Preposto alla Sicurezza: come cambia il ruolo e la responsabilità? INTERVISTA a Stefano Massera

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Il Decreto Fiscale (DL 146/2021 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215) convertito in legge prevede diverse novità sulla figura del preposto, partendo dalla sua definizione e poi sull’obbligo di individuazione in azienda (art. 18 .1 let. b bis) e art. 26 comma 8 bis) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto.

Abbiamo raggiunto Stefano Massera, Direttore tecnico di Istituto Informa cui abbiamo chiesto in cosa consiste la riforma della figura del preposto alla sicurezza, come gestire la figura del “preposto di fatto”, le differenze fra individuazione e nomina. Infine, una riflessione sull’evoluzione di questa figura, il suo ruolo, i suoi compiti nella nuova formulazione e le sfide che questa figura può o non può affrontare nei luoghi di lavoro.

L’argomento sarà trattato al prossimo Safety Expo 2022, l’evento gratuito organizzato da EPC Periodici in collaborazione con Istituto Informa a Bergamo il 21 e 22 settembre 2022.

La Definizione del Preposto

L’art. 2 comma 1 lett. e del D.Lgs 81/08 definisce il preposto come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

È quindi corretto dire che ogni volta che in un’organizzazione ci sia qualcuno che coordina lavoratori questo sia un preposto?

S.M. È corretto dire che in una certa organizzazione ogni volta che ci sia qualcuno che riceve direttive e ne controlla l’attuazione nei confronti dei lavoratori questo assume la funzione di preposto. Questa premessa è fondamentale per il seguito del nostro ragionamento perché proprio in considerazione delle differenti definizioni dettate dal D.Lgs. 81/08 ci aspettiamo che, in funzione della complessità dell’azienda, le figure di dirigente o preposto possano o non possano esistere.

L’individuazione del Preposto

Il Decreto Fiscale (DL 146/2021) convertito in legge prevede un obbligo di individuazione del preposto (art. 18 comma 1 let. b bis) e art. 26 comma 8 bis) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto.

Qual è la portata di questa previsione e perché riveste un’importanza cruciale per il mondo della sicurezza?

S.M. La riforma introdotta dalla L 215/2021 riveste una portata significativa. La premessa che occorre fare commentando interventi del genere, in ogni caso, è che nel nostro contesto normativo, culturale ed economico non esiste un singolo intervento sui temi di salute sicurezza che definirei cruciale. Ritengo, piuttosto, che quello della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia un tema multifattoriale e che, come tutti i problemi complessi, vada affrontato con una serie di misure integrate e coordinate che investono aspetti molto diversi tra loro. Tra questi singoli aspetti, quello della vigilanza è tema di grande importanza.

Una volta definite le misure di prevenzione e protezione, risulta infatti fondamentale un’assidua verifica della loro concreta attuazione. In questa chiave di lettura la figura del preposto è cruciale in qualsiasi organizzazione che abbia una complessità tale da rendere improbabile una vigilanza assidua e in prima persona da parte del datore di lavoro. La L 215/2021 ridefinisce il ruolo della figura del preposto, obbliga alla sua individuazione, amplia la portata delle attribuzioni di questa ella figura, ne modifica le disposizioni sulla formazione e, infine, apre alla possibilità di una monetizzazione di questo ruolo. Si tratta di un complesso di novità molto significative.

In che modo deve avvenire questa individuazione e con quale forma?

S.M. Pur non essendo esplicitamente richiesto dal D.Lgs. 81/08, ritengo sia fondamentale che questa individuazione avvenga in forma scritta. D’altronde l’insieme degli adempimenti che scaturiscono dall’individuazione del preposto rendono improbabili forme alternative a quella documentale. Aggiungo che ritengo basilare che venga tracciato il ragionamento posto a monte dell’individuazione dei preposti. Sulla base dell’organizzazione aziendale, dei poteri, delle attribuzioni delle diverse figure deve essere chiarito qual è stato il criterio con il quale i preposti sono stati individuati.

Quindi questo ragionamento dove va riportato? In un organigramma, nel documento di valutazione del rischio o dove?

