Contratti di solidarietà: precisazioni sugli obblighi formativi in sicurezza sul lavoro

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Il Ministero del lavoro con la Circolare n.8/2016 (in allegato) fornisce alcune precisazioni concernenti i contratti di solidarietà difensivi (previsti all’art.5 della Legge n.236/1993 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), alla luce delle più recenti evoluzioni normative in materia di ammortizzatori sociali.

La Circolare n.8/2016 riporta diverse indicazioni su Termini di efficacia dei Contratti di Solidarietà, Assunzioni a tempo determinato e sulle procedure di DTL ed anche un piccolo riferimento alla sicurezza sul lavoro.
Si specifica in un paragrafo che, quanto agli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008 durante il periodo di solidarietà, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’Interpello n. 16 del 22 maggio 2013.
L’interpello 16/2013 del Ministero del lavoro era stato posto da Confindustria (vedi il nostro aggiornamento a riguardo) e riguardava i contenuti degli obblighi di formazione per lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito. Confindustria chiedeva se gli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), che condiziona la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione.In base all’art. 4. comma 40 della L. 92/2012 il lavoratore sospeso dall’attivita’ lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, “decade daltrattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso diformazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmentesenza un giustificato motivo.

Il Ministero del lavoro rispose a riguardo che possano essere effettuati nell’ambito della formazione di cui all’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni/introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del Testo Unico sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo 37 comma 4, lett. a).

In allegato la Circolare n.8/2016.

Riferimenti normativi:
CIRCOLARE N. 8 DEL 12/02/2016
OGGETTO: Precisazioni e indicazioni operative concernenti i contratti di solidarietà difensivi, ex art.5 della Legge n.236/1993.

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Redazione InSic

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