Regolamento europeo batterie: novità, obblighi e passaporto digitale

Regolamento europeo batterie: novità, obblighi e passaporto digitale

Con il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, l’Unione europea ha introdotto una nuova disciplina sulle batterie e sui rifiuti di batterie, abrogando la Direttiva 2006/66/CE e intervenendo sulla gestione dell’intero ciclo di vita delle batterie, dalla produzione alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio.
Tra le principali novità rientra il passaporto digitale delle batterie (Battery Passport), obbligatorio dal 18 febbraio 2027 per le batterie dei veicoli elettrici, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh.

  • Aggiornamento agosto 2026: la Commissione europea ha pubblicato una guida di orientamento sul Digital Batteries Passport (in lingua inglese), che riunisce in un unico documento i data points previsti per le diverse categorie di batterie e ne chiarisce l’applicabilità in vista dell’obbligo del 2027. La guida è destinata principalmente agli operatori della filiera delle batterie per supportarli nell’individuazione delle informazioni da raccogliere, gestire e rendere disponibili attraverso il passaporto digitale.

Regolamento europeo Batterie: i punti chiave e le novità del Regolamento (UE) 2023/1542

Il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle Batterie consta di 96 articoli e XV allegati tecnici.
L’obiettivo del regolamento è ridurre gli impatti negativi delle batterie sull’ambiente e sulla salute umana, prevenendo e riducendo gli effetti negativi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti di batterie e favorendo il funzionamento del mercato interno.
Tra le principali misure previste dal regolamento figurano:

  • requisiti di sostenibilità e sicurezza per le batterie;
  • obblighi relativi all’impronta di carbonio per determinate categorie di batterie;
  • requisiti per la rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili incorporate negli apparecchi;
  • introduzione del passaporto digitale delle batterie per le batterie LMT, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie dei veicoli elettrici;
  • obblighi relativi alla due diligence sulle materie prime, la cui applicazione è stata successivamente rinviata al 18 agosto 2027;
  • obiettivi crescenti per la raccolta dei rifiuti di batterie;
  • obiettivi minimi per il recupero dei materiali dai rifiuti di batterie;
  • requisiti relativi al contenuto riciclato nelle nuove batterie;
  • obblighi di informazione, etichettatura e marcatura;
  • disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore e sulla gestione dei rifiuti di batterie.

Regolamento europeo Batterie: da quando si applica?

Il Regolamento (UE) 2023/1542 è entrato in vigore il 17 agosto 2023, e si applica dal 18 febbraio 2024, salvo le diverse date previste per specifiche disposizioni. Tra le principali scadenze in vista:

  • 18 febbraio 2027: entrata a regime dell’obbligo del passaporto digitale delle batterie per le categorie interessate.
  • 18 agosto 2027: applicazione degli obblighi relativi alle politiche di due diligence sulle batterie, a seguito del rinvio disposto dal Regolamento (UE) 2025/1561.

Passaporto digitale delle batterie: obbligo dal 18 febbraio 2027

Una delle innovazioni più significative introdotte dal Regolamento Batterie è il passaporto digitale delle batterie (Battery Passport). L’articolo 77 stabilisce che, dal 18 febbraio 2027, ogni:

  • batteria per mezzi di trasporto leggeri (LMT);
  • batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh;
  • batteria per veicolo elettrico (EV)

immessa sul mercato o messa in servizio dovrà avere un record elettronico, denominato “battery passport”.
Il passaporto dovrà contenere informazioni relative al modello della batteria e, per quanto previsto dalla normativa, informazioni specifiche sulla singola batteria, comprese quelle derivanti dal suo utilizzo. Le informazioni saranno organizzate secondo diversi livelli di accesso, con dati destinati al pubblico e altri accessibili, secondo le rispettive autorizzazioni, agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato, alla Commissione e ai soggetti aventi un legittimo interesse.
Il sistema dovrà inoltre garantire interoperabilità con gli altri passaporti digitali di prodotto previsti dalla normativa europea e consentire l’accesso alle informazioni secondo i diritti previsti dal regolamento.

La guida della Commissione europea sul Battery Passport

Il 21 agosto 2026 la Commissione europea ha pubblicato una guida di orientamento per supportare gli operatori economici nella preparazione all’applicazione del passaporto digitale delle batterie.
Il documento, denominato “Digital Batteries Passport – data points by category”, fornisce una panoramica strutturata dei dati richiesti per le diverse categorie di batterie interessate dall’obbligo.

La guida raccoglie complessivamente 71 data points, indicando per ciascuno se l’informazione è obbligatoria, facoltativa, applicabile soltanto in determinate circostanze oppure non deve essere compilata o visualizzata a partire da febbraio 2027.
L’obiettivo è aiutare produttori, importatori e gli altri operatori responsabili della messa a disposizione delle informazioni a individuare i dati da raccogliere, adeguare i sistemi informativi e organizzare i processi interni in vista dell’entrata in applicazione del Battery Passport.

La Commissione precisa che la guida non introduce nuovi obblighi giuridici e deve essere letta congiuntamente al Regolamento (UE) 2023/1542 e agli eventuali atti delegati e di esecuzione pertinenti. Il documento potrà inoltre essere ulteriormente aggiornato nel corso dell’attuazione della normativa.

Regolamento (UE) 2023/1542: a quali batterie si applica?

Il regolamento si applica, ai sensi dell’articolo 1, si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire:

  • batterie portatili;
  • batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli o SLI);
  • batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT);
  • batterie per veicoli elettrici (EV);
  • batterie industriali.

La disciplina si applica alle batterie indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità.
Il regolamento comprende inoltre le batterie incorporate o aggiunte ai prodotti o specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

Regolamento Batterie: a quali batterie non si applica?

