Nel contesto dei magazzini industriali, le scaffalature metalliche porta-pallet rappresentano una soluzione diffusa ed efficiente per lo stoccaggio delle merci. Tuttavia, quando tali sistemi evolvono integrando piani di calpestio e spazi destinati alla presenza degli operatori, si entra in un ambito tecnico e normativo più complesso, dove la distinzione tra “arredo” e “costruzione” non è più così netta.La qualificazione corretta di queste strutture – in particolare dei soppalchi realizzati a partire da scaffalature del tipo APR – assume un ruolo centrale sia sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, sia in termini strutturali, urbanistici e autorizzativi. Norme tecniche, interpelli ministeriali, linee guida e giurisprudenza contribuiscono a delineare un quadro articolato, in cui la funzione della struttura e l’uso che ne viene fatto diventano determinanti.
Questo articolo analizza i principali riferimenti normativi e interpretativi per chiarire quando una scaffalatura può essere considerata semplice arredo e quando, invece, si configura come una vera e propria costruzione soggetta a obblighi progettuali, sismici e autorizzativi.
- Scaffalature e soppalchi: differenze e definizioni
- Soppalchi: il punto di vista strutturale
- Scaffalature con passerelle: quando diventano edifici
- Soppalchi: il punto di vista urbanistico
- Definizioni urbanistiche: SL, SU, SA e soppalco
- Destinazione d’uso e categorie funzionali
- Soppalchi: il punto di vista autorizzativo
- Quando serve il titolo edilizio per un soppalco?
- Sanzioni, violazioni e regolarizzazione
- Cosa succede se un soppalco non è a norma?
- Come regolarizzare un soppalco
- Conclusioni: perché la corretta classificazione è decisiva
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Scaffalature e soppalchi: differenze e definizioni
Le scaffalature metalliche più diffuse sono le cosiddette scaffalature industriali porta-pallet del tipo “adjustable pallet racking systems” (dette anche APR), secondo la definizione fornita dalla UNI EN 15878, realizzate con profili metallici e destinate allo stoccaggio di prodotti contenuti in pallet di dimensioni standardizzate.Dal punto di vista “safety”, le scaffalature APR sono da considerarsi arredi e non attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 81/08. Infatti, anche l’Interpello n. 16/2013, a cui ha dato risposta la Commissione per gli Interpelli (istituita ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/08), riporta:
- «…le scaffalature metalliche non sono attrezzature di lavoro, come definite dall’art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010».
Pertanto, le scaffalature APR installate con il solo scopo di sostenere carichi e con le premesse di cui al punto precedente, sono da equipararsi ad arredi ai sensi del D.Lgs. 81/08. La progettazione, e successiva verifica, anche per azioni sismiche, di questa tipologia di scaffalature metalliche industriali avviene utilizzando le indicazioni delle normative NTC e/o UNI EN 16681.Le Linee guida per la progettazione, esecuzione, verifica e messa in sicurezza delle scaffalature metalliche pubblicate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (edizione giugno 2023) prevedono la classificazione della tabella seguente.

Nell’attività professionale si pone spesso il problema di come considerare i soppalchi, ovvero quelle strutture realizzate a partire dai moduli prefabbricati delle scaffalature del tipo APR, a cui vengono applicati piani di calpestio per permettere l’operatività e il picking manuale in quota agli operatori.Come si devono classificare queste tipologie di strutture molto frequentemente presenti nelle aziende?
Soppalchi: il punto di vista strutturale
Un riferimento cogente in tal senso è il DPCM 20 ottobre 2016 che definisce il soppalco come: una partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
Scaffalature con passerelle: quando diventano edifici
L’Interpello 16/2013 già citato riporta, tra l’altro, quanto di seguito:
- «Le Scaffalature autoportanti e le Scaffalature leggere con passerelle multipiano, edifici in tutto e per tutto, rientrano pacificamente nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008».
Vero è che l’Interpello citato aveva l’obiettivo di chiarire quando dovesse applicarsi il Titolo “Cantieri” nella realizzazione di quei manufatti, ma da questa lettura abbiamo già un primo indizio che le scaffalature con passerelle, o soppalchi, siano da considerarsi “edifici”, e non più “arredi”.Indicazioni coerenti sono contenute nel Parere del Comitato Tecnico Scientifico di Regione Emilia-Romagna del 20 luglio 2017 (Seduta n. 58) dall’oggetto “Parere in merito alle modalità di calcolo/verifica delle strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale ed all’assoggettabilità delle stesse alle procedure amministrative di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e agli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 19/2008”. Le medesime conclusioni sono contenute nel successivo Parere n. 67 del 9 luglio 2018.Nel primo parere citato si legge, tra l’altro, quanto segue:
- «… si debbano considerare assimilabili a costruzioni e quindi assoggettabili al deposito o all’autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 del D.P.R. 380/2001 e artt. 11, 12 e 13 della L.R. 19/2008 le scaffalature autoportanti (a); le scaffalature interne che oltre a svolgere la funzione primaria di magazzino, contemplano anche la permanenza o il transito di persone (b); le scaffalature interne di altezza superiore a 12 m (c2). Resta inteso che anche per le tipologie di scaffalature non assimilabili a costruzioni la progettazione e realizzazione di nuove scaffalature metalliche industriali in zona sismica dovrà seguire criteri antisismici secondo le indicazioni delle normative di riferimento e con i livelli di sicurezza previsti dalle NTC2008. In nessun caso sarà possibile progettare e realizzare nuove scaffalature in zona sismica senza criteri antisismici».
Inoltre, con riferimento alla vigilanza sulle costruzioni in vigore in Emilia-Romagna, il parere aggiunge che non possono essere assimilati ad “interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità” i soppalchi come precedentemente descritti. Il parere conclude:
- «Le altre fattispecie sono assimilabili, come detto, ad attrezzature di lavoro o elementi di arredo, per quanto strutturalmente di rilievo».
L’immagine seguente schematizza quanto precedentemente esposto.

Soppalchi: il punto di vista urbanistico
Con il DPCM 20 ottobre 2016 è stato introdotto il quadro delle definizioni uniformi.
Definizioni urbanistiche: SL, SU, SA e soppalco
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