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Spettacoli dal vivo: cosa cambia per la presentazione della SCIA semplificata?

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Solo un anno fa veniva prorogato per il 2025 il regime di SCIA semplificata per le autorizzazioni pubbliche agli spettacoli dal vivo: a distanza di un anno arrivano alcune semplificazioni procedurali e documentali alla presentazione della documentazione per spettacoli fino a 2000 spettatori, con la recentissima LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182.

La SCIA da presentare dovrà indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo e dovrà essere corredata di alcune nuove documentazioni. Inoltre, l’attività di pubblico spettacolo potrà essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’autorità competente e questa avrà 60 giorni di tempo per pronunciarsi sui requisiti e sulle dichiarazioni presentate.

Sono queste, in sintesi le novità introdotte dalla Legge 182/2025 con modifica al Decreto Cultura 2024, il decreto che per primo aveva introdotto tale regime semplificato, poi prorogato anche nel 2025.

Facciamo il punto sulla normativa semplificata attualmente in vigore e sulle novità introdotte con la Legge 182/2025.

SCIA per spettacoli dal vivo – la normativa introdotta dal Decreto Cultura 2024

Come abbiamo già visto, dal 1° gennaio 2025 il Decreto Cultura 2024, (Decreto legge n. 201 del 2024 convertito con Legge n.16/2025) all’articolo 7 disciplina il contenuto della segnalazione certificata di inizio attività necessaria per le autorizzazioni di “spettacoli dal vivo”.

Cosa si intende per “spettacoli dal vivo”?

Si intendono quegli eventi destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative.

In base al nuovo regime “semplificato” introdotto col Decreto Cultura 2024, la SCIA, a determinate condizioni, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Segnalazione certificata di inizio attività: cosa prevede l’articolo 7 del Decreto Cultura

Nell’articolo 7 del Decreto Cultura 2024 si spiega anche l’iter che l’amministrazione competente deve seguire in caso di accertata carenza dei requisiti e nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci.

Il comma 2 dell’articolo 7 ha poi reso permanente – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – questa disciplina “sperimentale” di autorizzazione semplificata, che avrebbe dovuto chiudersi al  31 dicembre 2024.

Ora l’articolo 7 viene modificato dalla Legge 182/2025 (art.34) introducendo nuove precisazioni documentali e procedurali nell’articolo 7 del D.L. n. 201/2024 (convertito con L. n.16/2025) all’interno di nuovi comma i 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Vediamo quali.

SCIA per spettacoli dal vivo: cosa deve contenere? Le novità

L’articolo 34 della ultimissima Legge 182/2025, introduce il comma 2-bis all’articolo 7 del Decreto Cultura e dispone che la SCIA indichi il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo.

Inoltre deve essere corredata da

  •  dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
  • una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno
  • una documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio.

L’ulteriore comma 2-ter introdotto dalla Legge 182/2025 nel Decreto Cultura prevede che l’attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

Il comma 2-quater (anch’esso introdotto dalla nuova Legge) stabilisce che l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2 nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di

  • divieto di prosecuzione dell’attività
  • di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del DPR n. 445/2000, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.

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Antonio Mazzuca

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