È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di adeguamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542. Il nuovo provvedimento, il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, segna una svolta nella gestione del ciclo di vita delle batterie, introducendo nuovi obblighi per gli operatori economici, disciplinando la gestione dei relativi rifiuti e definendo specifiche sanzioni.
Il decreto, in vigore dal 7 marzo 2026, recepisce le direttive europee volte a garantire che le batterie immesse sul mercato UE siano sostenibili, sicure e correttamente etichettate.
Nell'articolo
Il quadro normativo: dal Regolamento UE 2023/1542 al D.Lgs. 29/2026
Il D.Lgs. 29/2026 si pone come lo strumento di raccordo necessario per rendere operative le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1542. Quest’ultimo ha riscritto le regole del gioco, abrogando la storica Direttiva 2006/66/CE e integrando i requisiti di sostenibilità con quelli di sicurezza e informazione.
Il campo di applicazione riguarda tutte le batterie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542, senza distinzione di forma, volume, peso o utilizzo.
La struttura del Decreto e le autorità competenti
Il provvedimento si articola in 39 articoli e 2 allegati; gli articoli sono suddivisi in sette Capi che coprono l’intero spettro della disciplina. Il Capo I individua le autorità competenti nazionali: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza.
Un punto cardine è stabilito dall’articolo 5, che conferma la libera circolazione delle batterie nell’Unione, purché conformi ai nuovi requisiti. Resta valida la clausola di salvaguardia per i prodotti immessi legalmente sul mercato prima del 18 febbraio 2024, che potranno continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio anche successivamente.
Obblighi degli operatori e marcatura CE: le nuove regole
Il Capo III del decreto dettaglia le responsabilità per produttori, importatori e distributori. Due gli adempimenti operativi che richiedono massima attenzione:
- Traduzione della Documentazione: per le batterie immesse o messe a disposizione sul mercato o messe in servizio in Italia, la dichiarazione di conformità UE deve essere obbligatoriamente tradotta in lingua italiana (art. 13).
- Marcatura CE: deve essere apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura o le dimensioni del prodotto non lo consentano, la marcatura va riportata sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento (art. 15).
Il MIMIT assume il ruolo di autorità di notifica per gli organismi di valutazione della conformità, garantendo un controllo rigoroso sugli standard qualitativi.
Gestione dei rifiuti e Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)
Il cuore operativo per i consulenti ambientali risiede nel Capo V (artt. 19-33).
Il D.Lgs. 29/2026 ridefinisce la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR): i produttori sono finanziariamente responsabili della raccolta differenziata e del trattamento dei rifiuti di batterie.
Le principali novità includono:
- Nuovo Registro Nazionale produttori: viene istituito il Registro dei produttori di batterie (presso le Camere di Commercio), che sostituisce il precedente registro previsto dal D.Lgs. 188/2008. L’iscrizione è obbligatoria per chiunque immetta batterie sul mercato, anche se incorporate in apparecchi o veicoli.
- Responsabilità estesa e contributi finanziari: i produttori dovranno versare contributi per coprire i costi di raccolta differenziata, delle analisi merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati e di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti (art. 25).
- Obiettivi di raccolta: Il calcolo dei tassi di raccolta sarà monitorato annualmente dal Centro di coordinamento batterie.
Sanzioni e Appalti verdi (GPP)
Il decreto non trascura il settore pubblico e l’apparato sanzionatorio:
- Green Public Procurement: L’art. 18 del provvedimento prevede che il MASE adotti o aggiorni i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i prodotti contenenti batterie entro 12 mesi dall’adozione degli atti delegati della Commissione Europea.
- Sistema Sanzionatorio: L’art. 34 introduce sanzioni amministrative pecuniarie, graduate in base alla gravità, in particolare per l’immissione sul mercato di prodotti non conformi, la mancata iscrizione al Registro dei produttori el’inesatta o incompleta comunicazione dei dati alle autorità.
Il testo del D.Lgs. 29/2026: nuovo decreto batterie
- Per consultare il testo integrale del provvedimento e per ulteriori dettagli tecnici, si rimanda alla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 54 del 06-03-2026).
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