Autotrasporto: 10 milioni per la formazione professionale, anche in sicurezza

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Con Decreto ministeriale del 9 giugno 2016, il Ministero dei Trasporti detta le modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.
Le risorse per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto ammontano a 10 milioni (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett c) del DM (MIT_Economia e Finanze) 29 aprile 2015, n. 130

I destinatari dei finanziamenti
I soggetti destinatari (vedi art. 1 punto 2) sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
Le attività formative vengono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere (necessario specificare la volontà di tutte le imprese di parteciparvi)
Ai fini del finanziamento, l’attività formativa deve essere avviata a partire dal 1° dicembre 2016 e deve avere termine entro il 31 maggio 2017. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM 9/6/2016(avvenuta il 28 luglio 2016).

Domanda di accesso ai finanziamenti
All’art. 2 si identificano i soggetti che possono far domanda dei finanziamenti di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell’art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell’Albo.

Tempistica di richiesta e contributo massimo erogabile
Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 26 settembre 2016 ed entro il termine perentorio del 28 ottobre 2016, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 12 settembre 2016, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all’interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all’attività formativa.

I massimali per la determinazione del contributo tengono conto di:
a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.

Le spese complessive per l’attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili. Per ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto formativo sia presente attività di formazione a distanza sarà obbligatorio fornire, all’atto della presentazione della domanda, idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli in itinere sullo svolgimento di tali corsi (vedi bene art.2)

L’Articolo 3 dettaglia l’attività istruttoria ed erogazione dei contributi, in caso di emersione di vizi di ammissibilità (art.31.1); l’erogazione del contributo avverrà entro dovrà essere completato entro il termine perentorio del 31 maggio 2017, invece, entro e non oltre la data del 20 giugno 2017 dovrà essere inviata via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti. Inoltre, ‘articolo 3 indica specificatamente tutti i documenti che vanno allegati alla rendicontazione.
L’Articolo 4 indica invece le procedure di Verifiche, controlli e revoca dai contributi da parte del Ministero delle Infrastruttre e dei Trasporti che (comma 1 art. 4) si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l’eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonché di controllare l’esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l’iniziativa.
Una specifica Commissione interna provvede ad escludere la domanda dell’impresa in caso di:
a) accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o di quanto previsto dal decreto;
b) mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 2, comma 5, lettera e);
c) mancata effettuazione dell’eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;
d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 giugno 2016
Disposizioni sulle modalità operative di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.
(GU n.175 del 28-7-2016)

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Redazione InSic

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