La figura del Coordinatore delle emergenze Dlgs 81/08, guida l’evacuazione in azienda secondo il Piano di Emergenza ed Evacuazione.

Il coordinatore delle emergenze nel sistema di prevenzione aziendale: requisiti operativi e centralità del Piano di Emergenza ed Evacuazione

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Nel quadro delineato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la gestione delle emergenze rappresenta uno degli snodi centrali della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La figura del Coordinatore delle emergenze, il Piano di Emergenza ed Evacuazione, nonché l’informazione, formazione e addestramento degli addetti costituiscono un sistema integrato che il datore di lavoro è tenuto a progettare, attuare e mantenere effettivo.

L’articolo analizza, in chiave operativa, il ruolo del coordinatore delle emergenze, i requisiti psico-attitudinali necessari, nonché le responsabilità datoriali in caso di assenza, inadeguatezza o incompletezza del Piano di Emergenza ed Evacuazione.

  1. Dalla valutazione dei rischi alla gestione delle emergenze nel D.lgs. 81/2008
    • Il ruolo strategico del coordinatore delle emergenze
  2. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione come obbligo prevenzionistico
    • Le prove di emergenza ed evacuazione: la verifica operativa del sistema del PEE
  3. Il coordinatore delle emergenze: ruolo, compiti e requisiti psico-attitudinali
    • È possibile rifiutare l’incarico?
  4. Conoscenza dei luoghi di lavoro e delle tecnologie di supporto
  5. Formazione dedicata per la gestione dello stress e della folla
  6. Il Coordinatore delle emergenze in breve
    • Chi è il coordinatore delle emergenze?
  7. Strumenti e risorse per l’approfondimento
  8. A cura dell’autore
    • Allegati

Dalla valutazione dei rischi alla gestione delle emergenze nel D.lgs. 81/2008

All’interno del sistema aziendale la gestione delle emergenze non è un elemento accessorio, ma un obbligo centrale che discende direttamente dalla posizione di garanzia del datore di lavoro. Il D.lgs. 81/2008 (di seguito TUSL) impone, in particolare tramite gli artt. 18, 43 e 46, l’adozione di misure organizzative, procedurali e formative idonee a fronteggiare situazioni di pericolo grave e immediato.

Il ruolo strategico del coordinatore delle emergenze

In tale contesto, la figura del coordinatore delle emergenze riveste un ruolo strategico nella prevenzione e gestione dei possibili eventi critici. La sua funzione non si limita alla mera applicazione delle procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione (di seguito PEE), ma si estende alla leadership operativa, garantendo una risposta strutturata, tempestiva e coerente. Tuttavia, la sua efficacia dipende da alcuni elementi fondamentali:

  • una preliminare valutazione ed analisi dei reali rischi derivanti dai possibili scenari emergenziali;
  • la definizione di idonee procedure per gestire le differenti criticità e/o di un Piano di Emergenza ed Evacuazione realmente aderente alla realtà aziendale, conosciuto e sperimentato;
  • una accurata e ponderata scelta ed individuazione delle figure chiamate a ricoprire specifici compiti operativi durante le emergenze;
  • un adeguato sistema di informazione, formazione e addestramento degli addetti coinvolti, ai sensi degli artt. 36 e 37 e delle altre disposizioni del TUSL.

L’assenza del PEE, la sua inadeguatezza o il suo mancato radicamento nell’organizzazione costituiscono, di fatto, una grave violazione degli obblighi prevenzionistici (Allegato I del TUSL, fattispecie di violazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 dello stesso D.lgs. 81/08). In merito a questo è bene ricordare che per quanto riguarda il rischio incendio, il D.M. 2 settembre 2021, emanato ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 81/2008, ha introdotto tra le novità quella relativa all’obbligatorietà dell’elaborazione del PEE in funzione non più solo del numero dei lavoratori, ma, finalmente, in considerazione del numero degli occupanti presenti in quella determinata attività lavorativa.

Tale documento dovrà trattare tutti gli scenari emergenziali prevedibili e non potrà essere un elaborato generico, standardizzato o “copia-incolla”, privo di aderenza alla realtà per la quale viene adottato.

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione come obbligo prevenzionistico

Un piano teoricamente ben scritto ma sconosciuto, non diffuso, non testato tramite esercitazioni, o non aggiornato al mutare dell’organizzazione, è, in sostanza, un piano inutile: formalmente esistente, ma sostanzialmente inidoneo a garantire la tutela richiesta dal D.lgs. 81/2008.

La sua corretta elaborazione richiede pertanto:

  • una reale conoscenza dei processi e dell’organizzazione lavorativa, nonché degli impianti presenti;
  • una puntuale analisi delle caratteristiche dei luoghi di lavoro (distribuzione plano-volumetrica, accessi, aree esterne, percorsi dei mezzi di soccorso, etc.);
  • la valutazione della presenza di terzi (clienti, ospiti, appaltatori, pubblico, persone con esigenze speciali).

Non può essere pertanto elaborato “a tavolino”, ma è necessario un reale confronto con chi quotidianamente opera in quegli ambienti, RLS, dirigenti, preposti ed in primo luogo proprio i lavoratori.

Le prove di emergenza ed evacuazione: la verifica operativa del sistema del PEE

Un piano di emergenza ed evacuazione, per essere coerente con le vigenti indicazioni normative deve essere:

  • reso noto a tutti i lavoratori, non solo agli addetti incaricati, mediante attività informative e formative;
  • disponibile nei reparti e nelle aree critiche;
  • verificato tramite esercitazioni periodiche.

Le prove di emergenza ed evacuazione, se ben organizzate, diventano una vera e propria “prova del nove” del sistema, e dovrebbero prevedere:

  • misurazione dei tempi di reazione e di evacuazione;
  • osservazione dei comportamenti dei lavoratori e degli addetti;
  • analisi delle criticità emerse (incomprensioni e/o non corretto flusso comunicativo, mancato uso di uscite alternative, difficoltà nella gestione delle persone con esigenze speciali, etc.);
  • aggiornamento del PEE e delle procedure in base ai risultati.

È particolarmente utile simulare anche scenari non ideali, quali:

  • assenza del coordinatore di emergenza designato, per verificare la capacità dei sostituti di assumere il comando, così da garantire “ridondanza funzionale”;
  • non fruibilità di determinati percorsi di esodo;
  • guasti a specifiche tecnologie di supporto;
  • presenza di elevato affollamento o di persone con mobilità ridotta in zone critiche.

In questo modo, le esercitazioni non si riducono a una mera esecuzione formale di un obbligo, ma diventano parte del ciclo di miglioramento continuo del sistema di gestione delle emergenze.

Il coordinatore delle emergenze: ruolo, compiti e requisiti psico-attitudinali

Secondo l’art. 18, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di designare, tra i lavoratori, gli addetti alla gestione delle emergenze, che includono, tra gli altri, quelli designati alla lotta antincendio, al primo soccorso e all’evacuazione. In questo contesto, la figura del coordinatore delle emergenze opera come figura pivotale nella gestione organizzata dell’emergenza e agisce come elemento di raccordo e guida operativa tra le risorse interne e i soccorsi qualificati esterni, secondo quanto previsto dal PEE e dai protocolli aziendali.

I suoi compiti principali includono, tra gli altri:

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Marco Strinna

Ingegnere, Studio Strinna, Consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro