Il Penalista e le Imprese. Come difendersi dal processo

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Per la rubrica PUNTI DI VISTA Francesco Diamanti e Ludovico Bin. Avvocati presso il Foro di Modena (Studio BD) nell’articolo-intervista che riportiamo in allegato, si interrogano sull‘evoluzione della cultura della sicurezza e sulla sussistenza di un “rischio penale” piuttosto alto che coinvolge datore di lavoro, così come i dirigenti, i preposti, l’RSPP, l’RLS: dai reati contravvenzionali di mera condotta, prevalentemente contenuti nel T.U. 81/2008. Al rischio condanna derivante dalla rimozione dolosa o colposa di cautela contro gli infortuni sul lavoro fino al rischio condanna a seguito di morte, infortunio, malattia-infortuni, oltre che al tema della responsabilità amministrativa degli enti che ha incluso anche i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In un continuo botta e risposta viene spiegato perchè i procedimenti penali contro i soggetti responsabili della salute e della sicurezza sul lavoro aumenteranno nei prossimi anni e come sta cambiando la formazione e l’attenzione alla sicurezza degli stessi attori del procedimento penale, con riferimento all’emergere dei processi legati alle malattie professionali, l’avanzamento tecnologico che comporta nuovi e diversi rischi per la sicurezza dei lavoratori.

Infine, una riflessione sul ruolo del penalista specializzato in sicurezza, figura sempre più opportuna e opzionabile dal datore di lavoro. Secondo gli autori è opportuno per il datore di lavoro dotarsi di un referente aziendale con un livello di specializzazione da giurista interno, ma anche creare una collaborazione “preventiva” e “costante” tra giuristi interni (formati) e consulenti esterni (esperti). “Sottolineiamo le parole “preventiva” e “costante”; nella pratica sono caratteristiche di estrema importanza, ma rarissime” specificano gli avvocati.

Infine, gli autori forniscono qualche regola da seguire da parte dei datori di lavoro per difendersi “dal” processo penale.
• Comprendere che la riduzione/eliminazione del rischio penale passa per una sua sensibilizzazione:
la prima regola è comprendere che l’intervento del penalista deve precedere la morte, l’infortunio, la
malattia o la contestazione di qualsiasi reato di mera condotta. Prima di difendersi “nel” processo bisogna
difendersi “dal” processo.
• Affidare a penalisti iperspecializzati una revisione/controllo del DVR, dell’organigramma aziendale e del sistema di deleghe. Consentire loro di realizzare sopralluoghi all’interno dell’azienda, metterli in contatto con l’RSPP e l’RLS, fargli controllare il “modello” d.lgs 231/2001, la composizione dell’Organismo di Vigilanza, ecc.: la seconda regola è far conoscere nel dettaglio l’azienda al penalista.
• Affidare anche a penalisti specializzati, soprattutto se accademici, la parte della formazione generale in materia di diritto penale della sicurezza sul lavoro. Ogni singolo ruolo (datore di lavoro, dirigenti preposti, ecc.) deve ricevere una formazione ad hoc e di alto livello. La terza regola è investire su una formazione di qualità e comprendere che non basta “averla fatta”.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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