Il regolamento non si applica alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:

  • apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, con le eccezioni previste dal regolamento;
  • apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio;
  • apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari, secondo quanto previsto dall’articolo 1.

Classificazione delle batterie e criterio dei requisiti più rigorosi

Ai fini del capo II, quando una batteria può essere classificata in più categorie, si applicano i requisiti della categoria cui corrispondono le prescrizioni più rigorose.

Batterie: gli obblighi di due diligence rinviati al 2027

Il Regolamento (UE) 2023/1542 aveva previsto, all’articolo 48, specifici obblighi di due diligence sulle batterie per gli operatori economici che immettono batterie sul mercato o le mettono in servizio.
Il termine originariamente previsto del 18 agosto 2025 è stato però rinviato al 18 agosto 2027 dal Regolamento (UE) 2025/1561 del 18 luglio 2025.

Gli obblighi riguardano le politiche di due diligence relative alle materie prime presenti nelle batterie, tra cui cobalto, grafite naturale, litio e nichel, e prevedono anche meccanismi di verifica da parte di organismi notificati. Il rinvio è stato disposto per consentire agli operatori economici e agli organismi di valutazione della conformità di prepararsi adeguatamente all’applicazione della disciplina.

Obiettivi di raccolta, riciclaggio e recupero dei materiali

Il regolamento introduce obiettivi progressivi per la raccolta dei rifiuti di batterie e per il recupero dei materiali.
Per le batterie portatili, gli obiettivi di raccolta sono fissati al:

  • 63% entro il 2027;
  • 73% entro il 2030.

Per le batterie LMT, gli obiettivi sono:

  • 51% entro il 2028;
  • 61% entro il 2031.

Il regolamento stabilisce inoltre obiettivi minimi per il recupero di materiali dai rifiuti di batterie, tra cui litio, cobalto, rame, piombo e nichel, secondo le percentuali e le scadenze previste dalla normativa.
Per il riciclaggio e il recupero dei materiali, il Regolamento Delegato (UE) 2025/606 ha definito la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, oltre al formato della documentazione.

Regolamento Batterie: contenuto riciclato nelle nuove batterie

Il Regolamento (UE) 2023/1542 introduce anche requisiti e obiettivi progressivi relativi al contenuto di materiale riciclato nelle batterie industriali, nelle batterie per veicoli elettrici, nelle batterie per mezzi di trasporto leggeri e nelle batterie per autoveicoli.

Gli obiettivi riguardano in particolare cobalto, piombo, litio e nichel e diventano progressivamente più stringenti secondo le scadenze stabilite dall’articolo 8 del regolamento.
La finalità è aumentare l’impiego di materie prime seconde nella produzione di nuove batterie e rafforzare la circolarità della filiera.

Requisiti di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura

Il regolamento stabilisce requisiti lungo il ciclo di vita delle batterie relativi a:

  • sostenibilità;
  • sicurezza;
  • impronta di carbonio;
  • etichettatura e marcatura;
  • informazioni per gli utilizzatori;
  • valutazione della conformità;
  • responsabilità estesa del produttore;
  • raccolta e trattamento dei rifiuti di batterie.

Per alcune categorie sono inoltre previsti specifici obblighi di dichiarazione e comunicazione dell’impronta di carbonio e, successivamente, requisiti relativi alla classe di prestazione in termini di impronta di carbonio.

A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie dovranno inoltre essere contrassegnate con un codice QR, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il codice consentirà di accedere alle informazioni previste dalla disciplina europea, secondo i relativi diritti di accesso.

Batterie portatili e LMT: rimovibilità e sostituibilità

Il regolamento prevede requisiti specifici per la progettazione degli apparecchi che incorporano batterie portatili.
A decorrere dal 18 febbraio 2027, le batterie portatili incorporate negli apparecchi dovranno, in linea generale, essere rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale, secondo le condizioni e le eccezioni previste dall’articolo 11.
Il comma 2 dell’art. 11 recita poi quanto segue:

2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti prodotti che incorporano batterie portatili possono essere progettati in modo tale da rendere la batteria rimovibile e sostituibile solo a cura di professionisti indipendenti:

  • a) apparecchi specificamente progettati per funzionare principalmente in un ambiente periodicamente soggetto a spruzzi d’acqua, flussi d’acqua o immersione in acqua, e destinati a essere lavabili o risciacquabili;
  • b) dispositivi medici professionali per imaging e radioterapia, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745, e dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746.

La deroga di cui alla lettera a) del presente paragrafo si applica solo qualora sia necessaria per garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’apparecchio.

Batterie: la normativa italiana

In Italia, l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 è stato disciplinato dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, entrato in vigore il 7 marzo 2026.
Il D.Lgs. n. 29/2026 stabilisce le disposizioni nazionali necessarie per l’adeguamento al regolamento europeo e interviene, tra l’altro, sulla gestione dei rifiuti di batterie, sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità e sul sistema sanzionatorio.

Il nuovo decreto costituisce quindi il riferimento nazionale da considerare insieme al Regolamento (UE) 2023/1542 per gli adempimenti relativi alle batterie e ai rifiuti di batterie, tenendo conto delle eventuali disposizioni nazionali che continuano ad applicarsi secondo il regime previsto dalla normativa.

Per saperne di più

Il quadro normativo europeo sulle batterie è in continua evoluzione e richiede agli operatori economici di monitorare non solo il Regolamento (UE) 2023/1542, ma anche gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione e le disposizioni nazionali di adeguamento.
Per rispondere a queste esigenze operative e supportare i professionisti nella gestione dei rischi legate alle nuove tecnologie di accumulo, Istituto INFORMA organizza il corso di formazione:

Un percorso formativo qualificato, con rilascio di crediti CFP e ore di aggiornamento ex D.Lgs. 81/08.