S.M. Considerata la portata delle novità che riguardano i preposti, intanto diciamo che questi criteri devono essere definiti in un qualsiasi documento aziendale. Personalmente ritengo che il luogo per questo tipo di considerazioni sia il documento di valutazione del rischio (DVR) stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/08. Non a caso ai sensi dell’art. 28 comma 2 lett. d, il DVR deve contenere “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere”. Questo obbligo non è definito alla sole misure del programma di miglioramento ma alle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto. Quindi rispetto a questo obbligo non c’è niente di nuovo: il documento di valutazione dei rischi deve contenere o richiamare una chiara declinazione dei ruoli aziendali e la loro traduzione nelle figure previste nel D.Lgs. 81/08: deve essere quindi disponibile e aggiornato un organigramma aziendale, un funzionigramma e il cosiddetto organigramma della sicurezza nel quale sono definiti i ruoli i termini coerenti con le definizioni dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08.

Stiamo dicendo che da questo punto di vista l’obbligo di individuare i preposti non è una novità della L 215/21?

Certamente, ma la lettura che abbiamo appena dato sfuggiva a molti. La nuova formulazione dell’art. 18 obbliga all’individuazione del preposto in modo esplicito rendendo questa attività inequivocabile.

Preposto di fatto

Un altro punto critico del DL Fiscale riguarda l’eventualità di un Preposto di fatto in azienda alla luce dei riferimenti del Testo Unico di Sicurezza.

Qualora un’azienda avesse un “preposto di fatto” sarebbe necessario individuarlo e conseguenzialmente formarlo e addestrarlo? Alcuni commentatori hanno escluso un collegamento fra la previsione di individuazione del preposto all’art. 18 e 26 e l’art. 299 del TUS che richiama il principio di “effettività” delle posizioni di garanzia.

S.M. Su questo argomento si rischia di fare confusione. L’articolo 299 si trova nel D.Lgs. 81/08 all’interno del Titolo XII dedicato alle disposizioni in materia penale e di procedura penale. Stiamo quindi parlando di disposizioni applicabili in sede di giudizio nell’ambito di un processo penale. Il legislatore nell’articolo 299 ci ricorda che ai fini dell’individuazione delle posizioni di garanzia, preposto compreso, l’analisi dei ruoli svolti nel concreto prevale su quelli formalmente individuati.

Quando si dice che questo obbligo è scollegato dalle disposizioni degli articoli 18 e 26 si intende dire che in un caso si parla di disposizioni relative alla procedura penale e nell’altro di obblighi di natura prevenzionale.

Il datore di lavoro (DL) ha l’obbligo previsto per legge di individuare il preposto e formarlo precedentemente all’affidamento del compito, il giudice ha la possibilità di valutare ex post la presenza di persone non individuate dal DL ma che “di fatto” svolgevano nell’organizzazione quello specifico ruolo. Tuttavia, è evidente come la coerenza tra i ruoli svolti nel concreto e le funzioni formalmente attribuite sia il prerequisito per la corretta gestione della salute e sicurezza in un’organizzazione.

Quindi sarebbe meglio individuare i preposti…

S.M. Abbiamo già sottolineato insieme come sia necessario individuare i preposti: a maggior ragione occorre farlo in modo coerente rispetto ai poteri e alle funzioni dei diversi soggetti aziendali. Non vedo migliore guida per fare questa attività che la sintesi offerta proprio dall’art. 299 del D.Lgs. 81/08. D’altronde se l’organizzazione aziendale è solida in termini di sicurezza sul lavoro, queste deve esserlo in modo coerente sia in chiave prevenzionale sia per i relativi risvolti di natura penale.

Una volta individuato, il preposto va nominato?

S.M. Evidentemente individuare e nominare sono due verbi diversi. Il legislatore obbliga all’individuazione e non alla nomina. Così come abbiamo parlato della necessità di formalizzare il processo di individuazione, sarà in ogni caso necessario formalizzare ai soggetti coinvolti la loro attribuzione. Se non altro, perché questi soggetti dovranno essere inviati a seguire dei corsi di formazione specifici e comunque perché il loro ruolo comporta profili di responsabilità e obblighi che gli devono essere resi noti. Quindi direi che quello di nominare i preposti non è specificato come obbligo ma va considerato come tale.

La Figura del preposto e la sua evoluzione

Infine, alcune considerazioni sul processo di riforma della figura del preposto alla luce delle modifiche del DL Fiscale: come è cambiata la figura, cosa cambia con la nuova formulazione in termini di funzioni in azienda e qual è il suo ruolo nell’affrontare i pericoli insiti nell’attività lavorativa.

