Riforma Titolo V: allo Stato la competenza in materia ambientale

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In Gazzetta ufficiale il Testo di legge costituzionale approvato recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»

Nuovi poteri dello Stato
Fra le modifiche più significative che riguardano la materia ambientale, segnaliamo che il nuovo articolo 117 della Costituzione riporta alla potestà legislativa dello Stato diverse materie nonché l’ambiente.
In base alle modifiche costituzionali, ai sensi dell’art. 117 lo Stato ha ora legislazione esclusiva su:
s)tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo.
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
Inoltre, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

Poteri delle Regioni
Spetta alle Regioni la potestà legislativa “in materia di promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, …, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”.

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, , un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
Il testo di legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

Riferimenti normativi:
TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».
(GU Serie Generale n.88 del 15-4-2016)

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Redazione InSic

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