato 1 del Decreto 21 aprile 2020).
I dati saranno soggetti a controlli a campione (art. 184 ter comma 3-ter) da parte dell’ISPRA, o dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata, che hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori (art.5).
I dati possono essere utilizzati dal Ministero dell’ambiente per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo.

DECRETO 21 aprile 2020 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero. (20A02904)
(GU Serie Generale n.142 del 05-06-2020)

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Redazione InSic

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