L’articolo illustra, in sintetiche pillole schematiche, l’importanza della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) all’interno dell’azienda, facendo riferimento al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) ed all’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.
Nell'articolo
La figura giuridica
Il D.Lgs. 81/08 definisce il RSPP come la “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
La normativa italiana riconosce il RSPP tra le “professioni non regolamentate”, ma non richiede un livello di conoscenze, abilità e competenze espresso in termini di European Qualifications Framework (EQF). Di contro i professionisti che in Europa hanno acquisito titoli riconosciuti per operare come responsabili della safety, in Italia non possono essere designati RSPP. Ne consegue che i datori di lavoro interessati a selezionare un candidato RSPP non possono affidarsi ad un albo di categoria – come nel caso degli ordini professionali – perché non esiste un albo pubblico.
Quando è obbligatorio nominarlo
Il RSPP deve essere nominato in tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore dipendente o equiparato (soci lavoratori, tirocinanti, apprendisti, collaboratori coordinati e continuativi). L’obbligo discende dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, che prevede tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro la nomina del RSPP in possesso di determinati titoli di studio e specifiche competenze tecnico-professionali.
Quando il Datore di lavoro può assumerne il ruolo
Ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 81/08 il Datore di lavoro può assumere tale ruolo se l’azienda rientra nei limiti dimensionali previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08. Ovvero:
- Aziende Artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori;
- Agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori;
- Pesca: fino a 20 lavoratori;
- Altri settori: fino a 200 lavoratori.
Il Datore di lavoro che intende svolgere direttamente il ruolo di RSPP deve frequentare e superare i corsi di formazione specifici (moduli di 16 ore) erogabili in presenza, in videoconferenza sincrona o e-learning, da effettuarsi entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 2025 (ASR 2025), integrati da un aggiornamento di almeno 6 ore entro 5 anni dal conseguimento.
Quali sono i requisiti formativi
La formazione obbligatoria stabilita dall’Accordo Stato-Regioni 2025 comprende tre Moduli didattici:
- Modulo A (base): 28 ore;
- Modulo B comune, della durata di 48 ore, indispensabile per accedere ai 5 moduli di specializzazione B-SP (specifici di singoli settori produttivi) ciascuno con frequenza variabile da 12 a 16 ore;
- Modulo C (gestionale e relazionale): 24 ore con verifica dell’apprendimento documentata.
L’aggiornamento periodico è anch’esso obbligatorio (almeno 40 ore ogni 5 anni), da conteggiare al completamento del Modulo B comune.
I titoli e l’esperienza pregressa
L’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che chi è in possesso di determinati titoli di studio o specifica esperienza professionale può essere esonerato dai moduli A e B, inclusi i B-SP settoriali. I titoli che danno diritto all’esonero sono:
- Esperienza tecnica di almeno 5 anni nel campo della salute e sicurezza
- Lauree magistrali LM-4; LM-20 – LM-25; LM-27 – LM-35; LM/SNT 4
- Lauree specialistiche 4/S; 25/S – 38/S
- Lauree triennali L/SNT 4 (Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro)
- Diplomi di ingegneria e architettura (vecchio ordinamento, ante D.M. 509/1999)
- Master e corsi universitari coerenti con le finalità dell’Accordo Stato Regioni 2025.
Per l’elenco completo dei titoli esoneranti, si rimanda all’Allegato I dell’ASR 2025.
Quali sono i compiti del RSPP
Ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 81/08 è compito del RSPP:
- Individuare i fattori di rischio e proporre misure di prevenzione e protezione;
- Elaborare le procedure di sicurezza per le attività aziendali;
- Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- Partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza (nelle aziende con almeno 15 lavoratori);
- Collaborare con datore di lavoro e medico competente alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Quali sono le responsabilità del RSPP
Il RSPP non ha poteri decisionali o di spesa: le decisioni spettano al datore di lavoro.
Ha però una responsabilità professionale: può essere chiamato in causa se non ha segnalato rischi evidenti o se ha svolto il ruolo con negligenza, imperizia o omissione.
