DPCM 10 aprile 2020: chiarimenti sull’attività ispettiva di salute e sicurezza

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Con circolare del 14 aprile 2020, il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni sull’applicazione del DPCM del 10 aprile che ha prorogato l’applicazione su tutto il territorio nazionale, dal 14 aprile al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Il decreto fa cessare gli effetti dei precedenti decreti dell’8 marzo, del 9 marzo, dell’11 marzo e del 22 marzo, mentre continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute relativamente a specifiche aree dei rispettivi territori regionali.
Il Ministero chiarisce le attività coinvolte nelle sospensioni e quelle consentite e contiene un riferimento alla vigilanza sulle precauzioni da tenere per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Vigilanza in materia di salute e sicurezza

In un passaggio della circolare, il Ministero dell’Interno ricorda che il D.P.C.M 10 aprile 2020 rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell’Interno, l’esecuzione delle misure previste e di monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze armate.
Inoltre i prefetti potranno chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

Attività consentite e non consentite

Richiamando l’articolo 2 del DPCM 10 aprile, il Ministero ricorda che le attività produttive che restano sempre consentite sono:
a) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art.2, comma 3);
b) le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art. 2, comma 4);
c) l’attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art.2, comma 5);
d) ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art.2, comma 5);
e) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art.2, comma 6);
f) le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale1 (art.2, comma 7). I

A queste attività si aggiungono quelle previste funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate e l’art. 2 del DPC sottopone queste attività al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (la precedente disciplina per le attività di cui alla lettera f), prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione).

Il meccanismo delle comunicazioni ai Prefetti

Pertanto, chiarisce il Ministero, le comunicazioni già pervenute alle Prefetture non debbano essere rinnovate. Fra gli elementi di novità, il Ministero ricorda che in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto possa adottare il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione interessata.
Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto dall’art. 2, comma 12 DEL dpcm 10 APRILE, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la

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Redazione InSic

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