ILVA: diritto alla salute e al lavoro, un commento alla sentenza della Corte Costituzionale

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Sul numero di maggio della rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro l’analisi e commento dell’Avv. Massimiliano Oggiano alla sentenza della Corte Costituzionale n.58/2018 che, con riferimento al caso ILVA ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria).

La ricostruzione della vicenda normativa e dell’incidente
L’articolo ricostruisce innanzitutto l’antefatto normativo della questione a partire dalla data 25 luglio 2012, quando, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Penale di Taranto aveva disposto l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo.
Si passa poi ad analizzare l’incidente occorso in data 8 giugno 2015, presso lo stabilimento siderurgico, in particolare presso “l’area ghisa”, e il conseguente procedimento penale per rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e per omicidio colposo aggravato a carico dei titolari di posizione di garanzia all’interno dello stabilimento (datori di lavoro, dirigenti, responsabili d’area, di reparto e tecnici) in occasione del quale si procedeva, ancora una volta, al sequestro preventivo, senza facoltà d’uso, degli impianti a caldo (nello specifico del solo altoforno 2, dove si era verificato l’incidente).
Sulla questione di legittimità Oggiano sottolinea che due sono i punti che vanno doverosamente messi in evidenza a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 D.L. 4 luglio 2015: il primo, intimamente collegato al periodo di tempo intercorso tra l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale e il momento in cui quest’ultima ha deciso la questione di costituzionalità, è rappresentato dall’abrogazione anticipata della norma il cui giudizio di legittimità era stato rimesso alla Corte Costituzionale, il secondo è che la medesima norma abrogata era stata letteralmente riprodotta, con salvezza degli effetti fino a quel momento prodotti, in altra disposizione di legge che ne aveva di fatto determinato la definitiva permanenza nel nostro ordinamento.

Diritto al lavoro e diritto alla salute: una riflessione

Nelle conclusioni, Oggiano riflette sul difficile contemperamento del diritto al lavoro e alla salute: “Sebbene fattori concorrenti, in egual misura, alla virtuosa crescita del Paese, spesso è la tutela del primo (inteso quasi esclusivamente come fattore di produzione) a prevalere sulla tutela del secondo, anche se, a ben vedere, anche un elevato tasso di infortuni e di malattie può incidere (negativamente) sul bilancio nazionale.
I termini in cui, per ben due volte (una delle quali in modo assolutamente maldestro) il legislatore è intervenuto per autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva interdetta in seguito a provvedimenti cautelari reali finalizzati a prevenire ulteriori eventi lesivi dell’incolumità individuale e collettiva, denotano la preminenza, nell’attualità, dell’interesse alla prosecuzione dell’attività economica (e dunque all’impiego della forza lavoro) rispetto alla tutela della salute umana.
L’inarrestabile ascesa verso metodi sempre più intensivi di produzione e di sfruttamento delle risorse energetiche (per lo più non rinnovabili) e umane e la costante ambizione di espansione economica, imposta dalle regole di mercato, ha spesso condotto, e tuttora conduce, inevitabilmente, ad un drammatico sacrificio di altri, non meno importanti, valori.
Non si vuole, con ciò, affermare che il nostro ordinamento trascuri toto corde il tema “sicurezza sul lavoro” (che anzi trova, in esso, una sempre crescente tutela), ma è inevitabile dover ammettere che, oggi così come in passato, talune opzioni di politica industriale considerano il rischio infortunio o il rischio inquinamento come effetto collaterale inevitabile in un sistema economico che punta ancora molto su fattori di crescita tradizionali, sottovalutando, a modesto avviso di chi scrive, altri e più virtuosi meccanismi di generazione del benessere collettivo.
Richiamare alla mente le gravi incongruenze generate, anche nel meno recente passato, dalla inerzia del legislatore è assolutamente doveroso.
Si conoscono, fin troppo bene, gli effetti cancerogeni di una molteplicità di sostanze chimiche (moltissime aero-disperse finanche in ambiente urbano e domestico) e, pur tuttavia, non si adottano chiare politiche di drastica riduzione delle stesse. Gli interessi, a breve termine, che guidano moltissime scelte strategiche, orientano verso più comode soluzioni che, tuttavia, in un non troppo remoto futuro, non esiteranno a manifestare tutta la loro drammatica dirompenza. Si proiettano nella mente gli effetti devastanti che la dissennata indifferenza del legislatore al problema amianto, perpetratasi per diverse decine di anni, ha cagionato nell’attualità.
Probabilmente un cambio di direzione non sarà possibile nel breve periodo ma i tempi sono maturi per prendere consapevolezza del fatto che il lavoro presuppone la vita e la salute. Per dirla in altri termini: “Semmai fosse consentito di riconoscere il crisma dell’inviolabilità soltanto ad uno dei diritti riconoscibili all’uomo, questo diritto non potrebbe essere che quello alla vita ed all’incolumità individuale, rappresentando tali beni l’imprescindibile presupposto per l’effettivo godimento di tutti gli altri diritti della persona” (Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto, Ordinanza n. 67 del 14 luglio 2015)”.

Riferimenti bibliografici:
Diritto alla salute e diritto al lavoro: la Corte Costituzionale bacchetta il legislatore
Massimiliano Oggiano, Avvocato
Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.5/2018

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Redazione InSic

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