A proposito di ruoli, com’è cambiata la funzione del preposto alla luce della ulteriore modifica apportata dal DL Fiscale all’art. 19?

S.M. È molto aumentato il profilo di responsabilità. Nella precedente formulazione dell’articolo 19 sugli obblighi del preposto, in caso di deficienze dei dispositivi di sicurezza questo era tenuto a segnalare al datore di lavoro o dirigente. Con la nuova formulazione il preposto interrompe, se necessario, l’attività. Evidentemente questo rende il profilo di responsabilità molto più sensibile. Da un lato, infatti, sono confermate le responsabilità del preposto per i suoi comportamenti attivi, per esempio avviare un lavoratore a un’attività a rischio, ma d’altro canto aumenta la possibilità che il comportamento omissivo venga ritenuto causa o concausa di un evento infortunistico. Il preposto che non interviene attivamente su una situazione di pericolo diventa un attore primario nella catena causale di un incidente. Occorre ricordare che nella precedente formulazione dell’articolo 19 il preposto aveva la facoltà di interrompere le lavorazioni in caso di pericolo grave e immediato.

E invece nella nuova formulazione?

S.M. Nella nuova formulazione dei suoi obblighi, il preposto assume invece una funzione attiva nell’interruzione delle lavorazioni a fronte di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo. Ulteriore considerazione è proprio su questo ultimo termine utilizzato dal legislatore: le condizioni di pericolo non sono necessariamente condizioni di rischio; nelle stesse definizioni del D.Lgs. 81/08 quelli di pericolo e rischio sono concetti chiaramente distinti. Non avendo il preposto il bagaglio culturale per valutare i rischi, attività che è demandata ad altre figure professionali, il legislatore si riferisce ai pericoli che rappresentano situazioni con il potenziale di determinare danni.

Su questo occorre una riflessione attenta alla quale probabilmente avremo risposta solo dalla giurisprudenza: le condizioni di pericolo in un qualsiasi ciclo produttivo sono decine e all’ordine del giorno.

Nella corretta interpretazione del proprio ruolo, il preposto dovrà quindi spingersi a una valutazione del rischio o dovrà intervenire laddove individuerà un pericolo?

S.M. L’interruzione viene attuata “se necessario” ma per valutare questa circostanza è necessaria una valutazione nel merito del rischio presente. Ci si chiede quindi fino a che punto questa funzione debba essere completamente reinterpretata.

Parte delle risposte a questi dubbi verranno dai programmi di formazione che saranno proposti con la rivisitazione dell’accordo Stato Regioni sulla formazione del preposto, altro capitolo importante da trattare su questo argomento.

È proprio dai rinnovati corsi di formazione che nasceranno i preposti formati e competenti per la messa in pratica delle rinnovate disposizioni di legge.

Per approfondire sulla figura del Preposto

InSic suggerisce i seguenti volumi di EPC Editore e corsi di Istituto Informa:

Il preposto, il datore di lavoro ed i dirigenti nella sicurezza sul lavoro
Porpora Antonio
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Secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e i decreti attuativi o complementari. D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021, D.M. 143/2021 (Durc di congruità per lavori edili), D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021 (sicurezza antincendio), D.L. 172/2021 conv. L. 3/2022, Caso di studio Covid-19. Con una selezione di normativa e giurisprudenza e una pratica raccolta di documenti direttamente scaricabili

Abc della sicurezza ad uso dei preposti e dei dirigenti
Massera Stefano, Moruzzi Enrico
Manualistica per i lavoratori
Edizione: marzo 2022
Pagine: 112Formato: 115×165 mm

Compiti, obblighi e responsabilità secondo il secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. aggiornato al D.L. 146/2021 convertito con la L. 215/2021

Come formare correttamente i preposti?

La formazione dei preposti

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aggiornato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016
INFORMA- Roma

Per approfondire sui contenuti del DL Fiscale

CORSO IN VIDEOCONFERENZA

Le modifiche al D. Lgs. 81/08 “Testo Unico Sicurezza”- Cosa cambia con la Legge di conversione del Decreto Fiscale

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Antonio Mazzuca

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