Prodotti pirotecnici: modifiche a tre voci del TULPS

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Con Decreto del 16 agosto, (in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in GU avvenuta il 3 ottobre 2016) il Ministero dell’Interno modifica alcune voci del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) relativamente al capitolo VI (Esercizi di minuta vendita) dell’Allegato B (Norme per l’impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, 2ª e della 3ª categoria (polveri, dinamiti, detonanti).

Nelle Generalità (art.1 del Capitolo VI) del TULPS si stabilisce ciò che gli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti possono tenere e vendere.
Vengono sostituite la lettera a) e c) del TULPS che richiamavano rispettivamente
a) polveri della I categoria;
c) manufatti della IV e V categoria.
Ora le nuove lettere riferiscono a
«a) polveri da lancio della I categoria;
«c) manufatti della IV categoria, ad eccezione di quelli destinati a persone con conoscenze specialistiche, nonché della V categoria.»
;
Il DM 16/8/2016 aggiunge che la lettera c) la modifica apportata al contenuto della lettera si applica a decorrere dal 5 luglio 2017.

Una ulteriore modifica riguarda l’art. 3 del TULPS (Contenuto della licenza): al primo comma si indica che può essere concessa licenza per tenere nell’esercizio e vendere determinati prodotti esplodenti (elencati nelle lettere successive da a) ad e)). A cambiare la sola lettera a) che contemplava “fino a complessivi 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina appartenenti alla I categoria” e le sue sostituzioni.
Ora la nuova lettera a) aumenta i Kg netti di polvere, distinguendoli in polveri da lancio e polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni. Ecco di seguito come è stata sostituita la suddetta lettera.

“Può essere concessa licenza per tenere nell’esercizio e vendere i prodotti esplodenti elencati da a) ad e) come di seguito specificato:
«a) fino a complessivi 50 kg netti di polveri da lancio appartenenti alla I categoria, così suddivisi:

25 kg netti di polveri da lancio, fermi restando gli obblighi ed i divieti di cui all’art. 1, punto 2;

25 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze di cui al successivo punto b); oppure, in caso di rinuncia ai 50 kg netti di polveri da lancio:

fino a complessivi 75 kg netti di polveri da lancio sotto forma di cartucce cariche per armi comuni, in accordo con le equivalenze indicate al successivo punto b);

in alternativa, si potranno tenere e vendere manufatti della IV e della V categoria, gruppo C, incrementandone il quantitativo previsto ai successivi punti c) e d) di 10 kg netti per la IV categoria e di 20 kg netti per la V categoria, gruppo C. Si potrà raddoppiare tale ultimo quantitativo ove ricorra la condizione di cui al successivo punto d) (giocattoli pirici blisterati)»
.

Infine, l’ art.2 del DM 16/8/2016 prevede le modifiche apportate si applichino dalla data di entrata in vigore del decreto, per quei prodotti pirotecnici contemplati all’art. 5, comma 7, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 (ovvero prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6), anche se non muniti della marcatura Ce, nonché per le polveri da mina.

Il DM 16/8/2016 aggiunge che è consentito lo smaltimento delle giacenze di questi prodotti, detenute presso gli esercizi di minuta vendita, sempre dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 4 luglio 2017.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 16 agosto 2016 Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza. (16A07039)
(GU n.231 del 3-10-2016)

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Redazione InSic

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