La responsabilità penale principale rimane comunque in capo al datore di lavoro, che è il vero titolare degli obblighi di sicurezza.
Differenze in base a settore e dimensione aziendale
- Microimprese (1-10 lavoratori): spesso il datore di lavoro assume direttamente il ruolo, con formazione più snella;
- PMI (11-50 lavoratori): solitamente viene nominato un RSPP interno o esterno, con maggiore articolazione del servizio di prevenzione;
- Grandi imprese (+50 lavoratori): necessitano di un RSPP altamente qualificato, spesso affiancato da ASPP (Addetti SPP).;
- Settori ad alto rischio (es. edilizia, chimico, sanità): deve avere competenze specifiche, aggiornamento continuo e maggiore interazione con medico competente e organismi di vigilanza;
- Settori a basso rischio (es. uffici): l’attività è meno complessa, ma rimane obbligatoria la valutazione dei rischi trasversali (es. ergonomici, addetti ai videoterminali, rischi psicosociali).
Quali competenze richiede il mercato
- Laurea in Ingegneria, Architettura e/o discipline tecnico-scientifiche (es. TPALL);
- Esperienza di almeno 5 anni nell’ambito della consulenza e assistenza in materia di SSL;
- Abilitazione all’incarico di RSPP/ASPP per tutti i settori produttivi (raramente B-SP Pesca e Agricoltura);
- Esperienza nei sistemi di gestione integrata qualità, sicurezza e ambiente (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001);
- Esperienza nel campo dell’igiene industriale (agenti fisici, chimici e biologici);
- Buona conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese.
Quali sono gli incarichi abitualmente affidati
- Gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale in conformità al D.Lgs. 81/2008;
- Effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR;
- Elaborare e aggiornare le procedure di sicurezza;
- Coordinare le attività di formazione e informazione del personale in materia di SSL;
- Monitorare il rispetto delle normative di sicurezza e predisporre eventuali piani di miglioramento;
- Capacità di relazionarsi con i clienti e di gestire un gruppo di lavoro;
- Disponibilità alle trasferte.
Il Decalogo del RSPP (Aggiornamento 2026)
| Punto Chiave | Descrizione Sintetica (Rif. D.Lgs. 81/08 e ASR 2025) |
| 1. Figura Giuridica | Persona designata dal Datore di Lavoro (DL) per coordinare il servizio di prevenzione, con requisiti professionali ex Art. 32. |
| 2. Obbligatorietà | Nomina sempre obbligatoria (Art. 17) in presenza di almeno un lavoratore (inclusi soci, stagisti e co.co.co). |
| 3. DL come RSPP | Possibile ex Art. 34 per aziende artigiane/ind. (fino a 30 lav.) o altri settori (fino a 200 lav.), previo corso di 16 ore. |
| 4. Iter Formativo | Strutturato in 3 moduli: A (28h), B (48h + specializzazioni B-SP) e C (24h). Aggiornamento: 40h ogni 5 anni. |
| 5. Esoneri e Titoli | Alcune lauree (Ingegneria, Architettura, L/SNT4) o 5 anni di esperienza specifica esonerano dai moduli A e B. |
| 6. Compiti Core | Individuazione rischi, elaborazione procedure di sicurezza, formazione e collaborazione alla stesura del DVR. |
| 7. Responsabilità | Professionale (per negligenza o omessa segnalazione rischi), ma priva di poteri di spesa e decisionali (in capo al DL). |
| 8. Dimensione e Settore | Dai regimi semplificati per le Microimprese (1-10 lav.) alla complessità delle Grandi Imprese con supporto di ASPP. |
| 9. Soft Skills & Mercato | Richiesta esperienza in Sistemi di Gestione (ISO 45001), igiene industriale, lingua inglese e problem solving. |
| 10. Operatività Quotidiana | Gestione scadenze, audit interni, monitoraggio normativo e interfaccia con Organismi di Vigilanza e Medico Competente. |
Strumenti e risorse per RSPP
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Segretario nazionale UNPISI Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – www.unpisi.it

